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Sentenza

Sentenza n. 3678/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202500617

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l’annullamento in autotutela di una concessione edilizia in sanatoria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR deducendo error in iudicando, violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e del principio del giusto procedimento, nonché violazione dell’art. 27 Cost. e della normativa sovranazionale. La controversia riguardava l’annullamento in autotutela di una concessione edilizia in sanatoria rilasciata nel 2004, relativa a un ampliamento abusivo di 18 mq, ma riferita a un immobile diverso da quello indicato nell’originaria domanda di condono. L’amministrazione aveva ritenuto che il provvedimento fosse stato ottenuto sulla base di false rappresentazioni dei fatti, dei luoghi e dell’opera abusiva, così da poter esercitare l’autotutela oltre il termine massimo previsto dall’art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990. L’appellante ha sostenuto che, in assenza di un definitivo accertamento penale della falsità, l’atto di ritiro non potesse essere adottato oltre il termine temporale massimo; ha inoltre dedotto che il termine dovesse decorrere dalla scoperta dei fatti da parte dell’amministrazione e che il TAR avesse omesso di valutare la buona fede propria e del dante causa.

La decisione

L’appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata. Il Consiglio di Stato ha ricostruito i presupposti dell’annullamento d’ufficio: illegittimità originaria dell’atto, interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione, e rispetto del termine previsto dall’art. 21-nonies. Ha distinto il termine massimo decorrente dall’adozione del provvedimento dal termine ragionevole applicabile nei casi di falsa rappresentazione, che decorre dalla scoperta della falsa rappresentazione da parte dell’amministrazione. Ha chiarito che l’eccezione al termine massimo non richiede necessariamente un reato definitivamente accertato, potendo riguardare anche una falsa rappresentazione oggettiva e inequivocabilmente accertata dall’amministrazione; tuttavia, nel caso concreto, l’istanza originaria di condono non conteneva alcun riferimento all’immobile sito al piano secondo, interno 5, sicché non risultava dimostrata la falsa rappresentazione contestata. Anche ipotizzando la sussistenza di tale falsa rappresentazione, la scoperta dell’illegittimità sarebbe comunque riconducibile all’istanza di rettifica del 13 febbraio 2013. L’annullamento in autotutela, adottato oltre il termine di diciotto mesi allora vigente, è stato quindi ritenuto tardivo. Il Consiglio di Stato ha accolto anche l’originario ricorso e annullato il provvedimento comunale di autotutela, condannando Roma Capitale alle spese dei due gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il potere di annullamento d’ufficio è subordinato all’illegittimità originaria del provvedimento, alla sussistenza di ragioni di interesse pubblico attuali e concrete e all’esercizio entro un termine ragionevole; il comma 2-bis esclude l’applicazione del termine massimo per i provvedimenti ottenuti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false o mendaci.

    Il termine massimo per l’autotutela decorre dall’adozione del provvedimento e non può essere posticipato al momento della scoperta dell’illegittimità. Soltanto quando ricorre una falsa rappresentazione oggettiva, inequivocabile e imputabile al privato, il termine massimo non opera e trova applicazione il limite del termine ragionevole, decorrente dalla scoperta della falsa rappresentazione da parte dell’amministrazione.

  • legge 124/2015

    Introduzione del termine massimo di diciotto mesi per l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.

    Il termine di diciotto mesi era vigente ratione temporis per l’annullamento del provvedimento oggetto di causa e, in assenza della valida eccezione prevista dal comma 2-bis, rendeva tardivo il ritiro adottato oltre tale limite.

  • art. 27 Cost.

    La disposizione è stata richiamata dall’appellante in relazione alla necessità di un accertamento penale della falsità, ma la decisione ha ritenuto dirimente l’assenza, nel caso concreto, di una falsa rappresentazione oggettivamente dimostrata e il superamento del termine di autotutela.

Massime di principio

  • L’annullamento d’ufficio di un provvedimento amministrativo richiede congiuntamente l’illegittimità originaria dell’atto, un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione diverso dal mero ripristino della legalità e il rispetto del limite temporale previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.
  • Il termine massimo per l’annullamento d’ufficio decorre dall’adozione del provvedimento di primo grado e non dal momento in cui l’amministrazione scopre l’illegittimità; l’amministrazione non può differire il dies a quo invocando la propria successiva conoscenza dei fatti.
  • L’eccezione al termine massimo prevista per i provvedimenti ottenuti mediante falsa rappresentazione dei fatti opera soltanto quando la difformità tra realtà rappresentata e realtà effettiva sia oggettiva, inequivocabile e imputabile al privato; non è sufficiente una mera erronea valutazione o una non condivisibile interpretazione dei presupposti normativi.
  • Quando ricorre validamente la falsa rappresentazione, il termine massimo non si applica e il termine ragionevole decorre dalla scoperta della falsa rappresentazione da parte dell’amministrazione, poiché prima di tale momento l’amministrazione non può conoscere i fatti rilevanti a causa della condotta imputabile al beneficiario.
  • L’assenza di un definitivo accertamento penale non impedisce in astratto l’annullamento d’ufficio oltre il termine massimo per una falsa rappresentazione non costituente reato, purché essa sia accertata dall’amministrazione con elementi oggettivi e non opinabili; nel caso concreto, tuttavia, tale presupposto non è stato dimostrato.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoTermini del procedimentoDifetto di istruttoria

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