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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39170/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto dell'appello ex art. 310 c.p.p. che chiedeva la revoca o la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere (misura disposta dal GIP del Tribunale di Catania). La difesa censura violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'attualità e concretezza del pericolo di recidiva, invocando il principio di adeguatezza e gradualità delle misure cautelari e sostenendo che il decorso del tempo (fatti risalenti tra maggio 2020 e giugno 2021) e il comportamento processuale della Scavone (incensurata, scelta di rito alternativo) avrebbero reso superflua la custodia in carcere o avrebbero consentito misure meno afflittive (arresti domiciliari, braccialetto elettronico, esecuzione della misura in luogo distante, es. provincia di Salerno). La difesa richiamava anche precedenti giurisprudenziali favorevoli (Cass. n.33594/2024).

La decisione

Il Collegio ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi perché la difesa non ha spiegato in modo concreto e specifico come il decorso del tempo e le circostanze personali della ricorrente avrebbero automaticamente dovuto portare alla caducazione o all'attenuazione della misura. L'ordinanza di merito è stata confermata in quanto il Tribunale dell'appello aveva motivato in modo logico e coerente la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari, richiamando la complessità e gravità degli indizi, la cessazione delle indagini tecniche (non indice di cambiamento di vita) e la persistenza della presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere (art. 275, comma 3 c.p.p.). Inoltre il Tribunale ha spiegato le differenze di posizione e contributo criminale rispetto a un altro coimputato. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e gli atti sono stati trasmessi alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norme sostanziali in tema di stupefacenti: gli artt. 73 e 74 indicano i reati contestati (traffico/illecito stupefacenti e fattispecie associative correlate) e definiscono il contesto fattuale cui si riferiscono le esigenze cautelari.

  • codice di procedura penale

    Norma richiamata come base formale del ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza impugnata.

  • codice di procedura penale

    Disciplina dell'appello avverso le misure cautelari dinanzi al Tribunale della Libertà; provvedimento osteggiato dalla ricorrente è il rigetto di tale appello.

  • codice di procedura penale

    Prevede una presunzione relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere per talune ipotesi; la Corte ha ritenuto che tale presunzione non sia superata dal solo decorso del tempo.

  • codice di procedura penale

    Norma generale sulle misure cautelari: menzionata in rapporto alla specialità della presunzione di cui all'art. 275, comma 3; la presunzione speciale è stata ritenuta prevalente rispetto alla norma generale.

  • disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

    art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    Richiamata per gli adempimenti a cura della cancelleria successivi alla decisione (adempimenti amministrativi connessi al provvedimento).

  • Corte di cassazione

    sentenza n.33594 del 21 giugno 2024

    Giurisprudenza citata dalla difesa che valorizza il decorso del tempo quale elemento idoneo, se adeguatamente dimostrato, a mettere in discussione la sussistenza attuale delle esigenze cautelari per reati associativi ex art. 74 d.P.R. 309/1990; tuttavia la Corte di merito ha ritenuto il caso della Scavone diverso e non assimilabile.

Massime di principio

  • La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere (art. 275, comma 3 c.p.p.) è rilevante e non viene superata automaticamente dal mero decorso del tempo: è necessario fornire elementi di fatto specifici e attuali che dimostrino l'attenuazione del rischio di reiterazione.
  • Il principio di adeguatezza e gradualità delle misure cautelari richiede che la difesa proponga evidenze concrete (es. interruzione dei contatti, prova di nuova vita, trasferimento effettivo e stabile altrove, misure tecniche di controllo) per giustificare misure meno afflittive; argomentazioni generiche o meramente temporali sono insufficienti.
  • Differenze di ruolo, durata e contributo alle condotte criminali tra coimputati possono giustificare trattamenti cautelari diversi: non esiste automatismo di parità di misura tra tutti i partecipanti al procedimento.
  • La cessazione delle indagini tecniche (es. mancanza di intercettazioni successive) non equivale necessariamente a prova del venir meno del pericolo cautelare; il giudice deve valutare il quadro indiziario complessivo e le ragioni della cessazione delle attività investigative.
  • Quando si invoca giurisprudenza favorevole, occorre confrontarla concretamente con i fatti del caso: il richiamo a sentenze che valorizzano il decorso del tempo richiede dimostrazione dell'analoga incidenza dei fatti che, nel caso concreto, abbiano effettivamente ridotto la pericolosità.

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