Cassazione Penale, Ordinanza n. 18516/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, che aveva affermato la responsabilità penale dell'imputato per un reato previsto dall'art. 76 del d.lgs. n. 159 del 2011, rideterminando la pena in anni sei di reclusione ed euro 7.650,00 di multa. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, censurando esclusivamente il trattamento sanzionatorio e, in particolare, la mancata esclusione della recidiva. La censura tendeva quindi a ottenere una diversa valutazione del giudice di merito in ordine ai criteri di commisurazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sul trattamento sanzionatorio, inclusa la mancata esclusione della recidiva, investissero valutazioni rimesse al potere discrezionale del giudice di merito e non censurabili in sede di legittimità quando la motivazione sia congrua, logica e conforme ai principi di diritto. Ha inoltre affermato che l'obbligo motivazionale non impone necessariamente l'esame di tutti i parametri di cui all'art. 133 c.p. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 76 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159
Norma incriminatrice richiamata solo per identificare il reato per cui l'imputato era stato ritenuto responsabile nei gradi di merito.
art. 133 cod. pen.
I parametri di commisurazione della pena non devono essere necessariamente esaminati tutti dal giudice di merito, se la motivazione è comunque congrua, logica e coerente.
art. 62-bis c.p.
Non citato espressamente nel testo; non determinabile.
art. 163 c.p.
Non citato espressamente nel testo; non determinabile.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare la commisurazione della pena quando il ricorso sollecita una nuova valutazione di fatto degli elementi già apprezzati dal giudice di merito.
- La scelta del giudice di merito in materia di trattamento sanzionatorio, inclusa la valutazione sulla recidiva, è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua, logica e rispettosa dei principi di diritto.
- L'obbligo motivazionale in tema di dosimetria della pena non richiede l'esame analitico di tutti i parametri dell'art. 133 c.p., essendo sufficiente una motivazione complessivamente adeguata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove non escludibile la colpa nella proposizione dell'impugnazione, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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