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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8797/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva riconosciuto la continuazione tra alcune condanne e aveva rideterminato la pena complessiva. Il ricorrente deduceva: 1) errata applicazione degli artt. 81 e 99 c.p. nella determinazione della pena base e degli aumenti, con particolare riferimento al calcolo dell'aumento per la recidiva; 2) erroneo e contraddittorio diniego della continuazione rispetto alla sentenza relativa al reato disciplinare (sentenza sub 3), sostenendo che anche tale reato rientrava in un unico disegno criminoso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha confermato il riconoscimento della continuazione tra le sentenze sub 1) e 2) e l'esclusione della continuazione rispetto alla sentenza sub 3), ritenendo adeguata e non contraddittoria la motivazione del Tribunale sul punto. Tuttavia ha annullato l'ordinanza limitatamente all'aumento di pena per la recidiva, perché il Tribunale aveva applicato tale aumento sulla pena complessiva di otto anni anziché limitarne l'applicazione al singolo reato cui la recidiva era riferita; ha disposto il rinvio al Tribunale di Torre Annunziata per nuovo giudizio soltanto sul punto dell'aumento per la recidiva.

Norme richiamate

  • art.671 cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente per la domanda in sede esecutiva relativa al riconoscimento della continuazione; è la base procedurale dell'istanza che il giudice dell'esecuzione ha esaminato.

  • art.81 cod. pen.

    Disciplina la continuazione e la determinazione della pena unitariamente; la Corte ha richiamato i criteri di applicazione rilevando che il giudice dell'esecuzione può confermare la pena fissata in cognizione come pena base, ma l'aumento per la recidiva deve essere calcolato correttamente e riferito al singolo reato cui la recidiva è contestata.

  • art.99 cod. pen.

    Richiamato in connessione con la determinazione della pena; utilizzato dalla difesa nel motivo di cassazione. La Corte ha valutato la contestazione alla luce delle regole di determinazione e cumulazione delle pene.

  • art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (violazione di norme sostanziali e vizio di motivazione). La Corte ha esaminato i profili di diritto e di motivazione e ha accolto parzialmente il motivo relativo al calcolo della recidiva.

  • art.173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limite procedurale citato per la riproduzione dei motivi di impugnazione; il ricorso è stato trattato nei limiti prescritti da tale disposizione.

  • art.416-bis cod. pen. e altre fattispecie (artt. 648, 497-bis, 697, d.lgs. 159/2011 art.75, comma 2; riferimenti normativi alle leggi 110/75 e 1203/1991 come indicate nelle sentenze)

    Norme sostanziali relative ai reati per i quali sono state pronunciate le condanne. Nella sentenza d'appello e nei giudizi di merito tali norme definiscono le fattispecie accertate; la Corte di Cassazione ne tiene conto solo per valutare la sussistenza della continuazione e la corretta quantificazione della pena.

Massime di principio

  • In sede esecutiva il riconoscimento della continuazione richiede che i reati siano stati progettati, sin dall'origine, come parte di un unico disegno criminoso almeno nelle linee generali; la mera concomitanza investigativa non è di per sé sufficiente.
  • Il giudice dell'esecuzione può utilizzare come pena base la misura già determinata in sede di cognizione, purché la determinazione delle maggiorazioni (es. per recidiva) sia correttamente riferita alle singole condanne e non imputata in modo errato alla pena complessiva.
  • L'esclusione della continuazione può essere motivata se un reato risulta caratterizzato da una finalità esclusivamente personale o egoistica, estranea alla finalità associativa o collettiva che connota altri delitti.
  • Le censure in cassazione devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito; deduzioni generiche o richieste di una diversa valutazione del materiale probatorio sono generalmente inammissibili o destinate al rigetto.
  • Se viene rilevato un errore di calcolo delle maggiorazioni in sede esecutiva, la Corte di legittimità può annullare limitatamente a quel profilo e disporre il rinvio al giudice dell'esecuzione per il nuovo esatto calcolo.
  • Nella valutazione della continuazione conta la natura e la finalità del comportamento per ciascun reato: elementi aggravanti o aggravanti speciali esclusi per uno specifico reato possono indicare l'autonomia di quel fatto rispetto ad altri riconosciuti come associativi.

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