Sentenza n. 1633/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione degli effetti: 1. del provvedimento prot. CA/75481/2025 del 29/04/2025 di “Revoca degli effetti giuridici e archiviazione della S.C.I.A. prot. CA/159657 del 01/09/2023 per l’esercizio dell’attività di vicinato settore alimentare e della Comunicazione prot. CA/30686 del 06/04/2006 per l’esercizio dell’attività di vicinato settore non alimentare, nei confronti della Di Rienzo Michele e Figli 2 Srl e p.e il legale rappresentante pro tempore”; 2. della nota prot. CA/58150 del 01/04/2025; 3. di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale di revoca degli effetti giuridici e archiviazione di precedenti SCIA relative ad attività commerciali di vicinato, nonché nota comunale di comunicazione dell’inammissibilità della rinuncia agli effetti della SCIA
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la determinazione con cui Roma Capitale ha revocato gli effetti giuridici e archiviato la SCIA del 1 settembre 2023, relativa al subingresso nell’attività di vicinato alimentare presso una sede, e la comunicazione del 2006 relativa al settore non alimentare presso altra sede. Quanto al settore alimentare, la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990, sostenendo che il provvedimento non avrebbe considerato le osservazioni presentate il 3 aprile 2025, la successiva nota comunale del 10 aprile e le ulteriori controdeduzioni. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, arbitrarietà e carenza di interesse pubblico, sostenendo che la rinuncia agli effetti della SCIA di trasferimento avrebbe dovuto comportare la retroazione della situazione giuridica e la reviviscenza della precedente SCIA relativa alla sede originaria. Quanto al settore non alimentare, ha nuovamente dedotto la violazione delle garanzie partecipative e ha contestato la dichiarazione di decadenza degli effetti della comunicazione del 2006, affermando di non avere mai eliminato tale settore e che la SCIA di variazione del 9 novembre 2023, con la quale era stata indicata l’intera superficie come destinata al settore alimentare, sarebbe stata frutto di un errore, poiché il locale avrebbe avuto una superficie effettiva inferiore a quella dichiarata.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso la violazione delle garanzie partecipative, rilevando che il provvedimento richiamava la comunicazione di avvio e ripercorreva i contenuti della nota del 10 aprile 2025, con cui l’amministrazione aveva riscontrato le controdeduzioni. La mancata menzione di tutta la corrispondenza intercorsa non incideva sulla legittimità del provvedimento, poiché il contraddittorio era stato concretamente garantito e la stessa ricorrente ne aveva documentato lo svolgimento. Nel merito, il Collegio ha affermato che la SCIA di trasferimento dell’attività in una nuova sede sostituisce quella precedente e ne estingue gli effetti quanto alla sede originaria. La successiva rinuncia alla SCIA di trasferimento non determina la reviviscenza della precedente SCIA, essendo necessario presentare una nuova SCIA ai sensi dell’art. 19 l. 241/1990 per trasferire nuovamente l’attività nella sede originaria e rendere edotta l’amministrazione. La società, pertanto, avrebbe dovuto presentare una nuova SCIA di ritrasferimento prima di conferire l’azienda in affitto. È stata inoltre ritenuta legittima la dichiarazione di decadenza degli effetti della comunicazione relativa al settore non alimentare: la SCIA di variazione del 9 novembre 2023, destinando l’intera superficie dichiarata al settore alimentare, implicava la rinuncia agli effetti dell’autorizzazione relativa al settore non alimentare. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della società alle spese di lite, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 7 e ss. l. 241/1990
Le garanzie partecipative risultano rispettate quando l’amministrazione comunica l’avvio del procedimento, illustra la propria posizione e riscontra le controdeduzioni del privato; non è necessario che il provvedimento riepiloghi ogni singolo atto della corrispondenza intercorsa.
art. 10-bis l. 241/1990
Il contraddittorio procedimentale è assicurato quando l’amministrazione prende in esame e riscontra le osservazioni dell’interessato, anche se il provvedimento non menziona espressamente tutta la documentazione scambiata.
art. 19 l. 241/1990
La SCIA consente l’avvio immediato dell’attività soggetta a controllo successivo; una SCIA di trasferimento sostituisce quella precedente e, per il successivo ritrasferimento dell’attività nella sede originaria, è necessaria una nuova segnalazione certificata. La rinuncia alla nuova SCIA non determina la reviviscenza della precedente.
art. 21-nonies l. 241/1990
Decorso il termine ordinario di controllo della SCIA, l’amministrazione può intervenire in autotutela per annullare gli effetti quando ricorrano i presupposti previsti dalla disposizione; il riferimento è svolto dal giudice nella ricostruzione generale del regime della SCIA.
Massime di principio
- La SCIA di trasferimento di un’attività commerciale in una nuova sede sostituisce la precedente SCIA relativa alla sede originaria e ne estingue gli effetti quanto a quest’ultima.
- La rinuncia agli effetti di una SCIA di trasferimento non determina la reviviscenza della precedente SCIA relativa alla sede originaria; per ritrasferire l’attività è necessaria una nuova SCIA conforme all’art. 19 l. 241/1990.
- Il contraddittorio procedimentale è rispettato quando l’amministrazione comunica l’avvio del procedimento, rappresenta le ragioni ostative e riscontra le osservazioni dell’interessato; la mancata indicazione nel provvedimento di ogni singolo atto della corrispondenza non comporta, di per sé, violazione degli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990.
- La presentazione di una SCIA di variazione che destina l’intera superficie commerciale dichiarata a un solo settore merceologico può essere interpretata come rinuncia agli effetti del titolo relativo all’altro settore, se la nuova dichiarazione è incompatibile con la prosecuzione di quest’ultimo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 14/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 15/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 144/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 145/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 146/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 147/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →