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Sentenza

Sentenza n. 2720/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento: - a) del Decreto assegnazione docente e numero di ore sostegno, recante prot. n. -OMISSIS- dell’8/10/2025, trasmesso alla scrivente in data 19/01/2026; - b) del P.E.I. redatto per l’a.s. 2025/2026; - c) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale; e per l’accertamento, per l’anno scolastico 2025/2026, del diritto del minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza delle lezioni scolastiche (35 ore settimanali), previa valutazione delle sue concrete esigenze; - in via cautelare ed urgente per l’assegnazione, in via provvisoria, di un insegnante di sostegno per il minore disabile, con copertura totale delle ore di frequenza scolastica (35 ore settimanali);

Giustizia amministrativa202600781

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto di assegnazione del docente e delle ore di sostegno e PEI relativo all’anno scolastico 2025/2026, con assegnazione iniziale di 25 ore settimanali

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto di assegnazione del docente e delle ore di sostegno e il PEI dell’anno scolastico 2025/2026, chiedendo l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto del minore a un insegnante di sostegno per l’intera durata della frequenza scolastica, pari a 35 ore settimanali, e una misura cautelare provvisoria. La domanda era fondata sulla situazione di grave handicap del minore ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, sul riconoscimento dell’invalidità con indennità di accompagnamento e sulla prescrizione del sostegno in deroga per gravità. In sede monocratica il TAR aveva ordinato all’istituto scolastico il riesame degli atti e la riformulazione del PEI, con conseguente assegnazione delle ore necessarie alla piena integrazione scolastica. A seguito di tale provvedimento, il GLO ha riesaminato la posizione del minore e deliberato la copertura integrale delle 35 ore settimanali; l’istituto ha quindi richiesto all’Ufficio scolastico regionale l’assegnazione di ulteriori 10 ore di sostegno, rispetto alle 25 inizialmente attribuite. La ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito, chiedendo tuttavia la condanna delle amministrazioni alle spese sulla base della soccombenza virtuale, sostenendo che il ricorso aveva determinato l’adeguamento dell’offerta educativa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’amministrazione, a seguito della misura cautelare e nel corso del giudizio, aveva riesaminato la posizione del minore e disposto l’assegnazione delle ore di sostegno necessarie a raggiungere la copertura integrale delle 35 ore di frequenza scolastica. La sopravvenienza ha dunque soddisfatto l’interesse sostanziale perseguito con il ricorso, rendendo inutile una pronuncia di merito sugli atti originariamente impugnati. Il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale e ha condannato in solido le amministrazioni scolastiche resistenti al pagamento di 1.000 euro per spese e compensi, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi e di ogni informazione idonea a rivelare lo stato di salute.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Il testo richiama la possibilità di definire il ricorso con sentenza breve, previo avviso alle parti.

    La controversia è stata definita in forma semplificata direttamente all’esito della camera di consiglio, dopo avere sentito le parti.

  • art. 56 c.p.a.

    Il testo richiama la misura cautelare monocratica adottata in caso di estrema gravità e urgenza.

    Il giudice può adottare una misura cautelare monocratica quando non è possibile attendere la trattazione collegiale; nel caso concreto è stato ordinato il riesame degli atti scolastici.

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    La condizione di gravità del minore è stata considerata tra gli elementi posti a fondamento della richiesta di copertura integrale delle ore di sostegno.

  • art. 93 c.p.c.

    attribuzione in favore del difensore della stessa ricorrente, antistataria

    Le spese liquidate sono state distratte in favore del difensore che ha dichiarato di averne anticipato gli esborsi e fatto richiesta di attribuzione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta una nuova determinazione che soddisfa integralmente l’interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, non essendo più necessaria una pronuncia di merito sugli atti originariamente impugnati.
  • L’adozione della nuova determinazione amministrativa successivamente alla proposizione del ricorso e in attuazione di una misura cautelare può giustificare, nonostante l’improcedibilità, la condanna dell’amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, quando il ricorso abbia avuto efficacia causale sul risultato ottenuto dal privato.
  • In materia di sostegno scolastico, il riesame degli atti e la riformulazione del PEI, con assegnazione delle ore necessarie alla piena integrazione scolastica, soddisfano l’interesse azionato quando assicurano la copertura integrale delle ore di frequenza richieste sulla base delle concrete esigenze del minore.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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