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Sentenza

Sentenza del 22/12/2017 n. 7115 - Comm. Trib. Prov. Milano

Ires - Fusione per incorporazione - Mancata attivazione interpello disapplicativo - Prova in processo che la fusione è genuina - Deducibilità interessi passivi - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la deducibilità, ai fini IRES, degli interessi passivi sorti in seguito a una fusione per incorporazione. L'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto applicabili i limiti previsti dall'art. 172, comma 7, del d.P.R. n. 917/1986, presumendo che non fossero soddisfatti i requisiti richiesti per evitare l'utilizzo di perdite fiscali o altri elementi deducibili riferibili a società prive di effettiva operatività. La società sosteneva invece che la fusione fosse genuina, economicamente motivata e realizzata nell'ambito di un progetto imprenditoriale effettivo, potendo dimostrare tali circostanze anche in giudizio nonostante la mancata presentazione dell'interpello disapplicativo.

La decisione

La deducibilità degli interessi passivi può essere riconosciuta qualora il contribuente dimostri in giudizio che la fusione è effettiva e sorretta da un progetto imprenditoriale meritevole di apprezzamento, anche considerando che le società coinvolte siano realtà imprenditoriali concrete e funzionanti. La mancata attivazione dell'interpello disapplicativo previsto dall'ultimo periodo dell'art. 172, comma 7, non comporta la perdita del diritto di fornire questa prova nel processo. Ne consegue che il contribuente può superare i limiti antielusivi mediante prova concreta della genuinità dell'operazione.

Norme richiamate

  • Art. 172, comma 7, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    La deduzione degli interessi passivi scaturiti dall'operazione di fusione deve rispettare i requisiti previsti dalla norma, salvo prova della genuinità e meritevolezza dell'operazione.

    La disposizione pone limiti antielusivi all'utilizzo, dopo la fusione, di perdite fiscali e componenti negativi riferibili alle società partecipanti, ma consente al contribuente di dimostrare che la fusione è effettiva, economicamente giustificata e riferita a imprese realmente operative.

  • Art. 172, comma 7, ultimo periodo, d.P.R. n. 917/1986

    Interpello disapplicativo

    L'interpello disapplicativo costituisce uno strumento preventivo per ottenere la disapplicazione dei limiti normativi, ma la sua mancata presentazione non impedisce al contribuente di dimostrare in sede processuale la genuinità della fusione e la sussistenza delle condizioni per la deduzione.

Massime di principio

  • In presenza di una fusione soggetta a limiti antielusivi, la mancata presentazione dell'interpello disapplicativo non determina automaticamente la preclusione della deduzione: il contribuente può fornire la prova direttamente nel contenzioso.
  • La prova deve dimostrare la sostanza economica dell'operazione, la sua coerenza con un progetto imprenditoriale reale e la concreta operatività delle società coinvolte.
  • La deducibilità non dipende soltanto dal rispetto formale dei requisiti, ma può essere riconosciuta quando il contribuente supera, con elementi documentali e aziendali concreti, la presunzione di natura elusiva dell'operazione.
  • È opportuno conservare documentazione relativa alle ragioni economiche della fusione, alla continuità e operatività delle imprese, ai flussi finanziari e alla correlazione tra l'indebitamento e l'effettiva riorganizzazione aziendale.

Testo integrale

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