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Sentenza

Sentenza n. 290/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze n. 402/2024, n. 417/2024, n. 418/2024, n. 420/2024, n. 421/2024 e n. 171/2025 del Tribunale di Piacenza - Sezione Lavoro, nella parte relativa alla liquidazione delle spese di giudizio.

Giustizia amministrativa202500719

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, delle sentenze del Tribunale di Piacenza nella parte relativa alla liquidazione delle spese di giudizio in favore del procuratore antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione delle sentenze n. 402/2024, n. 417/2024, n. 418/2024, n. 420/2024, n. 421/2024 e n. 171/2025 del Tribunale di Piacenza - Sezione Lavoro, limitatamente alle statuizioni sulle spese processuali distratte in suo favore quale procuratore antistatario. Ha dedotto che le sentenze erano state ritualmente notificate al Ministero, erano passate in giudicato e non erano state eseguite, indicando l’importo complessivo preteso di euro 41.854,50. Ha chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e l’applicazione dell’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’omesso adempimento. Il ricorrente ha inoltre documentato il passaggio in giudicato mediante certificazioni della Cancelleria del Tribunale di Piacenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti del giudizio di ottemperanza. Ha considerato provati il passaggio in giudicato delle sentenze, la loro rituale notificazione al Ministero presso il domicilio digitale istituzionale e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali. Il giudice ha ritenuto ammissibile l’ottemperanza anche per la parte della pronuncia relativa alle spese liquidate in favore del difensore distrattario, poiché la distrazione determina un rapporto obbligatorio diretto tra il difensore e la parte soccombente e legittima il difensore ad agire autonomamente per l’esecuzione. Ha ordinato al Ministero di pagare quanto dovuto entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, salvo quanto eventualmente già versato. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, stabilendo che il commissario dovrà intervenire entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione del ricorrente e senza compenso. Ha inoltre accolto la richiesta di astreinte, determinandola negli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto: il periodo decorre dalla notificazione della presente sentenza e termina con l’adempimento spontaneo o con l’esecuzione sostitutiva del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’attuazione delle statuizioni contenute in provvedimenti giurisdizionali rimasti ineseguiti.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare misure coercitive.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la somma è stata determinata nella misura degli interessi legali sul dovuto.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici un termine di centoventi giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il suo decorso è stato ritenuto compiuto nel caso concreto.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione della parte di una sentenza del giudice ordinario relativa alla condanna al pagamento delle spese processuali distratte in favore del difensore antistatario.
  • La distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario instaura un rapporto obbligatorio diretto tra il difensore e la parte soccombente, attribuendo al difensore la legittimazione ad agire autonomamente per l’esecuzione della relativa statuizione.
  • L’inutile decorso del termine di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali, dopo la rituale notificazione del titolo, integra un presupposto per l’esperimento del giudizio di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine, nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza e porre a carico dell’amministrazione una somma per ogni ritardo successivo.
  • La misura coercitiva prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sull’importo dovuto, decorrenti dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o sostitutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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