Sentenza n. 1338/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, prima della proposizione del ricorso, del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Verona, sezione lavoro, n. 545/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale Ordinario di Verona, sezione lavoro, n. 545/2024, deducendo il mancato pagamento della somma riconosciutale dalla pronuncia. Nelle more della decisione, il Ministero ha corrisposto integralmente la somma dovuta; la ricorrente ha quindi chiesto la relativa declaratoria, insistendo per la condanna alle spese poiché il pagamento è avvenuto durante il giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa creditoria della ricorrente. Quanto alle spese, applicando il criterio della soccombenza virtuale, ha posto a carico del Ministero il rimborso della metà delle spese di lite, dichiarando non ripetibile la restante metà in ragione della definizione amministrativa della controversia e della mancata costituzione del Ministero. La metà ripetibile è stata liquidata in 400 euro, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La norma è richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza; il giudizio viene definito perché l’amministrazione ha adempiuto nelle more.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione adempie integralmente alla prestazione dovuta in forza del giudicato durante la pendenza del processo, viene meno l’oggetto della controversia e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- L’adempimento intervenuto nelle more del giudizio di ottemperanza non esclude, di per sé, la condanna dell’amministrazione alle spese: il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso in assenza dell’adempimento sopravvenuto.
- La definizione amministrativa della controversia e la mancata costituzione dell’amministrazione possono giustificare la dichiarazione di non ripetibilità di una parte delle spese, ferma la condanna dell’amministrazione al rimborso della quota restante quando il pagamento sia intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso.
Come è indicizzato
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