Sentenza del 23/05/2019 n. 14029 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva riconosciuto a G.M. il diritto al rimborso IRAP per gli anni 2003-2005, ritenendo dovuta l'imposta soltanto per il 2006. Il primo motivo riguardava la violazione dell'art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992: secondo l'Agenzia, la CTR aveva erroneamente dichiarato nuova e quindi inammissibile la deduzione relativa alla partecipazione del contribuente a uno studio associato. Il secondo motivo riguardava l'esistenza dell'autonoma organizzazione quale presupposto dell'IRAP, ma è stato considerato assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la deduzione sulla partecipazione allo studio associato costituisse una mera difesa e non una nuova eccezione, poiché non modificava le conclusioni già formulate e si basava sul materiale probatorio già acquisito. Il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda infatti le eccezioni in senso stretto, non le difese volte a specificare le contestazioni già svolte. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che dovrà riesaminare i fatti, inclusa l'eventuale esistenza di un'autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP, e decidere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 57
Il divieto di proporre nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso stretto e non le mere difese.
Nel processo tributario, una parte può specificare in appello una contestazione già sostanzialmente proposta in primo grado, purché non modifichi la domanda o le conclusioni e non introduca un nuovo tema autonomo di indagine. La deduzione relativa alla partecipazione a uno studio associato è stata qualificata come mera difesa.
D.Lgs. n. 446/1997, artt. 2 e 3
L'IRAP presuppone lo svolgimento di un'attività autonomamente organizzata. La verifica concreta dell'esistenza di tale organizzazione spetta al giudice di merito sulla base degli elementi e delle prove disponibili.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4
La Corte di cassazione può esaminare, rispettivamente, le denunce di violazione o falsa applicazione di legge e quelle relative a errori processuali, come l'erronea applicazione del divieto di nuove eccezioni in appello.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il divieto di nuove eccezioni in appello non impedisce di rendere più specifica una contestazione già svolta in primo grado, se si tratta di una mera difesa e non di una nuova domanda o eccezione in senso stretto.
- La specificazione in appello è normalmente ammissibile quando non cambiano le conclusioni, non vengono introdotti nuovi documenti e la difesa si basa sul materiale probatorio già presente nel processo.
- La partecipazione del contribuente a uno studio associato può essere un elemento rilevante per valutare l'esistenza dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP, ma non determina automaticamente l'obbligo d'imposta: occorre un nuovo accertamento concreto dei fatti.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente chi abbia diritto al rimborso, ma elimina la sentenza impugnata e rimette la causa al giudice di merito affinché riesamini la questione secondo i principi indicati dalla Corte.
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