Cassazione Penale, Sentenza n. 21485/2023 del 19/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Ha chiarito che l'ordine del Questore verteva su una condotta già espressamente disciplinata e sanzionata dall'art. 7, comma 15‑bis del codice della strada, applicando il principio di specialità ex art. 9 L. 689/1981 e escludendo la configurabilità del reato previsto dall'art. 650 cod. pen.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la condanna per il reato di cui all'art. 650 cod. pen., sostenendo che la condotta contestata (esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore) fosse già sanzionata in via amministrativa dall'art. 7, comma 15‑bis del codice della strada e che, per il principio di specialità previsto dall'art. 9 della legge n. 689/1981, dovesse trovare applicazione la normativa amministrativa anziché il reato previsto dall'art. 650 cod. pen.
Norme richiamate
art. 650 cod. pen.
La Corte ha richiamato i presupposti per la configurabilità dell'art. 650: a) l'inosservanza deve riguardare un ordine specifico impartito a soggetto determinato in circostanze che rendono necessario quel comportamento; b) l'inosservanza deve riferirsi a provvedimenti non già previsti da una specifica normativa che comporti autonoma sanzione. Nel caso è stata esclusa l'applicabilità perché esiste una sanzione amministrativa speciale.
art. 9 legge 24 novembre 1981, n. 689
Principio di specialità: quando una fattispecie è punita da una norma amministrativa speciale, questa esclude l'applicazione di una sanzione penale generale per la stessa condotta; la Corte lo ha applicato per escludere l'art. 650.
art. 7, comma 15‑bis, codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)
Sanziona amministrativamente l'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore; la Corte ha ritenuto che tale norma costituisca una disciplina speciale che impedisce di ritenere integrato il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità ex art. 650 cod. pen.
Massime di principio
- Verificare sempre se la condotta contestata è già prevista e sanzionata da una norma amministrativa: in tal caso opera il principio di specialità (art. 9 L. 689/1981) e non si applica la sanzione penale generale.
- L'art. 650 cod. pen. richiede che l'ordine sia diretto a un soggetto determinato e che non esista una disciplina normativa autonoma che sanzioni la stessa condotta; se tale disciplina esiste, il reato non è configurabile.
- La presenza di un provvedimento amministrativo (es. ordine del Questore) non è di per sé sufficiente a integrare il reato penale se l'oggetto dell'ordine è già regolato da una sanzione amministrativa.
- In difesa, è efficace eccepire la specialità normativa e chiedere l'annullamento per insussistenza del fatto quando la condotta è coperta da sanzione amministrativa specifica.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio quando valuta che la fattispecie è esclusa dal diritto penale per sovrapposizione con una sanzione amministrativa speciale.
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