Sentenza n. 424/2026 - Ancona, Sezione 1
per la risoluzione della "Convenzione Urbanistica PL 2.1 - Bivio Regina", stipulata con il Comune di Porto Recanati a rogito notarile in data 29.10.2009 Rep. n. 102923/11892, per impossibilità sopravvenuta delle prestazioni e conseguente estinzione delle obbligazioni ex artt. 1256 e 1463 C.C. assunte con l'atto convenzionato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata presa d’atto e mancata declaratoria della risoluzione di una convenzione urbanistica per impossibilità sopravvenuta delle prestazioni
Esito
Favorevole al ricorrente (lottizzanti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti avevano stipulato con il Comune una convenzione urbanistica per l’attuazione del piano di lottizzazione PL 2.1 - Bivio Regina. L’aggiornamento 2016 del Piano per l’Assetto idrogeologico regionale aveva perimetrato e classificato con rischio di esondazione R3 circa il 65% delle aree comprese nella lottizzazione, rendendo immediatamente vincolanti le relative prescrizioni mediante le misure di salvaguardia regionali. Secondo i ricorrenti, il vincolo idrogeologico impediva l’edificazione della parte prevalente delle aree e rendeva inattuabile l’unitaria previsione urbanistica convenzionata, determinando un’impossibilità sopravvenuta della prestazione e l’estinzione delle obbligazioni ai sensi degli artt. 1256 e 1463 c.c. Dopo la mancata risposta del Comune alla richiesta di prendere atto della sopravvenienza, i ricorrenti chiedevano al TAR la declaratoria di risoluzione della convenzione. Il precedente ricorso era stato dichiarato inammissibile e infondato dal TAR; il Consiglio di Stato aveva cassato la statuizione di inammissibilità e disposto la riassunzione davanti al TAR ai sensi dell’art. 105 c.p.a. La società Unifor S.r.l. aveva riassunto tempestivamente il giudizio, mentre gli altri ricorrenti non lo avevano riassunto nei termini. Nel giudizio riassunto il Comune aveva aderito alla richiesta di declaratoria della risoluzione, con conseguente perdita di efficacia dell’intero piano di lottizzazione e richiesta di restituzione delle aree cedute.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti delle persone fisiche e della società in liquidazione che non avevano provveduto alla riassunzione nei termini di legge, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a. Nei confronti di Unifor S.r.l., che aveva riassunto tempestivamente il giudizio, il TAR ha accolto la domanda. Valutata la sentenza del Consiglio di Stato e considerata l’adesione del Comune, ha dichiarato risolta la convenzione urbanistica per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi degli artt. 11, comma 2, l. 241/1990, 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a., 1256 e 1463 c.c. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 105 c.p.a.
Disciplina la riassunzione del giudizio davanti al giudice di primo grado dopo l’annullamento della sentenza con rinvio; la mancata riassunzione nel termine determina l’estinzione del giudizio.
art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.
È stato applicato per dichiarare l’estinzione del giudizio nei confronti dei ricorrenti che non avevano provveduto alla riassunzione nei termini di legge.
art. 11, comma 2, l. 241/1990
È richiamato quale base normativa della risoluzione della convenzione urbanistica, insieme alla disciplina civilistica dell’impossibilità sopravvenuta.
art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a.
Fondava la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimenti amministrativi e degli accordi tra pubbliche amministrazioni.
art. 1256 c.c.
Rileva per l’estinzione dell’obbligazione quando la prestazione diviene impossibile per causa non imputabile al debitore; il TAR lo ha applicato alla sopravvenuta imposizione del vincolo idrogeologico.
art. 1463 c.c.
Rileva per la risoluzione del contratto per impossibilità totale sopravvenuta della prestazione; il TAR lo ha richiamato per dichiarare risolta la convenzione urbanistica.
art. 65, comma 7, d.lgs. 152/2006
È richiamato nel fatto quale base della immediata vincolatività delle misure di salvaguardia connesse all’aggiornamento del piano di bacino.
art. 11, commi 1 e 2, l.r. Marche n. 13/1999
È richiamato nel fatto quale ulteriore base normativa delle misure di salvaguardia dell’aggiornamento del PAI regionale.
Massime di principio
- La sopravvenuta imposizione di un vincolo idrogeologico che impedisca l’edificabilità di una parte prevalente delle aree comprese in un piano di lottizzazione può determinare l’impossibilità sopravvenuta dell’attuazione unitaria della previsione urbanistica convenzionata e giustificare la risoluzione della convenzione ai sensi degli artt. 1256 e 1463 c.c.
- Le controversie relative alla risoluzione di una convenzione urbanistica rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando concernono l’esecuzione di un accordo riconducibile all’art. 11 l. 241/1990, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a.
- Dopo la cassazione con rinvio della sentenza di primo grado, la parte interessata deve riassumere tempestivamente il giudizio davanti al giudice indicato; la mancata riassunzione nel termine comporta l’estinzione del giudizio nei suoi confronti.
- La dichiarazione dell’amministrazione di aderire alla domanda del privato può concorrere, unitamente all’accertata sopravvenuta incompatibilità tra la convenzione urbanistica e il vincolo pubblicistico, alla declaratoria giudiziale di risoluzione della convenzione.
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