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Sentenza

Sentenza del 29/10/2021 n. 4861 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo Tributario - Soggetto contribuente - Sentenza favorevole - Somme dovute sentenza - Ente impositore - Obbligo esecuzione - Termine ultimo - Notifica sentenza - Novanta giorni - Rileva - Mancata esecuzione - Soggetto contribuente - Decorso termini - Mancata osservanza - Improponibilità ricorso ottemperanza - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente vantava una sentenza favorevole che riconosceva somme dovute dall'ente impositore. L'azione riguardava la mancata esecuzione di tale sentenza da parte dell'ente e la proposizione di un ricorso per ottemperanza per ottenere il pagamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto che, prima di proporre il ricorso per ottemperanza, il contribuente doveva preliminarmente intimare all'ente la corresponsione delle somme mediante notifica della sentenza e attendere il termine di novanta giorni utile per l'adempimento. In mancanza di tale intimazione e del decorso del termine, il ricorso per ottemperanza è improponibile. Conseguentemente il ricorso del contribuente è stato rigettato per difetto del presupposto procedurale.

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/92, art. 69

    Disciplina gli effetti della sentenza e gli obblighi dell'ente in ordine all'esecuzione delle somme riconosciute; utilizzato dalla giurisprudenza per stabilire l'obbligo di adempiere da parte dell'ente impositore.

  • d.lgs. 546/92, art. 70

    Regola il ricorso per ottemperanza e i presupposti per la sua proponibilità: è necessaria la preventiva intimazione all'ente e il decorso del termine (novanta giorni) per l'adempimento prima di poter agire in ottemperanza.

Massime di principio

  • La notifica della sentenza all'ente impositore è un requisito preliminare essenziale: senza questa intimazione il ricorso per ottemperanza è improponibile.
  • Il termine di novanta giorni per l'adempimento decorre dalla notifica della sentenza; soltanto dopo il suo decorso senza pagamento è legittima la proposizione del ricorso per ottemperanza.
  • È fondamentale conservare prove della notifica (es. raccomandata A/R, atto di notifica) perché costituiscono prova del decorso del termine e della legittimazione ad agire.
  • Se l'ente provvede al pagamento entro i novanta giorni o esegue parzialmente la sentenza, il ricorso per ottemperanza potrà riguardare solo le somme ancora dovute e, in presenza di adempimento, non è proponibile.
  • La mancata osservanza di questa procedura costituisce causa di improponibilità processuale e può comportare il rigetto del ricorso senza esame del merito.
  • In situazioni analoghe, prima di rivolgersi al giudice occorre sempre esperire la formale intimazione e valutare eventuali motivi giustificativi dell'ente (contesto amministrativo, interlocuzioni) che possano sospendere o modificare i termini.

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