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Sentenza

Sentenza n. 2398/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202401125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura per il conferimento, per trasferimento, degli ambiti carenti di assistenza primaria a ciclo di scelta relativi all’anno 2024, con conseguente mancato inserimento nella graduatoria definitiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assessorato regionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, medico chirurgo abilitato e in possesso della formazione specifica in medicina generale, ha impugnato il D.D.G. n. 635 dell’11 giugno 2024 e gli atti connessi, deducendo di possedere il requisito previsto dal D.D.G. n. 322 del 29 marzo 2024 per partecipare alla procedura di trasferimento. Ha sostenuto di essere titolare di incarico di assistenza primaria presso l’A.S.P. di Catania, ambito di Randazzo, dal 30 marzo 2022 e di avere quindi maturato il requisito biennale richiesto. Con il primo motivo ha dedotto la violazione del bando, dell’Accordo Collettivo Nazionale dei medici di medicina generale, dell’art. 97 Cost. e dei principi di tassatività delle cause di esclusione, nonché eccesso di potere per ingiustizia manifesta, contraddittorietà, irragionevolezza e disparità di trattamento. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione dell’esclusione, indicata nel provvedimento con la formula “mancanza dei requisiti”, deducendo violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 e della legge regionale Sicilia n. 7/2019, difetto di motivazione, errore di fatto, travisamento, carenza dei presupposti e contraddittorietà; ha inoltre contestato che l’Amministrazione avesse integrato postumamente la motivazione in sede processuale. Con il terzo motivo ha lamentato violazione dei principi di ragionevolezza, parità di trattamento, proporzionalità, autovincolo e giusto procedimento, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, disparità di trattamento, difetto di istruttoria e sviamento, poiché era stata inizialmente inserita nella graduatoria provvisoria e successivamente esclusa senza un ulteriore contraddittorio individuale. L’Amministrazione ha sostenuto che il requisito biennale dovesse riferirsi alla titolarità di un incarico a tempo indeterminato e che tale titolarità decorresse dal 16 maggio 2022, come certificato dall’A.S.P. di Catania, e non dal 30 marzo 2022, quando l’incarico era stato conferito a tempo determinato con riserva di trasformazione dopo il conseguimento dell’attestato di formazione specifica.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso e ha salvato gli atti impugnati. Ha ritenuto superata l’eccezione di incompetenza territoriale, già risolta in favore della sede di Palermo perché la procedura era unitaria e fondata su una graduatoria unica regionale, destinata a produrre effetti sull’intero territorio della Regione. Nel merito, il primo motivo è stato respinto perché il termine per la presentazione delle domande scadeva il 2 maggio 2024 e il bando richiedeva non la mera anzianità del rapporto convenzionale, ma almeno due anni di anzianità come titolare di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria. La determina dell’A.S.P. invocata dalla ricorrente qualificava invece l’incarico iniziale come a tempo determinato, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato dopo il conseguimento dell’attestato di formazione specifica e previa acquisizione della relativa documentazione. Il conseguimento dell’attestato il 22 aprile 2022 non comportava automaticamente la trasformazione dell’incarico, essendo necessaria un’ulteriore fase amministrativa. L’A.S.P. di Catania aveva certificato quale decorrenza dell’incarico a tempo indeterminato il 16 maggio 2022; pertanto, al 2 maggio 2024, il biennio non era maturato. Il secondo motivo è stato respinto: benché l’esclusione fosse formalmente motivata con la formula “mancanza dei requisiti”, la ricorrente aveva compreso il requisito controverso e aveva articolato una difesa puntuale proprio sulla decorrenza e sulla natura a tempo indeterminato dell’incarico. La difesa dell’Amministrazione non aveva introdotto una ragione nuova, ma aveva esplicitato il significato della carenza dei requisiti alla luce della documentazione acquisita. Il terzo motivo è stato respinto perché l’inserimento nella graduatoria provvisoria non consolidava alcuna posizione né impediva la successiva verifica dei requisiti. Non è stata provata la comparabilità della posizione della ricorrente con quella di altri candidati rimasti in graduatoria, né sussisteva un obbligo di instaurare un ulteriore contraddittorio individuale dopo la verifica definitiva, trattandosi di dati documentali e della loro qualificazione giuridica. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti dei controinteressati non costituiti.

Norme richiamate

  • art. 2, lett. a), D.D.G. n. 322 del 29 marzo 2024

    titolari a tempo indeterminato di assistenza primaria a ciclo di scelta iscritti da almeno due anni in un elenco della Regione che pubblica l’avviso

    La disposizione richiede sia la titolarità di un incarico a tempo indeterminato sia il maturare, in tale qualità, di almeno due anni di anzianità; non è sufficiente la mera durata del rapporto convenzionale a tempo determinato.

  • art. 5 D.D.G. n. 322 del 29 marzo 2024

    i medici interessati erano tenuti a presentare la domanda entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto nella G.U.R.S.

    Il requisito di partecipazione deve essere posseduto entro il termine di presentazione della domanda, individuato dal TAR nel 2 maggio 2024.

  • art. 7 D.D.G. n. 322 del 29 marzo 2024

    tali medici siano graduati in base all’anzianità di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria a ciclo di scelta

    L’anzianità rilevante per la graduatoria è quella maturata in un incarico a tempo indeterminato.

  • art. 34, comma 5, lett. a), Accordo Collettivo Nazionale dei medici di medicina generale

    possono concorrere per trasferimento i medici iscritti da almeno due anni in un elenco della Regione che pubblica l’avviso

    La disciplina convenzionale è stata letta in coerenza con il bando, nel senso che il requisito temporale opera con riferimento alla titolarità a tempo indeterminato utile per la procedura di trasferimento.

  • art. 71 d.P.R. n. 445/2000

    Consente la verifica amministrativa della veridicità delle dichiarazioni sostitutive; nel caso concreto, l’Assessorato ha richiesto all’A.S.P. la certificazione della decorrenza dell’incarico a tempo indeterminato e ha legittimamente utilizzato tale dato per verificare il requisito.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    L’obbligo di motivazione non è stato ritenuto violato, poiché la formula utilizzata, letta nel contesto della procedura e della documentazione, consentiva di individuare il requisito ritenuto mancante e non aveva compromesso il diritto di difesa.

  • art. 47, comma 2, c.p.a.

    L’eccezione di incompetenza territoriale è stata superata in favore della sede di Palermo, competente per una procedura unitaria con effetti sull’intero territorio regionale.

Massime di principio

  • Quando una procedura di trasferimento richiede la titolarità di un incarico a tempo indeterminato da almeno due anni, il requisito temporale deve essere calcolato esclusivamente sull’anzianità maturata in tale qualità e non sulla precedente durata di un incarico a tempo determinato.
  • Il conseguimento del titolo o della condizione prevista per la trasformazione di un incarico da tempo determinato a tempo indeterminato non determina automaticamente la decorrenza dell’incarico a tempo indeterminato quando la disciplina applicabile subordina la trasformazione all’acquisizione della documentazione e a ulteriori adempimenti amministrativi.
  • Nelle procedure comparative, l’inserimento in una graduatoria provvisoria non consolida una posizione né impedisce all’Amministrazione di verificare e correggere, nella fase definitiva, il possesso dei requisiti dichiarati.
  • La disparità di trattamento non può essere dimostrata mediante il solo confronto con altri candidati rimasti ammessi; occorre provare che le posizioni sostanziali siano omogenee rispetto al requisito controverso.
  • La motivazione sintetica dell’esclusione non è illegittima per ciò solo quando, alla luce del contenuto della domanda, della documentazione e della struttura della procedura, il requisito ritenuto carente sia concretamente individuabile e il destinatario abbia potuto esercitare consapevolmente il diritto di difesa.
  • Non sussiste un obbligo generalizzato di instaurare un ulteriore contraddittorio individuale prima dell’esclusione dalla graduatoria definitiva quando la decisione deriva dalla verifica documentale dei requisiti e dalla qualificazione giuridica di dati già risultanti dagli atti.

Come è indicizzato

MaterieProfessioni sanitarieConcorsi pubbliciCompetenza
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleEccesso di potere

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