Cassazione Penale, Sentenza n. 7589/2022 del 02/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso era diretto a contestare la dichiarazione di inammissibilità per tardività del ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 15/11/2019. Si sosteneva che la copia della motivazione tradotta in arabo era stata notificata all'imputato il 26/11/2019, pertanto il ricorso depositato l'11/12/2019 era tempestivo rispetto al termine di quindici giorni.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: dagli atti risultava che la copia della sentenza della Corte d'appello, tradotta su disposizione del Collegio, era stata notificata il 26/11/2019; perciò il termine per proporre il ricorso decorreva da quella data. La sentenza della Prima Sezione penale è stata revocata e gli atti sono trasmessi al Presidente per fissare l'udienza di decisione sul ricorso relativo alla sentenza della Corte d'appello del 15/11/2019.
Norme richiamate
art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p.
Il termine per proporre ricorso per cassazione decorre dalla conoscenza, da parte dell'imputato, della motivazione della sentenza nella lingua a lui comprensibile; la Corte ha richiamato l'art. 585 in combinato con l'art. 544 per definire il termine processuale applicabile.
art. 544, comma 1 c.p.p.
Richiamato in combinato disposto con l'art. 585 per stabilire il termine di impugnazione; la decorrenza è collegata alla effettiva messa a disposizione della motivazione nella lingua nota all'imputato.
art. 143 c.p.p. (novellato dal d.lgs. n. 32 del 4 marzo 2014)
Richiama il principio secondo cui, se è richiesta o disposta la traduzione, i termini processuali decorrono dalla messa a disposizione della motivazione nella lingua comprensibile all'imputato; la Corte ha fatto esplicito richiamo alla ratio della novella.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 45408 del 17/10/2019 (Kartivadze)
Cita precedenti decisioni che confermano l'orientamento secondo cui i termini per impugnare decorrono dalla disponibilità della motivazione nella lingua comprensibile all'imputato quando è stata chiesta o disposta la traduzione.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 13697 del 11/03/2016 (Zhou) e Sez. 1, n. 23608 del 11/02/2014 (Wang)
Ulteriori precedenti ritenuti coerenti con il principio che la decorrenza dei termini processuali è sospesa fino alla messa a disposizione della motivazione nella lingua a lui nota, se la traduzione è stata richiesta o disposta.
Massime di principio
- Se l'imputato ha richiesto o gli è stata disposta la traduzione della motivazione, i termini per proporre impugnazioni decorrono dalla effettiva messa a disposizione della motivazione nella lingua a lui comprensibile.
- La data di notifica della copia tradotta (o altra prova di disponibilità della motivazione nella lingua nota) è decisiva per valutare la tempestività dell'impugnazione.
- È importante che l'interprete o il difensore conservino e producano prova formale della data di consegna/ notifica della traduzione per contestare eventuali eccezioni di tardività.
- Quando si agisce in nome di soggetti non italofoni, va valutato non solo il deposito formale dell'atto in originale, ma anche il momento in cui la decisione è stata effettivamente resa conoscibile nella lingua dell'imputato.
- La corte può revocare decisioni di inammissibilità fondate su tardività se emerge che il termine è decorso da una data successiva in cui è stata garantita la comprensione effettiva della motivazione.
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