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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6595/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del tribunale di Bologna che aveva confermato il rigetto della richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con gli arresti domiciliari (con possibile applicazione del braccialetto elettronico) in relazione a reati in materia di stupefacenti. Primo motivo: violazione del principio di proporzionalità (art. 275, comma 2 c.p.p.), per mancata considerazione di misure meno afflittive e della possibile futura rideterminazione della pena in termini più favorevoli. Secondo motivo: violazione di legge e carenza di motivazione (art. 275, commi 3 e 3-bis c.p.p.), per mancata illustrazione dell'inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto, mancata considerazione della distanza cronologica fra precedenti (2003) e fatti attuali, delle donazioni/percorsi terapeutici, della condotta tenuta durante la misura e della presunta tendenza al reinserimento sociale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il tribunale del riesame abbia fornito motivazione adeguata e congrua circa la persistenza delle esigenze cautelari, avendo considerato: l'entità degli stupefacenti sequestrati (ingenti quantitativi di cocaina), il precedente specifico dell'imputato (non totalmente depurato dalla rilevanza ai fini cautelari), i contatti con ambienti criminali e il rischio di reiterazione anche in sede domiciliare (anche mediante custodia o supporto a terzi). La Corte ha precisato che il tempo trascorso dalla misura non è di per sé idoneo a giustificare la revoca/sostituzione salvo che sia correlato a fatti sopravvenuti che attenuino le esigenze cautelari; ha ritenuto irrilevante la semplice donazione o il decorso del tempo senza ulteriori elementi. Ha quindi respinto le censure come valutazione di merito e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 275 cod. proc. pen. (commi 2, 3, 3-bis)

    Il tribunale deve valutare il principio di proporzionalità nella scelta della misura cautelare e motivare l'inidoneità di misure meno afflittive; la Corte ha ritenuto che tale valutazione e motivazione siano state adeguatamente svolte nel caso concreto, mostrando la persistenza delle esigenze cautelari e perché gli arresti domiciliari (anche con braccialetto) non avrebbero escluso il pericolo di reiterazione.

  • art. 292, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che il "tempo silente" (periodo cronologico antecedente) deve essere valutato dal giudice che dispone la misura cautelare; tuttavia, ai fini di revoca o sostituzione della misura, il tempo trascorso dall'applicazione della misura rileva solo se accompagnato da fatti sopravvenuti che incidono sulle esigenze cautelari.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Richiamata per distinguere i criteri di valutazione: l'art. 299 non richiede la stessa valutazione del tempo intercorso antecedente, poiché per revoca/sostituzione conta il tempo trascorso dall'applicazione della misura e i fatti sopravvenuti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'onere delle spese in caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione; la Corte ha disposto che il ricorrente sostenga le spese processuali.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte di legittimità ha ritenuto che il ricorso non sia stato presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e ha comunque posto una sanzione equitativa (3.000 euro) alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • In ipotesi di reati con ingenti quantitativi di stupefacenti e precedenti specifici, il giudice tende a ritenere sussistenti esigenze cautelari tali da escludere misure meno afflittive, anche se proposte con braccialetto elettronico.
  • Il tempo trascorso dall'evento criminoso o dall'applicazione della misura non è di per sé sufficiente a giustificare la revoca o la sostituzione della misura: è necessario dimostrare fatti sopravvenuti che concretamente attenuino il pericolo di reiterazione o di fuga.
  • Atti isolati come donazioni o l'avvio di percorsi terapeutici non sostituiscono una prova concreta e aggiornata della modificazione dello stile di vita; la difesa deve fornire elementi idonei e specifici a favore della sostituibilità della misura.
  • Il rischio di recidiva va valutato rispetto a reati della stessa natura e modalità esecutive; non è limitato alla ripetizione dell'identica fattispecie tipica.
  • La mera applicazione del braccialetto elettronico non è automaticamente considerata misura idonea: il giudice deve valutare se il dispositivo possa effettivamente prevenire modalità di illecita attività compatibili con la detenzione domiciliare (es. custodia o supporto a terzi).
  • Le doglianze che si risolvono in una rivalutazione del merito della prova o dell'apprezzamento del pericolo di reiterazione sono, in Cassazione, spesso inammissibili quando la motivazione di merito sia logica e coerente.

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