Cassazione Penale, Sentenza n. 46226/2022 del 06/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990). Il ricorso contestava l'esistenza degli elementi strutturali dell'associazione (mancanza di organigramma verticale, ruolo di D'Urso limitato a fornitore/occasionale pusher, assenza di base logistica e controllo di piazza, contributi minimi e temporanei dei presunti sodali, mancanza di "affectio societatis"), chiedeva la riqualificazione dei fatti come "fatto lieve" ai sensi degli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990, la rimessione alle Sezioni Unite e la mancata sussistenza delle esigenze cautelari considerata la partecipazione del ricorrente a un percorso terapeutico presso SERD.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure fossero in massima parte reiterative e che il giudice di legittimità non possa sostituirsi al giudizio di merito con una diversa valutazione probatoria. Ha confermato l'esistenza dell'associazione caratterizzata da struttura piramidale con Ausiello (poi la moglie Fustolo) al vertice, rifornimenti continuativi e organizzazione dello spaccio (mezzo chilo di cocaina al mese, circa 60 dosi al giorno), uso di utenze dedicate e di un negozio come base operativa, utilizzazione di POS e carte di reddito di cittadinanza per camuffare i corrispettivi. Quanto a D'Urso, l'ordinanza impugnata documentava la sua partecipazione stabile e il suo ruolo funzionale nel sodalizio (anche con elementi indiziari specifici). La richiesta di riqualificazione ai sensi dell'art. 74, comma 6, è stata respinta perché l'attività era compatibile con cessioni anche consistenti (sequestri oltre 100 g) e le modalità organizzative non escludono reati più gravi. L'elemento della terapia riabilitativa non è stato ritenuto sufficiente a superare la presunzione relativa delle esigenze cautelari; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versamenti alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
La norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è stata interpretata come applicabile quando sussistano elementi di stabile organizzazione, ripartizione di ruoli, continuità nei rifornimenti e disponibilità di base logistica; la Corte ha ritenuto presenti tali elementi nel caso concreto.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990
La nozione di "fatto lieve" ai fini della rilevanza penale è stata valutata congiuntamente alla struttura e alle modalità operate dall'associazione: la presenza di rifornimenti continuativi e sequestri significativi esclude la configurabilità di fatti esclusivamente di lieve entità.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 6
art. 74, comma 6 d.P.R. n. 309/1990
La possibilità di riqualificare l'associazione quando essa sia stata costituita esclusivamente per fatti di lieve entità è stata negata perché l'attività documentata mostra modalità operative incompatibili con tale esclusività.
codice di procedura penale, art. 275, comma 3
La presunzione relativa dell'adeguatezza della misura cautelare in caso di associazione per delitti gravi è stata ritenuta non superata dal percorso terapeutico del ricorrente; la Corte ha ritenuto legittima la custodia cautelare.
codice di procedura penale, art. 616
Articolo applicato per l'irrogazione delle somme a favore della Cassa delle ammende a titolo di spese e sanzioni processuali.
Massime di principio
- Per configurare l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti occorrono elementi fattuali che denotino stabilità organizzativa: ruoli distinti, coordinamento, canali di approvvigionamento continuativi e, spesso, una base logistica.
- La partecipazione temporanea o per un periodo limitato non esclude automaticamente la qualità di associato: l'adesione e l'apporto funzionale, anche se di breve durata, possono essere sufficienti se contribuiscono all'attività del sodalizio.
- La riqualificazione dell'ipotesi associativa ai sensi dell'art. 74, comma 6, è possibile solo quando l'organizzazione sia stata effettivamente concepita e operi esclusivamente per la commissione di fatti di lieve entità; presenze di rifornimenti continuativi o sequestri rilevanti ostano alla riqualificazione.
- In sede di ricorso per cassazione o per legittimità il giudice non sostituisce la valutazione probatoria del merito con una diversa visione: censure generiche o reiterative che pretendono una rivalutazione dei fatti sono normalmente inammissibili.
- L'avvio (anche parziale) di percorsi terapeutici o riabilitativi può essere valutato dal giudice delle esigenze cautelari, ma non sempre è sufficiente a superare la presunzione relativa dell'adeguatezza della custodia cautelare in presenza di gravi indizi e di struttura associativa.
- Per contrastare efficacemente una misura cautelare in casi di associazione per stupefacenti è utile produrre elementi specifici e documentali che contestino la sussistenza di ognuno degli elementi tipici dell'associazione (assenza di organizzazione, mancata continuità nei rifornimenti, attività del tutto sporadica e non funzionale al sodalizio).
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