Sentenza n. 1089/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato al ricorrente in pari data, emesso dalla Direzione Generale per il Personale Militare II Reparto - 4^ Divisone del Ministero della Difesa, con il quale l'Amministrazione, ha comunicato al ricorrente “In esito alle istanze in riferimento, si confermano i contenuti della comunicazione a seguito”; - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS-del -OMISSIS-, notificato al ricorrente in pari data, emesso dalla medesima Direzione Generale, avente ad oggetto “Diffida a provvedere ex art. 1051-bis C.O.M. - Istanza del 19 aprile 2025 - Comunicazione -OMISSIS- -OMISSIS-”, con il quale l'Amministrazione, ha comunicato al ricorrente “In esito alle istanze in riferimento, si conferma quanto comunicato con il foglio a seguito”; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, prodromico, preordinato, contestuale, connesso e comunque consequenziale o successivo a quello impugnato, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente, nonché per la pronuncia nel merito sulla fondatezza della pretesa ex art. 31, comma 3, c.p.a. e conseguente declaratoria del diritto del ricorrente ad una valutazione effettiva ed espressa ai sensi dell'art. 1051-bis COM per intervenuta riforma per -OMISSIS- con efficacia a far data dal -OMISSIS- nonché della sussistenza dei presupposti di applicazione della norma in questione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Riscontri dell’Amministrazione all’istanza del 19 aprile 2025, con i quali è stato confermato il precedente diniego senza una nuova valutazione ai sensi dell’art. 1051-bis c.o.m.; non è stato impugnato il decreto che, modificato il titolo del collocamento in congedo, ha confermato la promozione onorifica ex art. 1084-bis c.o.m.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già ufficiale superiore dell’Esercito collocato in congedo dal 29 gennaio 2022, ha chiesto la valutazione per la promozione al grado superiore ai sensi dell’art. 1051-bis c.o.m., dopo che il titolo della cessazione dal servizio era stato modificato in ragione del riconoscimento di una condizione di inidoneità al servizio con decorrenza dal 28 gennaio 2022. Ha impugnato i riscontri che rinviavano ai precedenti atti, deducendo: 1) violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., difetto di motivazione e istruttoria, illogicità, irragionevolezza, travisamento ed errore nei presupposti, perché la nuova istanza si fondava su un presupposto sopravvenuto e diverso e richiedeva un esame autonomo; 2) violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi; 3) spettanza del diritto a una valutazione effettiva e, previo giudizio di idoneità, alla promozione ex art. 1051-bis c.o.m., sostenendo che la disposizione dovesse applicarsi anche all’avanzamento a scelta e che la promozione onorifica ex art. 1084-bis non lo impedisse. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità per mancata impugnazione del decreto dirigenziale che, mutato il titolo del congedo, confermava la sola promozione onorifica, e ha sostenuto l’inapplicabilità dell’art. 1051-bis all’avanzamento a scelta.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo inammissibile e comunque infondato. Ha accolto l’eccezione relativa alla mancata impugnazione specifica del decreto dirigenziale che, dopo la modifica del titolo del congedo, aveva confermato la promozione onorifica ex art. 1084-bis c.o.m. La clausola generica di impugnazione di ogni atto connesso non era sufficiente, poiché l’art. 40, comma 1, lett. b) e d), c.p.a. impone di indicare specificamente l’atto impugnato e i motivi; la posizione di stato era quindi rimasta definita da quel decreto e l’eventuale annullamento dei soli riscontri impugnati non avrebbe potuto procurare un’utilità, essendo comunque l’istanza infondata. Nel merito, il TAR ha rigettato la tesi secondo cui l’art. 1051-bis c.o.m. si applicherebbe anche all’avanzamento a scelta: la disposizione riguarda il militare collocato in congedo dopo aver maturato la permanenza minima necessaria per l’inserimento nell’aliquota di avanzamento ad anzianità e non si estende ai gradi superiori, per i quali è previsto l’avanzamento a scelta mediante valutazione comparativa. Il ricorrente, già ufficiale superiore, non poteva quindi ottenere la promozione richiesta ai sensi dell’art. 1051-bis. L’Amministrazione aveva invece legittimamente confermato la promozione onorifica prevista dall’art. 1084-bis, automatica al ricorrere dei relativi presupposti e distinta dall’avanzamento ordinario. Le censure di motivazione, istruttoria e omesso preavviso non potevano condurre all’annullamento utile, anche in considerazione dell’infondatezza sostanziale della pretesa. Spese compensate per la particolarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. b) e d), c.p.a.
L’art. 40 c.p.a. al comma 1 lettera b) pone un onere ineludibile di specificazione “…dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza”, non meno che, alla lettera d), dei “…motivi specifici su cui si fonda il ricorso”.
Il ricorso deve identificare in modo specifico l’atto impugnato e i motivi; una clausola generica di estensione dell’impugnazione ad atti connessi non soddisfa tale onere.
art. 1051-bis d.lgs. 66/2010
Il chiaro riferimento all’avanzamento per anzianità ne esclude l’applicabilità per il passaggio a gradi superiori connotati dal diverso sistema dell’avanzamento a scelta.
La disciplina di promozione prevista dall’art. 1051-bis per il militare collocato in congedo dopo aver maturato i requisiti per l’inserimento nell’aliquota di avanzamento ad anzianità non si applica ai passaggi ai gradi superiori soggetti ad avanzamento a scelta.
art. 1084-bis d.lgs. 66/2010
Trattasi di promozione appunto a titolo onorifico, ed essa sì automatica, correlata ai diversi titoli di cessazione dal servizio innanzi enumerati e subordinata alla sola condizione che si tratti di militari in servizio permanente “…che nell'ultimo quinquennio hanno prestato servizio senza demerito”.
La promozione ex art. 1084-bis è onorifica e automatica al ricorrere dei titoli di cessazione dal servizio previsti dalla norma e della condizione di servizio senza demerito nell’ultimo quinquennio; è distinta dall’avanzamento ordinario.
art. 21-octies l. 241/1990
Ne consegue che la posizione di stato dell’interessato resta definita e cristallizzata dall’inoppugnato e inoppugnabile provvedimento testé indicato, onde nessun beneficio potrebbe ritrarne dall’eventuale annullamento delle determinazioni effettivamente e puntualmente gravate quando anche si convenisse sul rilievo che esse sono carenti di motivazione in quanto riferite a determinazioni espresse sulle precedenti istanze dell’interessato, anziché su quella proposta in data 19 aprile 2025; infatti l’Amministrazione non potrebbe che adottare nuovo provvedimento di diniego, in funzione dell’infondatezza dell’istanza,
Il TAR richiama il principio per cui i vizi procedimentali o motivazionali non conducono a un annullamento utile quando, per l’infondatezza della pretesa e per la posizione già definita da un atto non impugnato, l’Amministrazione non potrebbe che reiterare il diniego.
Massime di principio
- L’onere di specificare nel ricorso l’atto impugnato non è assolto da una clausola di stile che estenda genericamente l’impugnazione a ogni atto presupposto, connesso o consequenziale; l’atto lesivo deve essere individuato puntualmente.
- L’art. 1051-bis c.o.m. riguarda le promozioni collegate all’avanzamento ad anzianità e non si applica ai passaggi a gradi superiori regolati dall’avanzamento a scelta.
- La promozione onorifica prevista dall’art. 1084-bis c.o.m. è distinta dall’avanzamento ordinario: opera automaticamente al ricorrere dei titoli di cessazione dal servizio e delle condizioni stabilite dalla disposizione, ma non fonda il diritto alla promozione secondo il diverso regime dell’art. 1051-bis.
- La censura di difetto di motivazione non può procurare un’utilità quando l’atto che definisce la posizione del ricorrente non è stato specificamente impugnato e, comunque, l’Amministrazione, in ragione dell’infondatezza della pretesa sostanziale, non potrebbe che adottare un nuovo diniego.
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