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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34256/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

Il Tribunale di Salerno, quale giudice dell’esecuzione, aveva revocato la sospensione condizionale concessa al ricorrente dal Tribunale di Genova con sentenza del 19 giugno 2024, irrevocabile il 15 marzo 2025, relativa a un fatto del 26 febbraio 2021 e recante la pena di otto mesi di reclusione ed euro 300 di multa. La revoca era stata disposta perché era divenuta irrevocabile il 6 dicembre 2025 una sentenza del Tribunale di Salerno del 5 novembre 2025, relativa a un fatto del 3 marzo 2021, con condanna a un anno e cinque mesi di reclusione ed euro 14.200 di multa. Il giudice dell’esecuzione aveva inoltre accolto l’istanza di continuazione, unificando i reati e determinando la pena complessiva in un anno e otto mesi di reclusione ed euro 14.300 di multa. Il condannato ha impugnato l’ordinanza deducendo: l’omessa motivazione sulla richiesta di sospensione condizionale della pena unificata e la mancata verifica, ai fini della revoca, della conoscenza da parte del giudice di cognizione di una causa ostativa; l’omessa valutazione degli elementi difensivi a sostegno della meritevolezza del beneficio; l’insufficiente motivazione sulla proporzionalità e adeguatezza della pena, anche considerando che la seconda condanna riguardava una truffa di euro 389; infine, un errore materiale nel riferimento a una condizione di tossicodipendenza mai allegata e non risultante dagli atti.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla mancata decisione sulla richiesta di sospensione condizionale della pena unificata: il giudice dell’esecuzione, avendo unificato le pene entro il limite biennale ed essendo stato specificamente sollecitato, doveva valutare i presupposti del beneficio e gli elementi allegati dalla difesa. Ha quindi annullato l’ordinanza su questo punto e rinviato al Tribunale di Salerno, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio. Ha rigettato nel resto il ricorso. Ha chiarito che la condanna per il fatto del 3 marzo 2021, divenuta irrevocabile dopo quella che aveva concesso il beneficio, integrava la causa obbligatoria di revoca ex art. 168, primo comma, n. 2, c.p., per superamento del cumulo biennale; la revoca restava dunque corretta, benché il giudice dell’esecuzione avesse indicato erroneamente il n. 1, errore non specificamente censurato e correggibile ai sensi dell’art. 619 c.p.p. Le doglianze sulla necessità di verificare la conoscenza del precedente ostativo sono state dichiarate manifestamente infondate, poiché la condanna ostativa non era ancora irrevocabile quando fu concesso il beneficio. Sono state inoltre rigettate le censure sulla quantificazione della pena: l’aumento di tre mesi di reclusione ed euro 100 di multa è stato ritenuto contenuto e rispettoso dei limiti legali e dei criteri giurisprudenziali sulla motivazione degli aumenti per continuazione. L’erroneo riferimento alla tossicodipendenza è stato qualificato come errore materiale relativo a un dato personale rilevante per la riservatezza, da emendare in sede di rinvio, senza incidenza sulle statuizioni.

Norme richiamate

  • art. 168, primo comma, n. 2, c.p.

    Ricorreva, cioè, la causa di revoca obbligatoria ex art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., che deriva dal superamento del cumulo biennale delle pene.

    La condanna per un delitto commesso prima della sentenza che ha concesso la sospensione condizionale, divenuta irrevocabile dopo tale sentenza e prima della scadenza del beneficio, determina la revoca obbligatoria quando comporta il superamento del cumulo biennale delle pene.

  • art. 168, primo comma, n. 1, c.p.

    Tuttavia, mancando una specifica censura sull’errore nel quale è incorso il giudice dell’esecuzione, deve prendersi atto che, indipendentemente dal nomen iuris, sussiste la causa di revoca della sospensione condizionale concessa con la citata sentenza del Tribunale di Genova, sicché, ferma la correzione del provvedimento qui disposta ex art. 619 cod. pen., la decisione di revoca del beneficio è corretta sotto l’angolo visuale dell’art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen.

    La corretta individuazione della causa di revoca è quella prevista dal n. 2; l’erroneo richiamo del giudice dell’esecuzione al n. 1 non impedisce di mantenere la statuizione di revoca quando la causa obbligatoria risulta comunque sussistente.

  • art. 164, ultimo comma, c.p.

    Non ricorrevano, infatti, le condizioni per procedere a tale accertamento posto che al momento della concessione del beneficio non era passata in giudicato la condanna ostativa.

    La verifica della conoscenza, da parte del giudice che concede il beneficio, di una precedente condanna ostativa non è necessaria quando tale condanna non era ancora irrevocabile al momento della concessione.

  • art. 671, comma 3, c.p.p.

    In presenza di un beneficio e della disposta unificazione delle pene, che rientra nei limiti biennali, il giudice dell’esecuzione, pure compulsato dalla parte, avrebbe dovuto assumere le necessarie determinazioni ex art. 671, comma 3, cod. proc. pen., valutando, nell’ambito dei propri poteri di accertamento e delle valutazioni di merito che gli competono, se ricorrono i presupposti per la concessione del beneficio invocato, anche in ragione degli elementi valorizzati dalla difesa.

    Quando, in sede esecutiva, le pene sono unificate entro i limiti previsti e la parte richiede la sospensione condizionale, il giudice deve pronunciarsi sulla domanda e valutare i relativi presupposti e gli elementi difensivi.

  • art. 81, primo comma, c.p.

    Ne discende che non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, quando, individuata la pena base e motivato il quantum della stessa, non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, primo comma, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, oppure i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali e omogenee.

    In materia di continuazione, la motivazione distinta di ciascun aumento non è sempre necessaria se gli aumenti sono contenuti, il rispetto del limite legale è verificabile e la pena base è stata individuata e motivata; analoga semplificazione è ammessa per condotte seriali e omogenee.

  • art. 133 c.p.

    Nel caso in cui venga irrogata una pena di vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l'adeguatezza della pena all'entità del fatto; in effetti, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale.

    La motivazione sulla congruità della pena può limitarsi al richiamo ai criteri dell’art. 133 c.p. quando la pena è prossima al minimo edittale; quanto più la pena si discosta dal minimo, tanto più occorre indicare specificamente i criteri considerati.

  • art. 619 c.p.p.

    Tuttavia, mancando una specifica censura sull’errore nel quale è incorso il giudice dell’esecuzione, deve prendersi atto che, indipendentemente dal nomen iuris, sussiste la causa di revoca della sospensione condizionale concessa con la citata sentenza del Tribunale di Genova, sicché, ferma la correzione del provvedimento qui disposta ex art. 619 cod. pen., la decisione di revoca del beneficio è corretta sotto l’angolo visuale dell’art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen.

    La Corte può correggere l’errore di qualificazione normativa del provvedimento impugnato quando la statuizione risulta comunque corretta sulla base della disposizione applicabile.

Massime di principio

  • Ai fini della revoca obbligatoria della sospensione condizionale, l’anteriorità del delitto successivamente giudicato si determina confrontando la data di commissione del fatto con quella in cui diviene irrevocabile la sentenza che ha concesso il beneficio. La revoca opera quando la condanna per il delitto anteriormente commesso diviene irrevocabile dopo la sentenza di concessione e prima della scadenza dei termini del beneficio, ricorrendo il superamento del cumulo biennale previsto dalla legge.
  • La verifica della conoscenza, da parte del giudice che ha concesso la sospensione condizionale, di una precedente condanna ostativa non è richiesta quando tale condanna non era ancora irrevocabile al momento della concessione del beneficio.
  • Quando il giudice dell’esecuzione unifica le pene entro i limiti biennali e la difesa richiede la sospensione condizionale sulla pena risultante, deve pronunciarsi espressamente sulla domanda e valutare i presupposti del beneficio e gli elementi dedotti dalla parte.
  • Nella determinazione della pena per il reato continuato, l’intensità della motivazione sui singoli aumenti dipende dalla loro entità e dalla necessità di consentire il controllo sulla proporzione, sul rispetto dei limiti legali e sull’assenza di un surrettizio cumulo materiale. La specifica motivazione per ogni aumento può non essere necessaria quando gli incrementi sono contenuti e il rispetto dei limiti è verificabile, o quando i reati sono integrati da condotte seriali e omogenee.
  • Quanto più la pena si avvicina al minimo edittale, tanto più può attenuarsi l’obbligo di motivazione sulla sua congruità; se la pena si discosta dal minimo, il giudice deve indicare con maggiore specificità i criteri di commisurazione ritenuti rilevanti.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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