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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33968/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva acquistato, con atto del 11/12/2009, la quota di 1/2 di un immobile con relativa pertinenza, dichiarando di voler fruire dell'agevolazione "prima casa" e subordinando l'efficacia del contratto a una condizione sospensiva: la vendita, entro due anni, di un altro immobile già di sua proprietà e da lei adibito ad abitazione principale. L'Ufficio aveva emesso avviso di liquidazione per maggiore imposta di registro e sanzioni, negando il beneficio sul presupposto che, al momento dell'atto, la contribuente fosse ancora titolare di altra abitazione acquistata con agevolazione. La CTR aveva confermato il diniego ritenendo la condizione meramente potestativa e quindi non apposta ai fini fiscali. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva: 1) violazione della disciplina della "prima casa" perché, in presenza di condizione sospensiva, i requisiti andrebbero verificati al momento dell'efficacia del contratto e non della stipula; 2) violazione dell'art. 27, comma 3, d.P.R. n. 131/1986, perché la condizione pattuita non sarebbe stata meramente potestativa ma mista, dipendendo anche da fattori esterni alla sua sola volontà.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, correggendo la motivazione della CTR ma confermandone il dispositivo: la condizione apposta non era meramente potestativa, perché la vendita dell'immobile preesistente dipendeva anche da circostanze estranee al mero arbitrio dell'acquirente. Tuttavia ciò non giovava alla ricorrente, poiché la disciplina dell'agevolazione "prima casa" richiede che la dichiarazione sull'assenza del requisito ostativo sia resa nell'atto di acquisto e che il requisito sussista in quel momento. La pattuizione di una condizione sospensiva non consente di spostare in avanti il momento rilevante ai fini fiscali. Poiché il rigetto del secondo motivo impediva l'esame del primo, il ricorso è stato integralmente respinto. Nessuna statuizione sulle spese, e dichiarazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, nota II-bis, Tariffa, Parte Prima, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    comma 1, lett. c); comma 4; disciplina agevolazione "prima casa"

    La dichiarazione richiesta per il beneficio deve essere resa nell'atto di acquisto e deve riferirsi alla situazione esistente in quel momento; il beneficio non può essere riconosciuto se, al momento dell'atto, manca il requisito dell'impossidenza di altra abitazione già acquistata con agevolazione.

  • art. 27, comma 3, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    "Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente o del creditore"

    La condizione meramente potestativa è irrilevante ai fini fiscali; nel caso concreto, però, la condizione di vendita del precedente immobile non era tale, perché dipendeva anche da fattori esterni alla volontà dell'acquirente.

  • art. 1360 c.c.

    deroga pattuita alla retroattività degli effetti della condizione

    La deroga alla retroattività degli effetti della condizione non incide sul momento in cui la legge fiscale pretende la sussistenza e la dichiarazione dei requisiti per l'agevolazione.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    Una decisione erroneamente motivata in diritto non va cassata se il dispositivo è conforme a diritto; la Corte può correggere la motivazione mantenendo fermo l'esito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La costituzione dell'Agenzia per la sola eventuale partecipazione all'udienza è stata considerata idonea a dimostrare il perfezionamento della notificazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto della "prima casa", il requisito ostativo relativo alla titolarità di altra abitazione già acquistata con il medesimo beneficio deve sussistere e risultare dall'atto di acquisto al momento della stipula, non essendo sufficiente che esso venga a mancare solo in un momento successivo.
  • La pattuizione di una condizione sospensiva che subordini l'efficacia del nuovo acquisto alla vendita del precedente immobile non consente, di per sé, di spostare in avanti il momento rilevante ai fini dell'agevolazione fiscale, se la legge richiede una dichiarazione resa nell'atto e riferita alla situazione attuale.
  • La condizione è meramente potestativa solo quando l'evento dipende dal mero arbitrio della parte, senza seri apprezzabili motivi o fattori esterni; se l'avveramento è collegato anche a circostanze di mercato o alla partecipazione di terzi, la condizione non è meramente potestativa.
  • Nel giudizio di legittimità, una sentenza correttamente dispositiva ma mal motivata in diritto non deve essere cassata, potendo la Corte correggerne la motivazione e confermarne l'esito ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c.
  • Le norme agevolative tributarie sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi e i tempi espressamente previsti dal legislatore.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoTrasporto
RamiTributiContrattiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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