Sentenza n. 669/2026 - Bari, Sezione U
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione all'installazione di un impianto pubblicitario, motivato con il contrasto al Piano generale degli impianti pubblicitari per la localizzazione su una particella intestata al demanio militare
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale relativo a un'istanza di autorizzazione per un impianto pubblicitario, deducendo: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 10-bis e 3 della legge n. 241/1990, per mancata comunicazione dei motivi ostativi e carenza di motivazione; 2) violazione dell'art. 1 della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria, violazione del procedimento amministrativo, eccesso di potere per contraddittorietà tra atti, illogicità e irrazionalità dell'azione amministrativa e ingiustizia manifesta. Il diniego si limitava a richiamare genericamente una disposizione del Piano generale degli impianti pubblicitari e la collocazione dell'impianto su una particella intestata al demanio militare, senza precisare gli elementi concreti di incompatibilità dell'intervento con il piano o con le esigenze tutelate. Inoltre, il Comune non aveva previamente comunicato il preavviso di rigetto, impedendo alla ricorrente di formulare osservazioni, prospettare una diversa localizzazione e contestare le ragioni ostative.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Quanto alla motivazione, ha ritenuto insufficiente il mero richiamo a una disposizione regolamentare del Piano generale degli impianti pubblicitari e alla prossimità dell'impianto a un'area del demanio militare. L'art. 3 della legge n. 241/1990 impone infatti l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione in rapporto alle risultanze dell'istruttoria; ne deriva che l'amministrazione deve esplicitare le ragioni specifiche della concreta incompatibilità dell'impianto, non potendo arrestarsi a formule generiche o a enunciazioni di carattere generale contenute nello strumento di pianificazione. Il TAR ha inoltre ritenuto invalidante la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché il Comune non aveva comunicato i motivi ostativi prima dell'adozione del diniego. Il preavviso di rigetto è funzionale alla partecipazione del privato e alla collaborazione procedimentale, consentendogli di formulare osservazioni potenzialmente idonee a modificare la decisione, anche attraverso la proposta di una localizzazione alternativa. Il Comune di Foggia è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 1 l. 241/1990
La decisione richiama il principio di collaborazione tra pubblica amministrazione e privato, violato dalla mancata comunicazione dei motivi ostativi.
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo di motivazione richiede l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Il mero richiamo generico a una disposizione regolamentare e a una situazione localizzativa non è sufficiente.
art. 10-bis l. 241/1990
Prima dell'adozione di un provvedimento negativo l'amministrazione deve comunicare tempestivamente i motivi ostativi, consentendo al privato di presentare osservazioni e fornire un contributo partecipativo; la violazione è stata ritenuta invalidante nel caso concreto.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione della causa nell'udienza di smaltimento dell'arretrato; il testo non ne sviluppa una specifica interpretazione.
Massime di principio
- Il diniego di un'autorizzazione non è adeguatamente motivato quando si limita a richiamare genericamente una disposizione regolamentare o di pianificazione e una circostanza localizzativa, senza indicare gli elementi concreti dai quali derivi l'incompatibilità dell'intervento con la disciplina applicabile.
- L'obbligo di motivazione impone all'amministrazione di collegare le ragioni giuridiche della decisione alle risultanze dell'istruttoria e di esplicitare i motivi specifici riferiti alla fattispecie concreta e al rapporto amministrativo instaurato dall'istanza del privato.
- Il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990 deve essere comunicato prima dell'adozione del provvedimento negativo e serve a consentire al destinatario di formulare osservazioni, anche prospettando soluzioni alternative; la sua omissione può determinare l'illegittimità del diniego quando priva il privato di un'effettiva possibilità di incidere sulla decisione.
- La comunicazione dei motivi ostativi costituisce applicazione del principio di collaborazione tra amministrazione e privato e svolge anche una funzione deflattiva del contenzioso, consentendo all'amministrazione di rivalutare la decisione alla luce delle osservazioni del richiedente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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