Cassazione Civile, Sentenza n. 21828/2021 del 29/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa controversia
La richiesta originale è insufficiente: è fornita solo la frase "in fase di valutazione oscuramento" senza il testo della sentenza né elementi fattuali. In termini generali, "valutazione oscuramento" indica la fase in cui un giudice o un'autorità/fornitore esamina se oscurare/rimuovere contenuti online per presunta illiceità (es. diffamazione, violazione della privacy, violazione del diritto d'autore, contenuti illeciti). La valutazione tipicamente riguarda urgenza, proporzionalità, prova del danno e competenza del soggetto che può ordinare l'oscuramento.
La decisione
Non determinabile senza il testo della sentenza. Esiti tipici: a) diniego di oscuramento per insufficienza di prova/superiorità del diritto di espressione; b) ordine di oscuramento temporaneo in via cautelare (misura urgente); c) ordine di rimozione/permanente o di delisting dai motori di ricerca; d) ordine al provider di fornire dati o di limitare l'accesso solo sul territorio nazionale. La decisione dipende da prova, quadro normativo applicato, bilanciamento dei diritti e misure alternative possibili.
Norme richiamate
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
Non evincibile dal testo fornito. In ipotesi, utilizzato quando l'oscuramento riguarda dati personali: bilanciamento tra diritto all'oblio/diritto alla protezione dei dati e libertà di informazione; valutazione di liceità del trattamento e misure richieste al titolare/host.
D.lgs. 196/2003 codificato e modificato (Codice della Privacy) come aggiornato dal D.lgs. 101/2018
Non evincibile. Potrebbe essere applicato per richieste di cancellazione o limitazione del trattamento di dati personali e per ordinare misure nei confronti dei provider nazionali.
Art. 595 c.p. (diffamazione)
Se l'oscuramento è richiesto per contenuti diffamatori, la norma penale può essere richiamata come fondamento dell'illiceità; il giudice valuta la gravità e la prova della diffamazione.
Legge 22 aprile 1941 n. 633 (diritto d'autore)
Se la causa è violazione del copyright, la normativa sul diritto d'autore giustifica misure di rimozione/oscuramento su segnalazione del titolare dei diritti.
D.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche)
Potrebbe essere richiamato per obblighi dei fornitori di servizi di hosting/telecomunicazione in materia di cooperazione e rimozione di contenuti illeciti.
Art. 700 c.p.c. (provvedimenti d'urgenza)
Spesso invocato per ottenere un oscuramento cautelare in via d'urgenza: il giudice valuta fumus boni iuris e periculum in mora.
Massime di principio
- Se non è fornita la prova della illiceità del contenuto, tendenzialmente l'oscuramento non viene concesso; il richiedente deve dimostrare il danno e la natura illecita
- In presenza di urgenza il giudice può disporre un oscuramento temporaneo ex art. 700 c.p.c., salvo contraddittorio successivo
- Deve essere sempre operato un bilanciamento tra diritto alla protezione dei dati/diritto alla reputazione e libertà di espressione/informazione
- Prima di disporre misure invasive il giudice valuta misure meno afflittive (es. rettifica, delisting limitato, oscuramento parziale)
- Quando il contenuto è ospitato all'estero, sorgono questioni di competenza e di esecuzione delle misure: può essere necessario rivolgersi a procedure internazionali o a motori di ricerca per il delisting
- I provider sono spesso obbligati a collaborare ma devono rispettare le garanzie procedurali; l'ordine di oscuramento deve essere adeguatamente motivato
- È importante valutare l'equilibrio tra misure cautelari e il diritto alla difesa del resistente: comunicazione e possibilità di replica sono elementi chiave
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