Cassazione Civile, Ordinanza n. 01298/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un accertamento per l'anno d'imposta 2013 in materia di accise sull'energia elettrica. L'amministrazione finanziaria ha contestato a un consorzio/cooperativa elettrica la non spettanza dell'esenzione prevista per l'energia autoprodotta ai sensi dell'art. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 504/1995, sul rilievo che l'energia prodotta con fonti rinnovabili e ceduta ai soci non potesse considerarsi consumata dal soggetto autoproduttore. Dopo il pagamento delle somme richieste, la società ha chiesto il rimborso, poi negato in via amministrativa. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello la decisione è stata riformata. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 52, comma 3, lett. b), TUA, dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 79/1999 e dei criteri ermeneutici di cui all'art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che la nozione di autoproduttore andasse estesa ai soci; 2) violazione dell'art. 1, comma 911, l. n. 208/2015 e dei criteri interpretativi, assumendo che tale norma avesse natura autenticamente interpretativa e retroattiva; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, con riferimento alla dedotta violazione del principio di buona fede e legittimo affidamento, chiedendo anche rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha affermato che l'esenzione dall'accisa prevista per l'energia prodotta da impianti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW spetta solo quando l'energia sia consumata dal medesimo soggetto autoproduttore, non anche quando venga ceduta ai soci di una cooperativa o ai consorziati. Ha ritenuto irrilevante, ai fini fiscali, la definizione di autoproduttore contenuta nel d.lgs. n. 79/1999, perché posta per finalità diverse e limitata al solo ambito del decreto. Ha inoltre escluso la retroattività dell'art. 1, comma 911, l. n. 208/2015, considerandolo norma innovativa e non interpretativa, applicabile solo dall'anno d'imposta 2016. Infine, ha escluso il vizio di motivazione apparente, ritenendo che la sentenza d'appello avesse svolto un ragionamento comprensibile sulla non configurabilità di un affidamento idoneo a escludere la pretesa impositiva; ha anche negato la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. Le spese di legittimità sono state compensate per la novità di alcune questioni trattate.
Norme richiamate
art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
"Non è sottoposta ad imposta l'energia elettrica: [...] b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni"
L'esenzione opera solo se l'energia autoprodotta è anche autoconsumata dal soggetto autoproduttore; non si estende all'energia ceduta a soci o terzi.
art. 53, comma 1, lett. b), d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
Le officine di produzione di energia elettrica per uso proprio restano soggette al tributo salvo la specifica esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, lett. b).
art. 2, comma 2, d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79
"Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative..."
La definizione vale solo ai fini del decreto Bersani e non può essere trasposta automaticamente nel diverso ambito delle accise.
art. 2, comma 1, d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79
Le definizioni contenute nel decreto valgono ai soli fini del medesimo decreto.
art. 1, comma 911, l. 28 dicembre 2015, n. 208
"il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, comma 3, lett. b), si applica anche all'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili... consumata dai soci delle società cooperative..."
Norma innovativa, non di interpretazione autentica; non ha efficacia retroattiva e si applica dall'anno d'imposta 2016.
art. 1, comma 999, l. 28 dicembre 2015, n. 208
"La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2016"
In assenza di espressa retroattività, la disciplina del comma 911 opera solo dal 2016.
art. 10, commi 1 e 2, l. 27 luglio 2000, n. 212
La tutela dell'affidamento e della buona fede può escludere sanzioni e interessi, ma non incide sulla debenza dell'imposta se la pretesa tributaria è correttamente fondata.
art. 12, comma 1, disp. prel. c.c.
Richiamato come criterio interpretativo, ma la Corte ribadisce che non è consentita interpretazione estensiva o analogica di norme agevolative di esenzione fiscale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è apparente solo se manca in concreto la possibilità di ricostruire il ragionamento decisorio.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario la sentenza è nulla solo se la motivazione non rende percepibile il fondamento della decisione.
art. 111 Cost., comma 6
Impone l'obbligo costituzionale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Sono stati i parametri processuali dei motivi di ricorso dedotti dalla società.
d.lgs. n. 26 del 2007
Ha modificato il testo applicabile dell'art. 52 TUA, nel contesto dell'armonizzazione delle accise sui prodotti energetici.
Direttiva 2003/96/CE
È la fonte eurounitaria di armonizzazione della tassazione dei prodotti energetici richiamata a sostegno della disciplina delle accise.
Direttiva 96/92/CE
È richiamata come base del decreto Bersani, finalizzato alla liberalizzazione del mercato interno dell'energia, non alla disciplina fiscale.
Massime di principio
- Le norme agevolative in materia fiscale, soprattutto quelle di esenzione, sono di stretta interpretazione e non possono essere estese in via analogica o oltre il loro tenore letterale.
- La qualifica di un soggetto come 'autoproduttore' contenuta in una disciplina settoriale dettata per finalità diverse non è automaticamente utilizzabile per individuare i soggetti esenti da accisa in un diverso sistema normativo.
- L'esenzione per energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili spetta solo se il soggetto che produce l'energia la consuma direttamente; la cessione a soggetti giuridicamente distinti fa venir meno il presupposto dell'esenzione.
- Una legge successiva che estende un beneficio fiscale a categorie prima escluse è innovativa, e non interpretativa, quando introduce un ampliamento oggettivo o soggettivo della disciplina previgente; in tal caso non opera retroattivamente salvo espressa previsione.
- La tutela del legittimo affidamento in materia tributaria può incidere sull'applicazione di sanzioni e interessi, ma non elimina di regola l'obbligazione principale d'imposta quando la pretesa fiscale sia correttamente determinata.
- La motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la parte ritenga insufficiente o erroneo il ragionamento svolto.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la giurisprudenza unionale abbia già chiarito il principio rilevante e la questione dipenda dall'applicazione al caso concreto da parte del giudice nazionale.
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