Sentenza n. 48/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento del provvedimento della Prefettura di Terni - Ufficio Territoriale del Governo Area 1 - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale del -OMISSIS- notificato a mani del ricorrente in data -OMISSIS-, a mezzo del quale è stata respinta l’istanza di revoca del precedente provvedimento di divieto detenzione armi adottato dalla Prefettura di Terni - U.T.G. in data -OMISSIS-e di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o conseguente ivi compresa la nota della Questura di Terni n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio di revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui la Prefettura di Terni ha respinto la richiesta di revoca di un precedente divieto di detenzione di armi, adottato ai sensi dell’art. 39 TULPS in ragione dell’inaffidabilità desunta da una conflittualità con alcuni vicini e da una condanna penale di primo grado per violenza privata, atti persecutori e minaccia aggravata. Ha dedotto, anzitutto, la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e dei principi di partecipazione, buon andamento e leale collaborazione, lamentando l’omessa comunicazione di avvio o del preavviso di rigetto. Ha inoltre denunciato il difetto di motivazione e di istruttoria, il travisamento, la contraddittorietà, l’illogicità manifesta, l’ingiustizia manifesta, il difetto di ponderazione e lo sviamento, sostenendo che la Prefettura non avesse adeguatamente considerato l’assoluzione intervenuta in appello per i reati di violenza privata e atti persecutori, né la prescrizione del reato di diffamazione e il non doversi procedere per minaccia per mancanza di querela. Il ricorrente ha richiamato anche il precedente rinnovo dei titoli di pubblica sicurezza per un lungo periodo, l’assenza di precedenti valutazioni negative sull’uso delle armi e l’asserita cessazione di ogni conflitto o controversia con i vicini. Ha contestato, infine, il carattere generico delle informazioni prefettizie relative ad atteggiamenti altezzosi, di sfida e a scambi verbali conflittuali.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, ritenendo che la nuova istanza costituisse un riesame semplice e sostanzialmente riproduttivo di una precedente richiesta già respinta, fondato sulla medesima situazione e sulla sopravvenuta pronuncia giudiziaria; pertanto l’Amministrazione non era tenuta ad avviare una nuova fase partecipativa né a trasmettere il preavviso di rigetto, essendo già stati introdotti nel procedimento gli elementi ritenuti rilevanti dal richiedente. Nel merito, il giudice ha ritenuto legittima la valutazione prefettizia di inaffidabilità. La conflittualità nei rapporti di vicinato può costituire, anche in assenza di un uso improprio delle armi o di precedenti penali definitivi, un presupposto sufficiente per vietarne la detenzione, in funzione preventiva della pubblica e privata incolumità. L’assoluzione per insussistenza del fatto relativa a due reati non eliminava, secondo il TAR, gli ulteriori elementi sintomatici della conflittualità: la prescrizione del reato di diffamazione e il non doversi procedere per minaccia per mancanza di querela non equivalevano ad assoluzione nel merito e il quadro complessivo comprendeva anche le risultanze investigative della Questura circa il perdurare di rapporti non pacifici con il vicinato. Il precedente rilascio o rinnovo dei titoli di pubblica sicurezza non vincolava l’Amministrazione, poiché il potere prefettizio conserva natura discrezionale e deve essere esercitato sulla base delle circostanze conosciute nel momento in cui emerge ufficialmente il rischio di inaffidabilità. Le censure di difetto di motivazione, istruttoria, travisamento e illogicità sono state quindi ritenute infondate. Le spese sono state integralmente compensate per le peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 39 TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773)
Consente l’adozione del divieto di detenzione di armi e munizioni quando sussistano elementi tali da far ritenere il soggetto non affidabile; la valutazione ha finalità preventiva di tutela della sicurezza pubblica.
art. 10-bis l. 241/1990
Nel riesame semplice di una precedente istanza, sostanzialmente riproduttiva e fondato su elementi già introdotti nel procedimento, l’Amministrazione non è tenuta a trasmettere un nuovo preavviso di rigetto.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del diniego è sufficiente quando espone gli elementi concreti, anche derivanti da risultanze investigative e dal quadro giudiziario, posti a base della prognosi di inaffidabilità.
artt. 11 e 43 TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773)
Le disposizioni concorrono a fondare la valutazione discrezionale dell’affidabilità richiesta per il mantenimento o il rilascio dei titoli di pubblica sicurezza.
art. 97 Cost.
È richiamato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, non ritenuti violati nel caso concreto.
Massime di principio
- La conflittualità nei rapporti di vicinato, anche senza che sia già avvenuto un uso improprio delle armi, può costituire un autonomo e sufficiente presupposto per il divieto prefettizio di detenzione di armi, poiché la disponibilità di armi può aggravare tensioni interpersonali e compromettere la pubblica e privata incolumità.
- Nella valutazione preventiva di affidabilità per la detenzione di armi, l’Amministrazione può attribuire rilievo al quadro complessivo dei rapporti conflittuali e delle risultanze investigative; l’assenza di precedenti penali o un giudizio positivo sulla condotta complessiva del soggetto non prevalgono necessariamente sull’esistenza di una concreta conflittualità di vicinato.
- L’assoluzione per alcuni reati non impone di per sé la revoca del divieto di detenzione di armi quando permangano altri elementi autonomi e attuali indicativi di conflittualità; la prescrizione del reato e il non doversi procedere per mancanza di querela non equivalgono, quanto alla valutazione amministrativa, a un accertamento positivo dell’assenza dei fatti o della conflittualità.
- Il precedente rilascio o rinnovo di titoli di pubblica sicurezza non vincola l’Amministrazione, che può rivalutare discrezionalmente l’affidabilità sulla base delle circostanze conosciute quando il rischio emerge ufficialmente; la valutazione della tempestività del diniego deve riferirsi a tale momento conoscitivo.
- Nel riesame semplice di una precedente istanza, quando la nuova richiesta riproduce sostanzialmente la precedente ed è fondata su elementi già sottoposti all’Amministrazione, non è necessaria una nuova comunicazione di avvio né un ulteriore preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990.
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