Cassazione Penale, Ordinanza n. 09044/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste che aveva confermato o comunque pronunciato la sua responsabilità per i reati di truffa e di falsa attestazione a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri. Con il primo motivo ha dedotto la tardività della querela per il reato di truffa; con il secondo ha censurato la motivazione sulla responsabilità per truffa, sostenendo che la Corte territoriale avesse attribuito erroneamente rilevanza alle dichiarazioni della persona offesa e che la motivazione fosse illogica; con il terzo ha eccepito la prescrizione del reato di falsa attestazione, deducendo che il termine fosse maturato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile in sede di legittimità perché la questione della tardività della querela non risultava specificamente proposta in appello; ha considerato il secondo motivo non ammissibile perché volto a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e della credibilità della persona offesa, attività preclusa alla Cassazione quando la motivazione di merito sia logica e congrua; ha reputato infondato il terzo motivo sulla prescrizione del reato di cui all'art. 494 c.p., rilevando che la recidiva reiterata applicata al ricorrente impediva la maturazione del termine prescritto. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
Norma incriminatrice richiamata per il delitto di truffa; la censura sulla tardività della querela non è stata esaminata nel merito perché non dedotta in appello.
art. 606, comma 3, c.p.p.
La censura nuova in cassazione è preclusa se non dedotta con l'atto di appello, a pena di inammissibilità.
art. 494 c.p.
Norma richiamata per il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali; la prescrizione è stata esclusa per effetto della recidiva reiterata.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere dedotte per la prima volta questioni di merito o di rito che avrebbero dovuto essere formulate con l'appello, pena l'inammissibilità del motivo.
- Il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del compendio probatorio né la sostituzione del giudizio di attendibilità del merito con una diversa lettura delle prove, salvo che la motivazione sia manifestamente illogica o apparente.
- La deposizione della persona offesa può essere posta da sola a fondamento dell'affermazione di responsabilità, purché il giudice di merito ne abbia verificato con accuratezza la credibilità soggettiva e oggettiva e abbia dato conto in motivazione delle ragioni dell'attendibilità.
- La recidiva reiterata incide sul regime della prescrizione ed esclude la maturazione del termine estintivo secondo le regole applicabili al caso concreto.
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