Sentenza n. 4422/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione seconda, n. 8260 del 26 aprile 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato improcedibile l'azione avverso il silenzio e respinto i motivi aggiunti contro il parere negativo sulla DIA per la realizzazione di un muro di contenimento
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario aveva presentato una DIA per la realizzazione di un muro di contenimento e, dopo l'inerzia comunale, aveva iniziato i lavori, poi sospesi a seguito dell'intervento della polizia locale e dei tecnici comunali. Il Comune aveva dapprima comunicato il preavviso di diniego e l'ordine di non proseguire i lavori, richiamando provvedimenti del Tribunale di Tivoli relativi a palizzate abusive, violazione delle distanze e utilizzo dei medesimi pali, e successivamente aveva adottato un parere negativo sulla DIA. L'appello deduceva: la sanabilità della notifica dei motivi aggiunti; il difetto di motivazione del parere negativo, per mancata autonoma valutazione dell'interesse pubblico all'annullamento della DIA e per il mero richiamo ai provvedimenti civili; l'omessa adeguata valutazione dello stato di fatto e dei progetti relativi al muro, con richiesta di mezzi istruttori e consulenza tecnica d'ufficio. Il Comune sosteneva l'inammissibilità dei motivi aggiunti per mancato deposito degli avvisi di ricevimento, l'ammissibilità dell'intervento del vicino e l'infondatezza dell'appello. Il vicino chiedeva l'ammissibilità del proprio intervento e il rigetto dell'impugnazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, ritenendo di poter prescindere dalle eccezioni sull'ammissibilità dei motivi aggiunti e dell'intervento ad opponendum, poiché l'impugnazione era infondata nel merito. Ha respinto anche la richiesta di consulenza tecnica e di altri mezzi istruttori, perché meramente esplorativa e non utilizzabile per supplire alle carenze probatorie della parte; non ricorrevano inoltre i presupposti di necessarietà o indispensabilità richiesti per la verificazione e la consulenza tecnica. Nel merito, il Collegio ha ritenuto assorbente il fatto che il parere negativo dell'11 dicembre 2013, pur fondato sul richiamo alle ordinanze del Tribunale di Tivoli, fosse adeguatamente motivato: tali provvedimenti civili accertavano la violazione delle distanze e del piano di campagna e richiamavano anche la violazione del regolamento urbanistico edilizio. Il loro richiamo era quindi sufficiente a inibire la realizzazione del muro e a legittimare il parere negativo. La sentenza di primo grado è stata confermata. L'appellante è stato condannato a rimborsare al Comune le spese del giudizio, liquidate in euro 4.000 oltre accessori; le spese nei confronti dell'interveniente sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2, comma 2, c.p.a.
principio di ragionevole durata del processo
Le parti devono cooperare alla realizzazione della ragionevole durata del processo; la richiesta di mezzi istruttori non può avere carattere meramente esplorativo.
art. 63, comma 4, c.p.a.
la verificazione e la consulenza tecnica d’ufficio sono legate a presupposti di necessarietà e indispensabilità nella ricerca della prova
La verificazione e la consulenza tecnica d'ufficio possono essere disposte soltanto quando risultino necessarie o indispensabili ai fini della ricerca della prova e non per colmare carenze probatorie o svolgere indagini esplorative.
Massime di principio
- Il richiamo, in un provvedimento amministrativo, a precedenti provvedimenti del giudice ordinario può soddisfare l'obbligo di motivazione quando tali provvedimenti contengano gli accertamenti giuridici e fattuali rilevanti per la decisione amministrativa e rendano comprensibile la ragione ostativa all'intervento edilizio.
- La richiesta di verificazione o consulenza tecnica d'ufficio nel processo amministrativo non può essere utilizzata per supplire alla carenza probatoria della parte né può avere carattere meramente esplorativo; il giudice deve disporla solo quando sia necessaria o indispensabile per la ricerca della prova.
- Quando l'infondatezza nel merito dell'impugnazione è complessivamente evidente, il giudice può prescindere dall'esame delle eccezioni processuali relative all'ammissibilità di singoli atti o interventi, decidendo la controversia sulla base della ragione più liquida.
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