Cassazione Civile, Ordinanza n. 07069/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (titolari marchio)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio in materia di contraffazione di marchio: il Tribunale di Roma aveva dichiarato la nullità del marchio "Henry Chevallier Paris", vietato la produzione e commercializzazione dei prodotti recanti il segno contraffatto e condannato in solido i convenuti al risarcimento dei danni. In appello, la Corte romana ha accolto solo parzialmente il gravame della persona fisica, ritenendo corretto l’accertamento del carattere non occasionale della vendita su eBay di borse contraffatte e del collegamento con gli altri soggetti coinvolti, ma riducendo la sua responsabilità risarcitoria perché estranea alla registrazione del marchio, alla produzione delle borse, alla creazione del sito internet e alla commercializzazione anteriore al 2008. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte d’appello avesse utilizzato, per liquidare il danno in assenza di scritture contabili, il criterio della "sovrapponibilità territoriale" ritenuto dal consulente il più attendibile tra tre criteri possibili; 2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 336 c.p.c., sostenendo che la parziale riforma della sentenza di primo grado sulla quantificazione del danno avrebbe imposto una diversa regolazione delle spese anche in appello; 3) violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. per asserita carenza di motivazione sulla soccombenza nei due gradi di giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché diretto a censurare una valutazione di merito sulla stima del danno, non riconducibile al vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la parziale riforma in appello non impedisce di confermare la regolazione delle spese di primo grado quando il giudice di secondo grado, complessivamente, confermi il resto della decisione e la soccombenza sostanziale permanga. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, perché la motivazione della Corte territoriale non presentava alcuna anomalia costituzionalmente rilevante, essendo sufficiente a spiegare la parziale compensazione delle spese di appello e la conferma delle spese di primo grado. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo, principale o secondario, non potendo essere utilizzato per censurare valutazioni di merito o criteri di stima del danno.
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato testuale o extratestuale da cui esso risulta, oltre al come e quando sia stato discusso nel processo.
art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4
È necessario il puntuale deposito degli atti e documenti rilevanti ai fini del motivo di ricorso.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza; la regola resta applicabile anche in appello secondo l’esito complessivo della lite.
art. 92 c.p.c.
La parziale riforma della sentenza non impone automaticamente la compensazione delle spese, se il giudice d’appello conferma sostanzialmente il precedente assetto della soccombenza.
art. 336 c.p.c.
La riforma della decisione di merito può incidere sulle statuizioni accessorie, ma nel caso concreto la conferma del resto della sentenza ha giustificato il mantenimento del regolamento spese di primo grado.
art. 132, n. 4 c.p.c.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e riguarda solo le ipotesi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
art. 2697 c.c.
Richiamato solo indirettamente nel quadro dei principi sull’onere di allegazione e prova del fatto storico nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per contestare la valutazione delle prove o il criterio di liquidazione del danno, ma solo per denunciare l’omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente indicato e già discusso tra le parti.
- In cassazione è inammissibile la critica che, sotto la veste dell’omesso esame, mira in realtà a sollecitare un nuovo giudizio di merito sulla quantificazione del danno.
- La parziale riforma della sentenza di primo grado non comporta automaticamente la caducazione della regolazione delle spese se il giudice d’appello conferma nel resto la decisione e l’assetto complessivo della soccombenza resta sostanzialmente invariato.
- Il sindacato sulla motivazione è oggi limitato alle sole anomalie costituzionalmente rilevanti; non è deducibile la mera insufficienza o concisione della motivazione quando essa consenta di comprendere la ratio decidendi.
- Quando il giudice d’appello ridetermina solo in parte il risarcimento ma conferma il nucleo centrale della pronuncia di primo grado, può legittimamente lasciare ferme le spese del primo grado e disporre, al più, una compensazione parziale per la fase di appello.
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