Cassazione Civile, Ordinanza n. 14248/2024 del 22/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IVA e altre imposte relativamente all’anno 2011 nei confronti di una società poi fallita. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello del contribuente, annullando l’accertamento dopo aver ritenuto che la gestione della società non fosse antieconomica, perché inserita in una fase di crisi prefallimentare e volta a contenere l’esposizione debitoria anche a scapito dell’economicità delle operazioni. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione, assumendo che la CTR non avesse spiegato da quali elementi emergesse la situazione di crisi nell’anno d’imposta; 2) omesso esame di fatti decisivi, quali gli utili dell’anno precedente, gli ingenti acquisti del 2011 e la domanda di concordato preventivo del 2012; 3) violazione delle norme sull’accertamento induttivo e sull’onere della prova, sostenendo che, a fronte di presunzioni fondate su dati oggettivi e desunti anche dalla contabilità della contribuente, la CTR avesse indebitamente ritenuto sufficiente una generica allegazione di crisi aziendale, senza una prova contraria specifica.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza d’appello non fosse mancante o meramente apparente, perché idonea a rendere percepibile l’iter logico seguito dai giudici di merito. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, affermando che, in presenza di accertamento induttivo fondato su dati oggettivi e su presunzioni anche supersemplici nei casi previsti, l’onere di fornire prova contraria grava sul contribuente. Nel caso concreto, la CTR aveva considerato sufficiente il richiamo alla crisi finanziaria senza indicare elementi specifici idonei a vincere la ricostruzione dell’Ufficio, che si fondava su utili dell’anno precedente, ingenti acquisti nel 2011 e richiesta di concordato preventivo nel 2012. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
La motivazione è sufficiente quando rende percepibile il percorso logico della decisione; la nullità ricorre solo in caso di motivazione mancante, apparente o obiettivamente incomprensibile.
art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
Il vizio denunciabile è la nullità della sentenza per anomalie motivazionali che si traducono in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Il sindacato di legittimità riguarda l’omesso esame di fatti decisivi e discussi, non la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 41 d.P.R. n. 600 del 1973
In caso di omessa dichiarazione, l’Ufficio può procedere ad accertamento induttivo e utilizzare presunzioni anche prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza, con inversione dell’onere della prova.
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
Rileva nel quadro dell’accertamento induttivo e della ricostruzione del reddito sulla base di dati e notizie comunque raccolti.
art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972
Consente la determinazione induttiva della materia imponibile in ambito IVA in presenza dei presupposti previsti.
art. 2697 c.c.
L’onere di fornire prova contraria alla ricostruzione induttiva dell’Ufficio grava sul contribuente.
art. 2709 c.c.
Le scritture contabili possono essere valorizzate dall’Amministrazione come elementi di prova nella ricostruzione induttiva.
art. 2727 c.c.
Le presunzioni semplici possono fondare la ricostruzione dell’Ufficio, anche in forma attenuata nei casi di accertamento induttivo.
art. 2730 c.c.
È richiamata nel contesto delle prove utilizzabili dall’Amministrazione nella valutazione degli elementi istruttori.
art. 38, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973
Le presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza possono comunque sorreggere l’accertamento induttivo nei casi previsti.
Massime di principio
- La nullità della sentenza per difetto di motivazione è configurabile solo quando la motivazione sia del tutto assente, meramente apparente, intrinsecamente incomprensibile o affetta da contrasto irriducibile, non quando sia semplicemente succinta o discutibile.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare una censura di insufficienza motivazionale in un nuovo esame del merito dei fatti, se la sentenza espone comunque le ragioni della decisione.
- In caso di accertamento induttivo fondato su omessa dichiarazione, l’Amministrazione può utilizzare anche presunzioni non assistite dai requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza.
- Quando l’Ufficio fonda la pretesa su elementi oggettivi e su ricostruzione induttiva del reddito, l’onere di dimostrare il contrario grava sul contribuente, che deve offrire elementi specifici e non allegazioni generiche.
- La mera deduzione di una crisi aziendale, se non supportata da fatti concreti e specificamente provati, non è sufficiente a superare una pretesa fiscale sorretta da dati oggettivi e da elementi presuntivi convergenti.
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