Sentenza n. 979/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza definitiva del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, lamentando che l’Amministrazione non avesse adempiuto alle obbligazioni derivanti dal giudicato, nonostante la notificazione del titolo in forma esecutiva. Il ricorrente ha provato il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’Amministrazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. L’Amministrazione intimata non si è costituita.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile la domanda perché risultavano provati il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Nel merito, dalla documentazione prodotta non risultava che l’Amministrazione avesse adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal titolo giudiziale. Il giudice ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, autorizzandolo a delegare e subdelegare e prevedendo che intervenisse, su istanza della parte ricorrente, entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. L’Amministrazione è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’Amministrazione
Il decorso del termine dilatorio costituisce requisito di ammissibilità della domanda di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione di un titolo giudiziale nei confronti dell’Amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
La disposizione è richiamata quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La domanda di ottemperanza è ammissibile quando il ricorrente dimostri il passaggio in giudicato del titolo giudiziale e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- Accertata la mancata esecuzione degli obblighi derivanti dal giudicato, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato e può nominare un commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un organo o dirigente dell’amministrazione competente, con facoltà di delega e subdelega, e può essere attivato su istanza della parte interessata dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato all’amministrazione.
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