Sentenza del 09/03/2015 n. 1320 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Ricorso - Attestazione di conformità - Mancanza - Effetti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la mancata apposizione, sulla copia del ricorso depositata presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale, dell’attestazione di conformità all’originale notificato alla controparte mediante consegna diretta o spedizione postale. Si discute se tale omissione determini automaticamente l’inammissibilità del ricorso.
La decisione
La mancata attestazione di conformità non comporta automaticamente l’inammissibilità dell’impugnazione. L’inammissibilità può essere dichiarata soltanto se viene accertata un’effettiva difformità tra la copia depositata e l’atto notificato alla controparte. La parte resistente che intenda eccepire il vizio deve depositare l’originale ricevuto, così da consentire alla Commissione di verificare concretamente la difformità. In assenza di tale prova, il ricorso non può essere dichiarato inammissibile per la sola mancanza dell’attestazione.
Norme richiamate
Art. 22, comma 3, del D.Lgs. 546/1992
La disposizione disciplina il deposito del ricorso e la conformità della copia depositata rispetto all’originale notificato. La violazione formale relativa all’attestazione di conformità produce l’inammissibilità solo quando sia dimostrata una concreta difformità tra gli atti.
Cassazione, sentenza n. 14430/2005
Il principio affermato è che l’eccezione di difformità deve essere provata dalla parte interessata mediante il deposito dell’atto notificato, non essendo sufficiente allegare la mera mancanza dell’attestazione di conformità.
Massime di principio
- Nel processo tributario, le irregolarità formali non determinano automaticamente l’inammissibilità: occorre verificare se abbiano prodotto una concreta difformità o compromesso il diritto di difesa.
- Chi eccepisce la non conformità tra l’atto depositato e quello notificato deve fornire la prova della difformità, depositando l’originale o la copia ricevuta.
- La mancanza dell’attestazione di conformità, considerata isolatamente, non è sufficiente a invalidare il ricorso.
- In situazioni analoghe, il giudice deve privilegiare la verifica sostanziale dell’effettiva corrispondenza degli atti rispetto alla sanzione automatica per il solo mancato adempimento formale.
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