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Sentenza

Sentenza n. 778/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 1375/2024, resa all’esito del giudizio R.G. 415/2024, del Tribunale di Brescia - Sezione Lavoro, pubblicata in data 18 dicembre 2024 e notificata in data 20 dicembre 2024 (Carta Elettronica del Docente)

Giustizia amministrativa202500705

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Brescia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019-2022/2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo che la sentenza del Tribunale ordinario di Brescia, pubblicata il 18 dicembre 2024, notificata il 20 dicembre 2024 e divenuta irrevocabile, aveva accertato il suo diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, condannando il Ministero a consentire la generazione dei relativi buoni spesa e a rifondere le spese processuali. La ricorrente ha lamentato l'inerzia dell'Amministrazione, rimasta inadempiente anche dopo una diffida notificata via PEC il 21 maggio 2025, chiedendo l'ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio ha comunicato l'avvenuto accredito degli importi nel borsellino elettronico nel marzo 2026. Il Ministero si è costituito formalmente e ha successivamente depositato documentazione, tardiva perché depositata dopo la camera di consiglio, attestante l'accredito eseguito il 25 febbraio 2026.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché nel corso del giudizio il Ministero ha adempiuto all'obbligo risultante dalla sentenza del Tribunale ordinario, mediante l'accredito degli importi dovuti sulla Carta elettronica del docente. Il Collegio ha rilevato la tardività della documentazione ministeriale depositata dopo la camera di consiglio, ma ha ritenuto che essa confermasse quanto già dichiarato dalla ricorrente e non determinasse una lesione del contraddittorio, né imponesse la riattivazione dello stesso ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. L'adempimento è intervenuto successivamente alla notificazione del ricorso per ottemperanza; per tale ragione il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa dello specifico giudizio di ottemperanza promosso davanti al giudice amministrativo.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio ha ritenuto non necessario sospendere la decisione e riattivare il contraddittorio, poiché la documentazione tardiva confermava allegazioni già formulate dalla ricorrente e non introduceva una questione nuova rilevabile d'ufficio.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione sostanziale richiamata dalla sentenza oggetto di ottemperanza quale fondamento del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.

  • art. 6 d.P.C.M. 28 novembre 2016

    È la disposizione richiamata dalla sentenza da eseguire in relazione alla generazione dei buoni spesa della Carta elettronica del docente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza diviene improcedibile per cessazione della materia del contendere quando, dopo la sua instaurazione, l'amministrazione esegue integralmente l'obbligo imposto dal provvedimento posto in esecuzione.
  • L'adempimento dell'amministrazione intervenuto successivamente alla notificazione del ricorso per ottemperanza giustifica la condanna dell'amministrazione stessa alle spese del giudizio, anche se la domanda di ottemperanza non necessita più di una pronuncia esecutiva nel merito.
  • La produzione documentale tardiva successiva alla camera di consiglio non impone la riattivazione del contraddittorio quando si limita a confermare allegazioni già formulate dalla controparte e non introduce questioni nuove rilevabili d'ufficio né determina una concreta lesione del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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