Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5354/2023 del 07/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la condanna per tre ipotesi di peculato aggravato (somme di 13.471,16; 26.996,92; 15.936,72 euro) muovendo tre censure: 1) la sentenza non avrebbe adeguatamente motivato perché non riqualificare i capi 1 e 3 come truffa aggravata (con conseguente possibile prescrizione del capo 3); 2) il giudizio di colpevolezza per il capo 3 sarebbe basato su un compendio probatorio contraddittorio e insufficiente; 3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non adeguatamente motivato.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica dei fatti come peculato aggravato, poiché le modalità di appropriazione si inquadrano nella fattispecie di peculato mediante induzione in errore e non nella truffa aggravata. Ha ritenuto il compendio probatorio univoco e sufficiente, richiamando in particolare la testimonianza del maresciallo che accertò il bonifico senza causale di 15.936,72 euro su conto intestato al ricorrente, e la documentazione di dibattimento. Ha confermato la valutazione della pena (quattro anni di reclusione militare) negando le attenuanti generiche in considerazione dell'elevato disvalore delle condotte e della posizione ricoperta dall'imputato. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, comma secondo cod. pen.

    Richiamato come parametro normativo inquadrante il dolo eventuale o concorso di persone nella commissione del reato; la corte ha ritenuto corretta l'applicazione congiunta alle norme militari rilevanti

  • art. 215 c.p.m.p. (codice penale militare di pace)

    Norma che disciplina il peculato in ambito militare: la corte ha ritenuto integrata la fattispecie per le modalità di appropriazione contestate

  • art. 47, comma primo, n. 2 cod. pen. mil. pace

    Richiamato nella qualificazione militare dei reati quale collegamento normativo all'aggravamento e alla capacità di appropriazione nell'ambito dell'ufficio

  • art. 48 e art. 314 cod. pen.

    Richiamati nella distinzione tra peculato mediante induzione in errore e truffa aggravata; la Corte ha seguito giurisprudenza consolidata che esclude la truffa quando il pubblico ufficiale induce in errore l'organo amministrativo interno per ottenere erogazioni

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto congruo il giudizio di dosimetria della pena, valutando gravità e posizione del reo e negando le attenuanti generiche

  • art. 62-bis cod. pen.

    Regola le attenuanti generiche; la Corte ha ribadito che esse non sono una concessione discrezionale ma richiedono la presenza di situazioni fattuali rilevanti e speciali, non riscontrate nel caso concreto

Massime di principio

  • Quando un pubblico ufficiale ottiene erogazioni o pagamenti attraverso l'iter amministrativo interno inducendo in errore l'organo competente, la fattispecie applicabile è spesso il peculato mediante induzione in errore e non la truffa aggravata; la differenza dipende dalla natura della vittima e dal tipo di inganno (organo amministrativo interno versus soggetto esterno).
  • La riqualificazione del reato da peculato a truffa richiede elementi probatori chiari che attestino l'esistenza di una frode diretta verso un soggetto esterno e non semplicemente l'abuso della posizione nell'ambito della procedura interna; senza tali elementi, prevale la qualificazione come peculato.
  • La prova testimoniale corroborata da documentazione contabile (es. bonifici, assenza di causale, intestazione del conto) può essere considerata univoca e sufficiente per fondare la condanna, a meno che non emergano spiegazioni alternative plausibili che ne annullino la forza probatoria.
  • Le attenuanti generiche non devono essere concesse per ragioni di mera clemenza: occorre che emerga una situazione oggettiva e soggettiva particolarmente significativa rispetto alla posizione dell'imputato per influire sulla quantificazione della pena.
  • La contestazione di prescrizione basata su una diversa ricostruzione giuridica (riqualificazione) può avere rilievo solo se la nuova qualificazione è effettivamente sostenibile sul piano probatorio; altrimenti la prescrizione non scatta.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.