Sentenza n. 2693/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Agrigento n. 941 del 20 dicembre 2023, dichiarato esecutivo il 15 gennaio 2025, per il pagamento di € 256.083,31 oltre interessi legali e spese
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
AICA ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto, notificato nuovamente al Comune il 4 febbraio 2025, deducendo la persistente omissione del pagamento e chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, gli interessi moratori previsti dalla disciplina ARERA sulla morosità nel servizio idrico e una somma per ogni ulteriore ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Comune ha eccepito che, avendo dichiarato il dissesto finanziario il 7 marzo 2024, i crediti derivanti da prestazioni riferibili alla convenzione di gestione stipulata nel 2021 e comunque a fatti anteriori al dissesto ricadono nella competenza dell’Organo straordinario di liquidazione e devono essere insinuati alla massa passiva; ha inoltre contestato la debenza e la decorrenza degli interessi e l’applicabilità della disciplina REMSI. Il TAR ha rilevato d’ufficio la possibile inammissibilità dell’ottemperanza, poiché il rapporto obbligatorio tra le parti era sorto prima della dichiarazione di dissesto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza. In base agli artt. 248, 252 e 254 TUEL e all’art. 5, comma 2, d.l. n. 80/2004, la competenza della gestione liquidatoria è determinata dal momento genetico del debito, ossia dal fatto o atto di gestione cui esso si collega, e non dalla data del successivo accertamento giudiziale. Poiché il credito deriva dalla convenzione di gestione del servizio idrico stipulata il 22 settembre 2021, anteriore alla dichiarazione di dissesto del 7 marzo 2024, deve essere soddisfatto esclusivamente mediante ammissione al passivo e secondo le regole della liquidazione. Il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive individuali opera anche per le prestazioni del 2023: non è consentito separare le prestazioni di un rapporto contrattuale di durata in base alla loro esecuzione prima o dopo il periodo rilevante, perché ciò introdurrebbe incertezza nel riparto tra gestione liquidatoria e ordinaria e potrebbe eludere la disciplina del dissesto. L’inammissibilità ha assorbito le domande relative agli interessi moratori e alla somma per l’ulteriore ritardo, senza una decisione autonoma sulla loro fondatezza. Spese integralmente compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 248, commi 2 e 4, d.lgs. 267/2000
La disposizione citata, in parte qua sostanzialmente riproduttiva dell’art. 81 del D.lgs. n. 77 del 1995, impedisce dalla data di dichiarazione di dissesto ai singoli creditori di intraprendere, o proseguire, azioni esecutive per i debiti rientranti nella competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione, ed ai debiti insoluti di produrre rivalutazione monetaria ed interessi di qualsivoglia natura.
Dalla dichiarazione di dissesto, per i debiti di competenza dell’Organo straordinario di liquidazione, sono vietate le azioni esecutive individuali e i debiti insoluti non producono interessi né rivalutazione secondo i limiti stabiliti dalla disposizione.
art. 252, comma 4, d.lgs. 267/2000
La norma pone l’accento sul momento genetico del debito, invitando l’interprete a prescindere dall’epoca del suo “accertamento” (anche) con provvedimento giurisdizionale.
La competenza dell’Organo straordinario di liquidazione dipende dai fatti o atti di gestione da cui origina il debito, non dalla data in cui il credito viene accertato in giudizio.
art. 254, comma 3, d.lgs. 267/2000
La norma pone l’accento sul momento genetico del debito, invitando l’interprete a prescindere dall’epoca del suo “accertamento” (anche) con provvedimento giurisdizionale.
Nel piano di rilevazione della massa passiva rientrano, secondo il criterio temporale riferito ai fatti e agli atti di gestione, anche i debiti accertati successivamente con provvedimento giurisdizionale.
art. 5, comma 2, d.l. 80/2004
Dal testo della disposizione si evince allora che il momento rilevante, anche ai fini dell’applicazione del citato art. 248, è quello del fatto o atto di gestione cui il debito accertato è correlato.
La disciplina della massa passiva comprende i debiti correlati a fatti o atti di gestione anteriori al periodo di riequilibrio anche quando siano accertati successivamente, purché entro il limite temporale previsto dalla legge.
art. 114 c.p.a.
La ricorrente chiede al Tribunale di adottare tutte le misure necessarie per assicurare l’ottemperanza, con la nomina di un Commissario ad acta, nell’ipotesi di perdurante inerzia dell’Amministrazione intimata, di cui è altresì invocata la condanna al pagamento degli interessi di mora ai sensi della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 311/2019/R/IDR del 16.07.2019 e del relativo Allegato A “Regolazione della morosità nel Servizio Idrico Integrato (REMSI)”, nonché di una somma di danaro per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato, a mente dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La norma è invocata per le misure esecutive dell’ottemperanza, compresa la somma per l’ulteriore ritardo, ma il TAR non ne esamina nel merito i presupposti, avendo dichiarato inammissibile l’azione.
Massime di principio
- Nella procedura di dissesto degli enti locali, la competenza dell’Organo straordinario di liquidazione si determina in base al fatto o atto di gestione cui il debito è correlato e al momento genetico dell’obbligazione, non alla data del suo accertamento giudiziale.
- Un credito accertato dopo la dichiarazione di dissesto, ma originato da un rapporto obbligatorio sorto anteriormente e rientrante nella competenza della gestione liquidatoria, deve essere soddisfatto in sede concorsuale; non può essere azionato individualmente in ottemperanza contro il Comune.
- Per un rapporto contrattuale di durata, non è consentito sottrarre alla gestione liquidatoria le prestazioni eseguite dopo il periodo rilevante quando esse derivino da un’obbligazione sorta anteriormente: la separazione delle singole prestazioni in base alla data di esecuzione introdurrebbe incertezza nel riparto delle competenze e potrebbe eludere la disciplina del dissesto.
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