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Sentenza

Sentenza n. 6138/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602653

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna che aveva riconosciuto il diritto alla costituzione della Carta Elettronica e liquidato le spese del primo grado in 400 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella sola parte relativa alla liquidazione delle spese, deducendo violazione dell’art. 26 c.p.a., degli artt. 91, 95 e 96 c.p.c., dei parametri forensi di cui ai D.M. n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022, dell’art. 13 della l. n. 247/2012, dell’art. 2233 c.c., dell’art. 9 del d.l. n. 1/2012, della l. n. 49/2023 sull’equo compenso, nonché dei principi costituzionali di tutela giurisdizionale effettiva e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Ha sostenuto che la liquidazione di 400 euro fosse inferiore ai minimi tabellari, lesiva del decoro professionale e inidonea a garantire il ristoro delle spese sostenute per ottenere giudizialmente l’attivazione della Carta Elettronica. Ha chiesto la liquidazione di 1.189 euro, o della diversa somma dovuta, oltre accessori, spese generali e contributo unificato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello e riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla liquidazione delle spese, portandola da 400 a 800 euro oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Ha escluso che, dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, sussista un vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari: i parametri ministeriali costituiscono il riferimento per la liquidazione giudiziale, ma il giudice può discostarsene motivatamente e non può liquidare soltanto somme simboliche incompatibili con il decoro professionale. Nel caso concreto, la riduzione operata dal TAR era stata motivata soltanto con la serialità del contenzioso e con la trattazione di numerose cause nella stessa udienza. Tali circostanze, non imputabili al difensore, non giustificavano da sole una riduzione così drastica e non garantivano un concreto ristoro delle spese sostenute per ottenere tutela giurisdizionale, soprattutto a fronte della reiterazione dell’inerzia amministrativa. L’appello è stato invece respinto nella parte diretta a ottenere l’applicazione automatica dei valori tabellari e l’importo di 1.189 euro. Le spese del grado d’appello sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 26 c.p.a.

    La disciplina delle spese nel processo amministrativo attribuisce al giudice il potere di regolarle tenendo conto delle circostanze concrete, nel rispetto dei parametri applicabili e dell’esigenza di una motivazione adeguata.

  • artt. 91, 95 e 96 c.p.c.

    Richiamati con riguardo alla condanna alle spese e ai criteri di liquidazione; non impongono, dopo l’abrogazione delle tariffe, l’automatica applicazione di minimi inderogabili.

  • art. 4 D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate

    Il giudice deve considerare i parametri generali nella liquidazione delle spese, inclusi natura, difficoltà, valore, risultati e complessità della controversia.

  • art. 5 D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    I valori medi tabellari costituiscono un riferimento per la liquidazione e possono essere aumentati o diminuiti entro i limiti previsti, salva motivazione dello scostamento.

  • art. 13 l. 31 dicembre 2012, n. 247

    Il compenso è di regola pattuito per iscritto; in mancanza, il giudice provvede sulla base dei parametri stabiliti con decreto ministeriale.

  • art. 9, comma 1, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla l. 24 marzo 2012, n. 27

    Ha abrogato le tariffe professionali e il vincolo legale di inderogabilità dei relativi minimi.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione

    Rappresenta l’unico limite legale richiamato dal Collegio: il giudice non può liquidare somme meramente simboliche e non consone al decoro professionale.

  • art. 24 Cost.

    La liquidazione delle spese deve conciliarsi con l’effettività del diritto di difesa e non può rendere eccessivamente oneroso l’accesso alla tutela giurisdizionale.

  • art. 113 Cost.

    La tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione deve essere effettiva.

  • art. 47 CDFUE

    Il principio di tutela giurisdizionale effettiva rileva anche nella regolazione delle spese quando il privato sia stato costretto a ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento di una posizione già ingiustamente negata dall’amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Massime di principio

  • Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, i minimi tariffari non sono inderogabili e il giudice non è obbligato ad applicare automaticamente i valori delle tabelle ministeriali.
  • I parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi forensi costituiscono il riferimento ordinario del giudice, che può discostarsene motivatamente valutando natura, difficoltà, valore, risultato, complessità e caratteristiche dell’attività difensiva.
  • Quando la liquidazione si discosta in modo apprezzabile dai limiti di oscillazione dei parametri ministeriali, la motivazione deve indicare concretamente i criteri posti a base della quantificazione; il mero richiamo alla serialità del contenzioso o alla trattazione di più cause nella stessa udienza non è sufficiente, se non considera l’attività effettivamente svolta e le difficoltà della difesa.
  • L’art. 2233, comma 2, c.c. impedisce la liquidazione di somme simboliche non adeguate all’importanza dell’opera e al decoro della professione, pur non imponendo l’applicazione automatica dei minimi tabellari.
  • La serialità delle controversie, soprattutto quando derivi dalla reiterazione di comportamenti amministrativi illegittimi, non può da sola giustificare una drastica riduzione delle spese, poiché deve essere garantito un concreto ristoro dei costi sostenuti dal privato per ottenere tutela giurisdizionale effettiva.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteEsami di abilitazione
RamiProcesso amministrativoProfessioni e ordini professionali
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

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