Ordinanza n. 109/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota del Comune di Cingoli n. prot. 140 del 07/01/2026, notificata in pari data al ricorrente, avente ad oggetto, adempimenti art. 1 comma 336 legge 311 del 30/12/2004 – classamento fabbricato collabente. Dati catastali: comune di cingoli, foglio 90, p. lla 701, sub 9, con la quale l’Ente prescriveva al ricorrente la modifica dei dati catastali dell’immobile di proprietà del sig. Daniele Filonzi (doc. n. 1); - delle risultanze e delle deduzioni del Comune di Cingoli all’esito del sopralluogo svolto dall’Ufficio in data 12/11/2025 presso l’immobile di proprietà del sig. Daniele Filonzi catastalmente individuato al Foglio 90, part. 701, sub 9 del Comune di Cingoli - non cognite; - della documentazione inviata al Comune di Cingoli dall’Ing. Andrea Pappagallo e sig.ra Alessandra Bruschetti Sciarra, per mezzo dell’Avv. Mocchegiani, assunta al prot. 363 del 09/01/2025 e 3656 del 18/02/2025 – (doc. n. 2) - nota del Comune di Cingoli n. prot. 4885 del 05/03/2025 (doc. n. 3); - nonché ogni altro atto, documento e provvedimento, anche istruttorio e/o a carattere interno e allo stato non cognito, presupposto, conseguente, connesso e/o comunque collegato ai provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota del Comune di Cingoli che prescrive la modifica dei dati catastali relativi a un fabbricato collabente
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario ha impugnato la nota comunale del 7 gennaio 2026, con cui il Comune, richiamando l’art. 1, comma 336, della legge n. 311/2004, gli prescriveva la modifica dei dati catastali dell’immobile censito come fabbricato collabente. Sono state inoltre impugnate le risultanze e deduzioni del sopralluogo comunale, la documentazione trasmessa da soggetti terzi e ulteriori atti presupposti, conseguenti o connessi, anche non conosciuti. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti, previa sospensione cautelare. Il provvedimento dà atto che le questioni dedotte presentano peculiari profili tecnici e che le controparti hanno sollevato diverse eccezioni di inammissibilità, senza tuttavia esaminarle nella fase cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che le questioni, anche per la loro connotazione tecnica, richiedano un approfondimento incompatibile con la fase cautelare e debbano essere esaminate nella decisione di merito. In ogni caso, ha escluso la sussistenza del periculum in mora, poiché il pregiudizio prospettato dal ricorrente era collegato alla possibilità di realizzare un intervento di ristrutturazione e ricostruzione sulla base della volumetria e della sagoma di un presunto preesistente edificio collabente, senza che tale pregiudizio presentasse i requisiti di attualità e concretezza richiesti dall’art. 55 c.p.a. Le eccezioni di inammissibilità sono state lasciate impregiudicate. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 336, legge 311/2004
La disposizione è richiamata quale base normativa della nota comunale relativa alla modifica dei dati catastali del fabbricato.
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede, tra l’altro, un periculum in mora connotato da attualità e concretezza; nel caso esaminato tali requisiti non sono stati ravvisati.
Massime di principio
- La domanda cautelare deve essere respinta quando il pregiudizio prospettato dal ricorrente è meramente eventuale e non presenta i requisiti di attualità e concretezza richiesti dall’art. 55 c.p.a.
- Quando le questioni dedotte presentano peculiari profili tecnici e richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può riservarne l’esame alla fase di merito, senza definire in sede cautelare le eccezioni di inammissibilità sollevate dalle parti.
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