Ordinanza n. 36/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - degli atti e dei provvedimenti relativi alla procedura aperta indetta dalle Amministrazioni resistenti avente ad oggetto la “GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE APPALTO INTEGRATO (art. 44 del D.Lgs. 36/2023) CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO DI AVEZZANO CUP E38I18000450006 (ASL1 - AVEZZANO, SULMONA, L'AQUILA)” CIG B9CB4017B5 - CUP E38I18000450006 con specifico, ma non esaustivo riferimento: a) alla determinazione di indizione ed approvazione degli atti di gara n. 229 del 23.12.2025 assunta dall'Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza ed a tutte le presupposte, connesse e conseguenti determinazioni a contrarre e di avvio della procedura di gara; b) al bando ed al disciplinare di gara nella parte in cui, al par. 20.1 dedicato ai criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica, prevedono al criterio C) “Criterio di territorialità”, l'attribuzione di un punteggio fino a cinque punti in relazione alla percentuale dei componenti del raggruppamento con sede legale all'interno della Regione Abruzzo da almeno 3 anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando; c) al capitolato speciale d'appalto, alla documentazione progettuale, con tutti i relativi allegati, ivi inclusi il computo metrico e l'elenco prezzi di progetto, nonché gli eventuali atti di validazione e approvazione del primo (ove esistenti ed ancorché non tutti conosciuti); d) allo schema di contratto; e) ove occorra, alla deliberazione del direttore generale della ASL 1 Abruzzo di Avezzano - Sulmona - L'Aquila n. 2638 del 18.12.2025 avente ad oggetto la decisione a contrarre e l'approvazione dei documenti di gara; f) a tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia all’istanza cautelare, senza esaminare il fumus boni iuris né il periculum in mora e senza pronunciarsi sulla legittimità del criterio di territorialità o degli altri atti di gara. Ha fissato la trattazione di merito del ricorso all’udienza pubblica del 14 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in considerazione della rinuncia e della rettifica intervenuta.
Atto impugnato: atti della gara centralizzata per la progettazione esecutiva e realizzazione del nuovo presidio ospedaliero di Avezzano, inclusa la clausola del disciplinare che attribuiva fino a cinque punti al criterio di territorialità
Esito
La controversia
L’associazione ricorrente ha impugnato gli atti di una procedura aperta di rilevanza comunitaria, svolta mediante appalto integrato e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. La censura specificamente evidenziata riguardava il criterio di territorialità previsto dal disciplinare di gara, che attribuiva fino a cinque punti in relazione alla percentuale dei componenti del raggruppamento con sede legale nella Regione Abruzzo da almeno tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando. Erano inoltre impugnati, in via derivata e connessa, la determinazione di indizione e approvazione degli atti di gara, il capitolato speciale, la documentazione progettuale, lo schema di contratto e gli ulteriori atti presupposti e conseguenti. Prima della camera di consiglio, AreaCom aveva rettificato il disciplinare con determinazione n. 35 del 29 gennaio 2026. La ricorrente ha quindi rinunciato alla domanda cautelare, chiedendo l’abbinamento della trattazione cautelare al merito, per valutare la soddisfazione della pretesa o l’eventuale proposizione di motivi aggiunti.
Norme richiamate
art. 44 d.lgs. 36/2023
La disposizione è richiamata quale base normativa della modalità di affidamento oggetto della gara, ma non è interpretata dal TAR nell’ordinanza.
art. 55 c.p.a.
La norma è richiamata quale disciplina della domanda cautelare, che tuttavia non viene esaminata nel merito per effetto della rinuncia.
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