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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12791/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la condanna già pronunciata nei gradi di merito. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputata per un tentato furto aggravato commesso in concorso. Il ricorso per cassazione era articolato in un solo motivo, con cui la difesa censurava il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che la condotta dovesse essere ritenuta di esigua offensività. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era generico e manifestamente infondato, perché la Corte territoriale aveva motivato il diniego valorizzando il non trascurabile valore del bene sottratto, la sua natura voluttuaria e le modalità della sottrazione, ritenute espressive di una tecnica predatoria consolidata.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice del tentativo, in concorso con il furto aggravato contestato.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato per la configurazione del concorso di persone nel reato.

  • art. 624 c.p.

    Norma base del furto, oggetto della contestazione confermata in appello.

  • art. 625, comma 1, n. 2, c.p.

    Richiamato come circostanza aggravante del furto.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte ribadisce che la particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità concrete; nel caso esaminato il diniego è stato ritenuto correttamente motivato.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    Utilizzato come parametro per valutare modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo ai fini dell'art. 131-bis c.p.

Massime di principio

  • Ai fini della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio deve essere compiuto in modo complessivo e congiunto su tutte le peculiarità della fattispecie concreta, tenendo conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo.
  • Nel motivare il diniego dell'art. 131-bis c.p. non è necessaria la disamina di tutti i parametri astrattamente rilevanti: è sufficiente indicare gli elementi ritenuti decisivi, purché la motivazione consenta di comprendere la valutazione compiuta.
  • È inammissibile in cassazione il motivo che si limiti a contestare genericamente il diniego della particolare tenuità del fatto senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e con gli specifici indici valorizzati dal giudice di merito.
  • La non particolare tenuità può desumersi, in concreto, dal valore non trascurabile del bene oggetto di tentato furto, dalla natura del bene e dalle modalità della sottrazione, se tali dati rendono il fatto non esiguamente offensivo.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàFurtoImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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