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Sentenza

Sentenza n. 9852/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari, 1. per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del parere prot. MIC|MIC_SABAP-VT-EM_UO3|25/03/2024|0004926-P del 25 marzo 2024, assunto al prot. n. 0414371 del 26 marzo 2024 della Regione Lazio, con il quale la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale, nell’ambito del procedimento incoato dall’odierna ricorrente ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 156/2006, in vista della Conferenza di Servizi indetta per il giorno 26 marzo 2024, integrava e confermava il parere negativo – asseritamente obbligatorio e vincolante – precedentemente reso con il parere dell’8 febbraio 2024; - del parere prot. MIC|MIC_SABAP-VT-EM_UO3|08/02/2024|0002309-P dell’8 febbraio 2024, assunto al prot. n. 0185335 del 9 febbraio 2024 della Regione Lazio, con il quale la Soprintendenza odierna resistente, poiché l’area interessata dal progettato impianto era stata – nelle more del procedimento – ricompresa nel perimetro della dichiarazione di notevole interesse pubblico “ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone” ai sensi degli artt. 136, co. 1, lett. c) e d), 138, co. 3, e 141 del D.Lgs. n. 42/2004, esprimeva parere negativo – a suo dire, obbligatorio e vincolante – alla realizzazione dell’impianto de quo; - del Decreto del Ministero della Cultura – Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per il Lazio n. 23 del 15 febbraio 2024, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 16 del 22 febbraio 2024 e sulla G.U.R.I. n. 52 del 2 marzo 2024, di “dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti degli artt. 136, co. 1, lett. c) e d), e dell’art. 138, co. 3, del D.Lgs. n. 42/2004 “Ambito paesaggistico del bacino torrente Arrone”, nei comuni di Arlena di Castro, Canino, Cellere, Montalto di Castro, Piansano, Tarquinia, Tessennano, Tuscania (VT)”, avendo l’imposizione del vincolo determinato l’efficacia precettiva delle norme del PTPR; e, in subordine, nella parte in cui include l’area di progetto della ricorrente nell’ambito del predetto vincolo paesaggistico; - del parere prot. MIC|MIC_SABAP-VT-EM_UO3|29/11/2022|0016445-P del 29 novembre 2022, assunto al prot. n. 1207027 del 29.11.2022 della Regione Lazio, con il quale la Soprintendenza esprimeva parere negativo – non vincolante ed espressamente superato dall’Area VIA – alla realizzazione dell''impianto, ritenendolo “non compatibile con il contesto territoriale di riferimento”; - del verbale della quarta seduta della terza Conferenza di Servizi del 26 marzo 2024, nella parte in cui la Soprintendenza reiterava la posizione negativa precedentemente espressa con i pareri a tal uopo emanati, dapprima, in data 8 febbraio 2024, e, poi, in seguito alle osservazioni rese dall’odierna ricorrente, il 25 marzo 2024; - del verbale della terza seduta della terza CdS del 22 febbraio 2024, nella parte in cui la Soprintendenza dichiarava che “in data 22 febbraio 2024 risulta pubblicato sul BURL Regione Lazio n. 16 il Decreto del Segretariato regionale del Ministero della Cultura per il Lazio 15 febbraio 2024, n. 23 Decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 co. 1 lett. c) e d) e 138 co. 3 del D.Lgs. n. 42/2004, “Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone” (…) Pertanto l’ambito interessato dall’intervento risulta soggetto a tutela paesaggistica e il parere della Scrivente si considera vincolante”, ribadendo la posizione negativa precedentemente espressa con i pareri del 25 marzo 2024 e dell’8 febbraio 2024; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto, e, in particolare, di tutti gli atti propedeutici alla emanazione del Decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico. 2. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BIOFORCH4 S.R.L. il 15 settembre 2025: - della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi/Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27-bis D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. n. G06189 del 19.05.2025, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL) n. 45 – Supplemento n. 1 del 5 giugno 2025, con la quale la Direzione Ambiente, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità, Parchi – Area Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Lazio, in ordine al progetto presentato dalla ricorrente per la realizzazione di uno stabilimento di produzione di biometano e compost da rifiuti organici nel Comune di Arlena di Castro (VT), località Spiniccio, determinava la conclusione negativa della Conferenza di Servizi, con contestuale emissione del PAUR negativo; - del verbale della quinta seduta della terza (8° CdS) Conferenza di Servizi del 28 novembre 2024, nell’ambito della quale le Amministrazioni resistenti, esprimevano posizione non favorevole alla realizzazione dell’impianto in ragione, sostanzialmente, dei pareri negativi della Soprintendenza e preso atto dell’apposizione del vincolo paesaggistico sull’area de qua, giusta proposta e successiva dichiarazione di notevole interesse pubblico denominata “Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone” ai sensi degli artt. 136 co. 1, lett. c) e d), 138, co. 3 e 141, D. Lgs. 42/2004; - della dichiarazione di non compatibilità ambientale resa dall’Area VIA della Regione Lazio in sede di CdS del 26 marzo 2024 e 28 novembre 2024, come reiterata nella determinazione motivata di conclusione del procedimento, unicamente fondata sulla posizione negativa dell’Autorità Tutoria; - del parere unico regionale prot. n. 0677331 del 23 maggio 2024, con il quale il Rappresentante Unico Regionale (RUR), sulla scorta dei pareri resi dalla Soprintendenza e dall’Area urbanistica della Regione Lazio, esprimeva parere unico non favorevole, ritenendo, in maniera del tutto illegittima ed arbitraria, di modificare il parere favorevole precedentemente espresso con nota prot. n. 1213933; - del parere non favorevole della Direzione Regionale Urbanistica e Politiche abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche del Mare – Area Urbanistica della Regione Lazio prot. n. 0616498 del 10 maggio 2024, con il quale veniva espresso parere paesaggistico e urbanistico non favorevole alla realizzazione del progettato impianto, in evidente contraddizione con la posizione positiva espressa con nota prot. n. 781671 dell’8 agosto 2020; - del parere unico regionale non favorevole del Rappresentante Unico della Provincia di Viterbo, espresso, per la prima volta, in sede di ultima CdS del 28 novembre 2024, con il quale veniva manifestata la posizione non favorevole della Provincia anzidetta sulla sola scorta del parere negativo formulato dal Settore Tecnico della Provincia di Viterbo con nota prot. n. 7355 del 22.02.2024, e della allegata relazione del 15.11.2022, a firma del geom. Piergiovanni, che in questa sede si impugnano; - del parere negativo espresso dalla Provincia di Viterbo, alla CdS del 28 novembre 2024, riguardo al diniego del rilascio dell’Autorizzazione Unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003, nonostante la dichiarata conclusione positiva delle procedure ablative afferenti alle opere connesse; - del parere negativo espressamente formulato dal Comune di Arlena di Castro soltanto con nota prot. n. 466 del 22 febbraio 2024, come ribadito, da ultimo, alla CdS del 28 novembre 2024; - degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo, quali, il parere prot. MIC|MIC_SABAP-VT-EM_UO3|25/03/2024|0004926-P del 25 marzo 2024, assunto al prot. n. 0414371 del 26 marzo 2024 della Regione Lazio; il parere prot. MIC|MIC_SABAP-VT-EM_UO3|08/02/2024|0002309-P dell’8 febbraio 2024, assunto al prot. n. 0185335 del 9 febbraio 2024 della Regione Lazio; il Decreto del Ministero della Cultura – Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per il Lazio n. 23 del 15 febbraio 2024, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 16 del 22 febbraio 2024 e sulla G.U.R.I. n. 52 del 2 marzo 2024, di “dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti degli artt. 136, co. 1, lett. c) e d), e dell’art. 138, co. 3, del D.Lgs. n. 42/2004 “Ambito paesaggistico del bacino torrente Arrone”, nei comuni di Arlena di Castro, Canino, Cellere, Montalto di Castro, Piansano, Tarquinia, Tessennano, Tuscania (VT)”; il parere prot. MIC|MIC_SABAP-VT-EM_UO3|29/11/2022|0016445-P del 29 novembre 2022, assunto al prot. n. 1207027 del 29 novembre 2022 della Regione Lazio; del verbale della quarta seduta della terza (7° CdS) Conferenza di Servizi del 26 marzo 2024; del verbale della terza seduta della terza (6° CdS) CdS del 22 febbraio 2024; nonché, ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto e, in particolare, di tutti gli atti propedeutici all’emanazione del Decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico; - ove occorrer possa, dei pareri negativi resi dal Comune di Canino e dal Comune di Tessennano in occasione della CdS del 1° dicembre 2022, nonché, da ultimo, ribaditi alla riunione del 28 novembre 2024; dei pareri negativi dei Comuni di Tuscania e Piansano resi alla seduta del 1° dicembre 2022, come successivamente confermati in data 28 novembre 2024; del parere negativo del Comune di Cellere espresso, per la prima ed unica volta, il 26 marzo 2024, avendo il Comune anzidetto partecipato esclusivamente a detta (penultima) seduta; - ove occorrer possa, anche dei precedenti verbali della CdS e, segnatamente, i verbali del 15 dicembre 2022, del 1° dicembre 2022, del 18 ottobre 2022, del 6 settembre 2022, del 7 giugno 2022; - ove occorrer possa, dell’art. 26 delle NTA del PTPR della Regione Lazio e della relativa Tabella B, punto 6.3, nonché, della D.G.R. n. 390 del 7 giugno 2022, recante “Linee guida e di indirizzo regionali di individuazione delle AREE NON IDONEE per la realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER)”; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, consequenziale e/o, comunque, connesso, anche se allo stato non conosciuto; e perché venga dichiarato il diritto della Società ricorrente, in relazione al progettato impianto, ad ottenere la positiva conclusione del PAUR, previo rilascio dei titoli ad esso sottesi (VIA, AU, AIA, ecc.).

Giustizia amministrativa202404355

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: pareri paesaggistici e urbanistici negativi, decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area, atti della conferenza di servizi e determinazione motivata di conclusione negativa del PAUR relativo a un impianto di produzione di biometano e compost

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, con il ricorso principale, i pareri negativi della Soprintendenza, il decreto ministeriale di imposizione del vincolo paesaggistico sull'area interessata dal progetto e gli atti della conferenza di servizi. Ha dedotto, tra l'altro, la tardività e l'inefficacia dei pareri della Soprintendenza; l'erronea applicazione della disciplina sulle aree idonee agli impianti da fonti rinnovabili; il carattere non vincolante del parere paesaggistico; l'omessa ponderazione dell'interesse alla realizzazione dell'impianto; l'illegittimità del decreto di vincolo per difetto di istruttoria, motivazione e presupposti, anche in ragione dell'estensione dell'area vincolata. Con i motivi aggiunti ha impugnato il PAUR negativo del 19 maggio 2025 e gli ulteriori atti della conferenza, deducendo invalidità derivata, formazione del silenzio-assenso e tardività dei pareri, incompetenza o nullità degli atti adottati fuori dalla conferenza, mancata autonoma valutazione degli interessi da parte delle amministrazioni, violazione delle garanzie partecipative e dell'art. 10-bis l. 241/1990, mancata adozione o allegazione dei provvedimenti autonomi di VIA, AIA e AU, erronea applicazione della disciplina sulle aree idonee e degli effetti del vincolo paesaggistico sopravvenuto, nonché illegittimità del parere provinciale negativo per tardività, carenza istruttoria e irragionevolezza delle valutazioni sulla viabilità. Il motivo esaminato prioritariamente dal TAR è stato il nono motivo aggiunto, relativo al parere negativo della Provincia di Viterbo sull'Autorizzazione Unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente dichiarato tardivi e inammissibili alcuni depositi documentali e ha ritenuto di poter prescindere dalle ulteriori eccezioni in rito applicando il principio della ragione più liquida. Ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti in ragione dell'infondatezza del motivo relativo al parere provinciale negativo, ritenuto autonomamente idoneo a sorreggere il diniego del PAUR. Il diniego è stato qualificato come plurimotivato, fondato sia sulla pronuncia negativa dell'Area VIA sia sul mancato rilascio dell'Autorizzazione Unica da parte della Provincia. Il Collegio ha escluso che il parere provinciale fosse tardivo o inefficace: la disciplina dei termini del PAUR non rende inefficaci gli atti tardivi, e comunque non vi era stata inerzia della Provincia, che aveva segnalato sin dal dicembre 2022 le criticità della viabilità e aveva richiesto integrazioni istruttorie. La società, avendo chiesto la sospensione della conferenza per produrre la documentazione necessaria all'AU, non poteva successivamente contestare la dilatazione dei tempi del procedimento in contrasto con la propria condotta. Sono state inoltre escluse violazioni partecipative, poiché la società aveva conosciuto la relazione sulla viabilità, aveva presentato osservazioni e aveva interloquito nel corso delle sedute della conferenza. Quanto al merito tecnico, la società non ha dimostrato l'irragionevolezza manifesta delle valutazioni provinciali circa l'inidoneità della rete stradale all'incremento del traffico, né ha adeguatamente contestato i dati utilizzati o dimostrato l'irrilevanza dei mezzi agricoli computati. Il TAR ha precisato che non sussisteva un potere di veto delle singole amministrazioni nella conferenza per il PAUR, ma ha ritenuto che, nel caso concreto, il parere negativo della Provincia costituisse comunque una distinta e autonoma ragione del diniego finale. Non sono stati esaminati gli ulteriori motivi, poiché l'eventuale loro fondatezza non avrebbe comunque condotto all'annullamento del PAUR, sostenuto da una autonoma ratio decidendi. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità, novità e peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 27-bis d.lgs. 152/2006

    Disciplina il procedimento per il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e la conferenza di servizi; il PAUR conclusivo può essere fondato su autonome determinazioni relative ai singoli titoli autorizzatori ricompresi nel procedimento.

  • art. 14-ter l. 241/1990

    La violazione dei termini della conferenza di servizi non determina, di per sé, l'inefficacia degli atti tardivamente adottati; il termine opera secondo gli effetti previsti dalla legge, senza esaurire il potere amministrativo.

  • art. 17-bis l. 241/1990

    La formazione dell'assenso per silentium presuppone l'inerzia dell'amministrazione; non ricorre quando l'amministrazione abbia tempestivamente manifestato criticità e necessità di integrazioni istruttorie.

  • art. 12 d.lgs. 387/2003

    L'Autorizzazione Unica per l'impianto da fonti rinnovabili costituisce titolo autonomo ricompreso nel PAUR; il relativo mancato rilascio può costituire autonoma ragione del diniego finale.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Le garanzie partecipative non possono essere invocate in termini meramente formalistici; il privato deve indicare gli elementi concretamente idonei a incidere sul contenuto finale dell'atto.

  • art. 73 c.p.a.

    Sono tardivi e inammissibili i depositi documentali e le memorie effettuati oltre i termini processuali previsti.

  • art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.

    Il requisito di specificità dei motivi richiede l'indicazione degli elementi che, se considerati, avrebbero potuto determinare un esito diverso.

Massime di principio

  • Nel procedimento per il rilascio del PAUR, la scadenza dei termini endoprocedimentali non rende automaticamente inefficaci gli atti tardivi, soprattutto quando l'amministrazione abbia comunque manifestato una posizione e il potere amministrativo non possa considerarsi consumato per il solo decorso del termine.
  • La formazione dell'assenso per silentium presuppone una vera inerzia dell'amministrazione; essa è esclusa quando l'amministrazione abbia tempestivamente segnalato criticità ostative e richiesto integrazioni o approfondimenti istruttori.
  • Il PAUR non sostituisce necessariamente, sul piano strutturale, tutti i titoli autorizzatori ricompresi nella conferenza di servizi, ma li ricomprende nella determinazione conclusiva; la VIA e l'Autorizzazione Unica restano provvedimenti autonomi e distinti, sicché il diniego di uno di essi può costituire autonoma ragione del diniego finale del PAUR.
  • La parte che abbia chiesto la sospensione della conferenza di servizi per produrre documentazione necessaria al rilascio di un titolo autorizzatorio non può successivamente contestare, in contrasto con la propria condotta, la dilatazione dei tempi del procedimento derivante da quella sospensione.
  • Le garanzie partecipative non hanno una funzione meramente formalistica: chi deduce la loro violazione deve indicare gli elementi fattuali o valutativi che avrebbe sottoposto all'amministrazione e che avrebbero potuto incidere concretamente sul contenuto del provvedimento.
  • Quando il provvedimento finale è fondato su più autonome rationes decidendi, il rigetto di una censura idonea a sorreggere da sola l'atto consente al giudice di non esaminare le ulteriori doglianze, poiché la loro eventuale fondatezza non determinerebbe comunque l'annullamento.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliAutorizzazione paesaggisticaVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàConferenza di servizi
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleBuona fede e correttezza della PA

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