Sentenza del 15/02/2017 n. 1366 - Comm. Trib. Prov. Milano
Sanzioni - Favor rei - Provvedimento non definitivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa a un immobile qualificato come abitazione di lusso. I fatti erano anteriori all'entrata in vigore dell'art. 33 del d.lgs. 175/2014, per cui la qualificazione dell'immobile e la spettanza dell'agevolazione devono essere valutate secondo la normativa previgente. Tuttavia, per le sanzioni si applica il principio del favor rei, cioè la disciplina sopravvenuta più favorevole al contribuente, purché il provvedimento sanzionatorio non sia già divenuto definitivo.
La decisione
La decisione afferma che la normativa previgente continua a disciplinare la qualificazione dell'immobile come abitazione di lusso e il conseguente diritto all'agevolazione prima casa per i fatti anteriori al d.lgs. 175/2014. Al contempo, le sanzioni devono essere rideterminate applicando la disciplina più favorevole eventualmente intervenuta successivamente, ma solo se l'atto sanzionatorio non è divenuto definitivo. Ne consegue un accoglimento, almeno parziale, delle ragioni del contribuente limitatamente al trattamento sanzionatorio, mentre la spettanza dell'agevolazione resta valutata secondo la normativa applicabile al momento dell'acquisto.
Norme richiamate
Art. 33 del d.lgs. 175/2014
La norma ha modificato la disciplina rilevante per la qualificazione degli immobili ai fini dell'agevolazione prima casa, ma non si applica retroattivamente per determinare la spettanza dell'agevolazione relativamente a fatti anteriori alla sua entrata in vigore.
Principio del favor rei in materia sanzionatoria
Quando una disciplina successiva è più favorevole al contribuente, essa può trovare applicazione anche per violazioni anteriori, purché la sanzione non sia stata definitivamente accertata.
Massime di principio
- Per stabilire se un'agevolazione fiscale spettava, occorre normalmente applicare la normativa vigente al momento in cui si è verificato il presupposto dell'imposta, salvo specifiche disposizioni retroattive.
- Una modifica normativa successiva può non incidere sul diritto sostanziale all'agevolazione, ma può comunque applicarsi alle sanzioni se introduce un trattamento più favorevole al contribuente.
- Il favor rei opera soltanto finché il provvedimento sanzionatorio non è divenuto definitivo; dopo la definitività, la sanzione non è normalmente rivedibile sulla base della disciplina più favorevole sopravvenuta.
- In una controversia analoga è quindi necessario distinguere tra recupero dell'imposta o dell'agevolazione, da valutare secondo la disciplina temporalmente applicabile, e sanzioni, per le quali va verificata l'eventuale applicazione della normativa più favorevole.
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