Sentenza del 21/11/2017 n. 2451 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'istituto di credito contestava l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro pari a 57.830,00 euro, relativo a un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Firenze per il recupero di un finanziamento. Sosteneva che, in applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro e dell'unitarietà dell'obbligazione garantita, anche la fideiussione enunciata nel decreto ingiuntivo dovesse essere assoggettata a imposta di registro in misura fissa, pari a 168,00 euro, anziché all'imposta proporzionale dello 0,50%. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece che i rapporti sottostanti fossero fiscalmente autonomi e che la fideiussione dovesse essere tassata separatamente in misura proporzionale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo legittima la tassazione proporzionale dello 0,50% applicata alla garanzia fideiussoria, oltre all'imposta fissa applicata alla condanna relativa al finanziamento. È stato ritenuto irrilevante che il creditore fosse un soggetto IVA e che la fideiussione avesse natura accessoria sul piano civilistico, poiché, ai fini dell'imposta di registro, i rapporti negoziali restano autonomi. L'istituto di credito è stato inoltre condannato alle spese processuali, liquidate in 3.040,00 euro, oltre rimborso forfettario.
Norme richiamate
Art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro
La norma comporta, in linea generale, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti soggetti a IVA. Tuttavia, il principio non si estende automaticamente alla fideiussione, che costituisce un rapporto autonomo ai fini dell'imposta di registro.
Art. 22 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Principio dell'autonomia dei singoli negozi
I diversi rapporti giuridici enunciati o contenuti in un atto devono essere valutati e tassati autonomamente quando presentano una propria rilevanza tributaria. Pertanto, la fideiussione può essere tassata separatamente rispetto al finanziamento garantito.
Art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La fideiussione, essendo un atto soggetto a registrazione a termine fisso e ricompreso nella tariffa, parte prima, può essere assoggettata all'imposta di registro secondo la propria disciplina, indipendentemente dalla natura accessoria prevista dal diritto civile.
Artt. 1939 e 1941 del codice civile
Le norme qualificano civilisticamente la fideiussione come obbligazione accessoria rispetto a quella principale. Tale accessorietà, però, non determina automaticamente l'attrazione della fideiussione nel trattamento tributario del rapporto principale.
Cassazione, sentenza n. 17237 del 12 luglio 2013
La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'imposta proporzionale alla fideiussione enunciata nel decreto ingiuntivo, quando vi sia identità tra le parti del contratto di garanzia e quelle del procedimento monitorio e la fideiussione sia soggetta autonomamente a registrazione.
Cassazione, sentenza n. 18454 del 21 settembre 2016
La natura accessoria della fideiussione in ambito civilistico non può essere trasposta automaticamente nella disciplina dell'imposta di registro. La fideiussione non è attratta nel regime IVA del finanziamento per il solo fatto che il creditore sia un soggetto IVA.
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 119/E del 31 dicembre 2014
L'Amministrazione finanziaria considera fiscalmente autonoma la fideiussione rispetto al rapporto principale e ammette la tassazione proporzionale della garanzia anche quando il rapporto di finanziamento sia soggetto a IVA o benefici del regime di alternatività.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, la natura accessoria di un contratto secondo il diritto civile non comporta necessariamente l'applicazione del medesimo trattamento fiscale previsto per l'obbligazione principale.
- Quando un decreto ingiuntivo enuncia una fideiussione e sussiste identità tra le parti del contratto di garanzia e quelle del procedimento monitorio, la fideiussione può essere tassata autonomamente e in misura proporzionale.
- Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro deve essere verificato rapporto per rapporto: non è sufficiente che il creditore sia un soggetto IVA o che il finanziamento rientri nel campo dell'IVA per ottenere l'imposta di registro fissa sulla fideiussione.
- In presenza di più negozi giuridici enunciati nello stesso atto, occorre individuare la disciplina tributaria propria di ciascun negozio, evitando di considerare automaticamente l'atto come fiscalmente unitario.
- Per contestare una tassazione analoga occorre verificare specificamente la struttura dei rapporti, le parti coinvolte, l'enunciazione della garanzia nel provvedimento e la sua eventuale autonoma soggezione a registrazione.
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