Cassazione Penale, Sentenza n. 30422/2025 del 08/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della misura cautelare degli arresti domiciliari (capo 15, violazione art. 74 d.P.R. n. 309/1990) per vizio di motivazione, contestando in particolare la interpretazione delle intercettazioni telefoniche che li avrebbero collegati all'attività di spaccio gestita da Giovanni Braccia. De Masi ha inoltre rinunciato al motivo relativo al capo 20 per difetto di interesse. La censura principale riguardava la mancata considerazione di elementi alternativi (es. la presenza di altre due sorelle) e la presunta erronea lettura dei contenuti captativi.
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia motivato adeguatamente, valorizzando un ampio compendio di intercettazioni che dimostrano l'intensa attività di gestione della piazza di spaccio da parte di Giovanni Braccia e il ruolo di supporto e disponibilità dei ricorrenti: De Masi era costantemente a disposizione del suocero (conversazioni nn. 363-364 del 10/4/2021; episodio del 17/4; conversazione n. 659 del 2/5/2021 relativa alla «volontà di acquistare cinquanta rose»), utilizzava l'utenza del suocero e operava vicino al negozio; Maria Braccia era identificata in conversazioni indicative del suo stabile supporto (nn. 576, 579 del 24/4/2021 e n. 1023 del 17/5/2021). La valutazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non sindacabile in cassazione salvo manifesta illogicità, che non è stata dimostrata. I ricorrenti non hanno fornito elementi decisivi per disarticolare la lettura delle intercettazioni. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare in via equitativa la somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
La norma sul traffico di sostanze stupefacenti è il titolo di reato (capo 15) per il quale è stata applicata la misura: il giudice ha ritenuto sussistenti gravi indizi di partecipazione/agevolazione al traffico.
codice di procedura penale, art. 616
Articolo richiamato per l'onere delle spese nel caso di ricorsi inammissibili: la Corte ha disposto la condanna alle spese e il versamento in favore della Cassa delle Ammende, valutando l'assenza di colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per i principi relativi all'applicazione di sanzioni pecuniarie/ammende processuali in caso di ricorsi inammissibili, fissando limiti e criteri di valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La valutazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito; in sede di legittimità è sindacabile solo per manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
- Per disarticolare la lettura delle intercettazioni occorrono elementi concreti e decisivi: semplici affermazioni alternative (es. esistenza di altri familiari) non sono sufficienti se non collegati a prove che dimostrino un diverso referente nelle conversazioni.
- La disponibilità e l'uso continuativo di utenze di terzi, la vicinanza logistica al luogo di attività illecita e la partecipazione a trattative (anche mediate) possono concorrere a formare gravi indizi di partecipazione o supporto a un sodalizio di spaccio.
- La rinuncia a motivi di impugnazione riduce l'oggetto del sindacato giudiziario e può indebolire la possibilità di ottenere una riconsiderazione complessiva della misura cautelare.
- I ricorsi inammissibili possono comportare condanne alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., anche un versamento alla Cassa delle Ammende; tuttavia la Corte può graduare l'importo secondo l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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