Sentenza n. 104/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento del provvedimento di A.n.a.c. del 21 maggio 2025, recante l'annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 a carico di Clini-Lab s.r.l. per la risoluzione contrattuale disposta dall'Azienda Ulss 6 Euganea il 18 settembre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annotazione ANAC nel casellario informatico dei contratti pubblici della risoluzione di un contratto di fornitura per grave inadempimento
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato l’annotazione ANAC relativa alla risoluzione, da parte di un’azienda sanitaria, di un contratto avente a oggetto la fornitura di due barriere mobili anti-raggi X. La risoluzione era stata disposta a seguito della mancata consegna entro il termine contrattuale e di un notevole ritardo, che l’impresa imputava a difficoltà di approvvigionamento del materiale presso il proprio fornitore, dovute alla sospensione della produzione in Giappone e alla crisi dei traffici nel Mar Rosso. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016, degli artt. 8 e 17 del regolamento ANAC sul casellario e dell’art. 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per carenza e insufficienza della motivazione, travisamento, erronea valutazione dei presupposti e difetto di istruttoria, lamentando che ANAC non avesse adeguatamente considerato la non imputabilità dell’inadempimento, il modesto valore dell’affidamento, l’affidabilità riconosciuta da altre stazioni appaltanti e le misure di self-cleaning adottate. Con il secondo motivo ha sostenuto che la risoluzione non presentasse i caratteri di gravità e significatività richiesti per configurare un grave illecito professionale e che, pertanto, la notizia non fosse utile ai fini del casellario, deducendo anche sproporzionalità e ingiustizia manifesta. In via subordinata, con il terzo motivo, ha contestato l’incompletezza e l’inesattezza dell’annotazione, che non avrebbe menzionato l’esiguo valore dell’affidamento né gli affidamenti successivi ottenuti dall’impresa, con conseguente pregiudizio per la sua reputazione professionale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l’art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016 consenta l’iscrizione nel casellario delle risoluzioni contrattuali potenzialmente indicative di significative o persistenti carenze nell’esecuzione di precedenti contratti, previste dall’art. 80, comma 5, lett. c-ter, e che tale possibilità sia confermata dall’art. 8 del regolamento ANAC. L’Autorità, tuttavia, non deve stabilire in via definitiva la gravità dell’inadempimento né decidere sull’imputabilità della risoluzione: tali valutazioni spettano alla stazione appaltante e, quanto alla controversia contrattuale, al giudice civile. ANAC può archiviare la segnalazione soltanto quando essa sia manifestamente infondata, ossia quando emerga ictu oculi un uso abnorme del potere di risoluzione o quando prove immediate e decisive dimostrino la non imputabilità dell’inadempimento all’operatore. Nel caso concreto il ritardo era incontestato e la dedotta responsabilità del fornitore non costituiva una circostanza idonea a dimostrare con immediatezza la manifesta infondatezza della segnalazione, anche perché gli inadempimenti degli ausiliari ricadono nella sfera di responsabilità di chi se ne avvale ai sensi dell’art. 1228 c.c. Il TAR ha inoltre chiarito che l’annotazione non certifica né determina automaticamente un grave illecito professionale: la rilevanza della risoluzione ai fini dell’eventuale esclusione è valutata autonomamente da ciascuna stazione appaltante, considerando l’intero curriculum dell’operatore e le caratteristiche dello specifico contratto. Le circostanze invocate dall’impresa, quali il valore contenuto dell’affidamento, il self-cleaning e gli affidamenti successivi, devono quindi essere valutate dalle stazioni appaltanti e non impongono ad ANAC l’archiviazione. ANAC deve però riportare nell’annotazione le osservazioni dell’impresa, così da consentire una valutazione autonoma e informata da parte delle stazioni appaltanti; tale obbligo è stato ritenuto adempiuto, poiché l’annotazione dava conto delle contestazioni sulla responsabilità del fornitore e delle misure organizzative adottate. L’omessa indicazione del valore dell’affidamento non ha inciso sulla legittimità dell’annotazione, potendo tale dato essere acquisito aliunde. Il TAR ha comunque precisato che l’impresa può chiedere ad ANAC l’integrazione dell’annotazione con tale informazione e che l’Autorità, in assenza di motivi ostativi, dovrebbe provvedervi. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della costituzione solo formale di ANAC.
Norme richiamate
art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016
contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 80
La disposizione consente l’annotazione nel casellario delle risoluzioni contrattuali potenzialmente indicative di significative o persistenti carenze nell’esecuzione di precedenti contratti, nonché delle notizie ritenute utili per la verifica dei gravi illeciti professionali.
art. 80, comma 5, lett. c-ter, d.lgs. 50/2016
significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione
La risoluzione contrattuale può costituire una notizia rilevante ai fini del casellario, ma la sua concreta incidenza quale grave illecito professionale deve essere valutata dalla singola stazione appaltante nella specifica gara, senza automatismi espulsivi.
art. 98, comma 3, lett. c, d.lgs. 36/2023
La disposizione è richiamata quale disciplina oggi corrispondente alla causa di esclusione collegata alle significative o persistenti carenze nell’esecuzione di precedenti contratti.
artt. 8 e 17 del regolamento ANAC per la gestione del Casellario Informatico, approvato con delibera ANAC n. 861/2019
L’art. 8 ricomprende tra le informazioni pubblicabili i dati emersi durante l’esecuzione dei contratti, incluse le risoluzioni; l’art. 17 impone una motivazione e una rappresentazione completa delle osservazioni dell’operatore.
art. 18 del regolamento ANAC per la gestione del Casellario Informatico, approvato con delibera ANAC n. 861/2019
ANAC può archiviare la segnalazione quando l’infondatezza sia immediatamente percepibile, ad esempio per l’uso abnorme del potere di risoluzione o per prove pronte e liquide della non imputabilità dell’inadempimento.
art. 3 l. 241/1990
L’obbligo di motivazione dell’annotazione non impone ad ANAC di risolvere la controversia contrattuale o di sostituirsi alla stazione appaltante nella valutazione della gravità dell’inadempimento.
art. 108, commi 3 e 4, d.lgs. 50/2016
Il rispetto della procedura di risoluzione contrattuale rileva ai fini della verifica, da parte di ANAC, dell’eventuale manifesta infondatezza della segnalazione.
art. 1455 c.c.
La gravità dell’inadempimento rilevante ai fini della risoluzione contrattuale spetta alla stazione appaltante e, in caso di controversia, al giudice civile.
art. 1228 c.c.
Gli inadempimenti degli ausiliari ricadono nella sfera di responsabilità del soggetto che se ne avvale, salvo che ricorra una diversa e immediatamente evidente ragione di esclusione dell’addebito.
art. 29 d.lgs. 50/2016
Il valore dell’affidamento può essere acquisito dalle stazioni appaltanti anche tramite la pubblicazione dei dati nella sezione amministrazione trasparente del committente.
Massime di principio
- L’annotazione nel casellario informatico ANAC di una risoluzione contrattuale costituisce attività ricognitiva e informativa circa un fatto emerso nell’esecuzione del contratto; non presuppone che ANAC accerti definitivamente la gravità dell’inadempimento o l’esistenza di un grave illecito professionale.
- ANAC può archiviare una segnalazione relativa a una risoluzione contrattuale soltanto quando essa sia manifestamente infondata, vale a dire quando l’uso abnorme del potere di risoluzione o la non imputabilità dell’inadempimento risultino immediatamente e inequivocabilmente dimostrati senza approfondimenti istruttori complessi.
- La valutazione della gravità dell’inadempimento e della sua rilevanza quale grave illecito professionale spetta alla stazione appaltante che consulta il casellario, la quale deve considerare l’intero curriculum dell’operatore e le caratteristiche del contratto concreto; l’annotazione non determina un automatismo espulsivo e non vincola il successivo giudizio di affidabilità.
- Le circostanze relative al valore dell’affidamento, alle misure di self-cleaning, agli affidamenti successivi e all’eventuale carattere isolato della risoluzione appartengono al materiale informativo che la stazione appaltante deve ponderare nella specifica procedura, e non impongono di per sé ad ANAC l’archiviazione della segnalazione.
- L’annotazione deve riportare le osservazioni dell’operatore economico in modo sufficiente a consentire alle stazioni appaltanti una valutazione autonoma e informata; l’omessa indicazione di un dato non è invalidante quando tale informazione sia agevolmente acquisibile aliunde e non alteri il contenuto essenziale della notizia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 4/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 5/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 6/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 7/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 8/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 9/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →