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Sentenza

Sentenza del 10/10/2019 n. 25491 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva recuperato somme corrispondenti a un rimborso IVA ritenuto indebitamente erogato, derivante dall'errata applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 1, lett. c). L'atto era stato notificato sia alla cedente sia alla cessionaria, considerate solidalmente responsabili. L'Agenzia contestava alla cessionaria la legittimazione a impugnare autonomamente l'atto e sosteneva che il recupero potesse essere esercitato direttamente nei suoi confronti, senza preventiva escussione della cedente. Contestava inoltre la rilevanza della polizza fideiussoria prestata in favore della cedente e deduceva il difetto di motivazione dell'avviso per mancata allegazione della documentazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate e ha confermato, nel risultato, la decisione favorevole alla cessionaria. Ha riconosciuto che il cessionario del credito IVA subentra nella posizione del cedente e può proporre autonomamente impugnazione, anche quando la controversia riguarda il rapporto tributario sottostante. Quanto al recupero delle somme, l'Agenzia può agire contro il cessionario soltanto se questi ha effettivamente ricevuto senza titolo il rimborso. Se il rimborso è stato pagato alla cedente dopo la notifica o l'accettazione della cessione, il recupero deve essere rivolto alla cedente, salvo prova della ratifica o dell'approfittamento da parte della cessionaria. Se invece il rimborso è stato pagato alla cessionaria, la garanzia fideiussoria si trasferisce con il credito ai sensi dell'art. 1263 c.c., anche se originariamente rilasciata in favore della cedente. L'ultimo motivo relativo alla motivazione dell'avviso è stato dichiarato assorbito. L'Agenzia è stata condannata alle spese, liquidate in 7.000 euro, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8, comma 1, lett. c)

    La disposizione era stata applicata in modo errato nelle operazioni attive, determinando il recupero dell'IVA ritenuta indebitamente rimborsata.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis

    Disciplina le garanzie connesse ai rimborsi IVA anticipati e la fideiussione destinata a garantire la restituzione delle somme indebitamente versate.

  • D.L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 5, comma 4-ter, convertito dalla L. 13 maggio 1988, n. 154

    Agli effetti del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale deve intendersi che l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi non presti la garanzia prevista nel comma 2 del suddetto articolo fino a quando l'accertamento sia diventato definitivo.

    La norma consente il recupero dal cessionario solo nei limiti in cui egli abbia concretamente ricevuto senza titolo le somme rimborsate. Non istituisce una responsabilità automatica del cessionario per somme pagate alla cedente.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 14, 18 e 19

    Le norme processuali tributarie non impediscono al cessionario di proporre un'autonoma impugnazione quando la cessione del credito sia intervenuta prima del giudizio.

  • Art. 1188, comma 2, c.c.

    Il pagamento effettuato dal debitore ceduto al cedente non legittimato, dopo la notifica o l'accettazione della cessione, non libera il debitore verso il cessionario, salvo ratifica o approfittamento di quest'ultimo.

  • Art. 1263, comma 1, c.c.

    La cessione del credito trasferisce al cessionario anche privilegi, garanzie personali e reali e altri accessori. La fideiussione collegata al credito IVA segue quindi il credito ceduto, anche se originariamente riferita alla cedente.

  • Art. 2033 c.c.

    L'azione di ripetizione dell'indebito richiede che il soggetto destinatario della domanda abbia ricevuto concretamente una somma non dovuta.

  • Art. 1298 c.c.

    La solidarietà passiva presuppone un interesse comune dei coobbligati o un interesse esclusivo di uno di essi; tale presupposto non ricorre quando il pagamento alla cedente non libera l'amministrazione verso la cessionaria.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    Il motivo relativo all'obbligo di motivazione e allegazione degli atti richiamati nell'avviso non è stato esaminato perché assorbito dal rigetto degli altri motivi.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42

    Anche la censura relativa alla motivazione dell'avviso di accertamento e alla documentazione allegata è stata dichiarata assorbita.

Massime di principio

  • Il cessionario di un credito IVA, se la cessione è anteriore al giudizio, subentra nella posizione sostanziale del cedente e può impugnare autonomamente gli atti che incidono sul credito ceduto.
  • L'Amministrazione finanziaria non può considerare automaticamente il cessionario responsabile per ogni rimborso IVA indebito: deve dimostrare che il cessionario ha effettivamente ricevuto la somma oggetto di recupero senza titolo.
  • Se il rimborso è stato pagato alla cedente dopo la notifica o l'accettazione della cessione, il pagamento può non essere liberatorio per l'Amministrazione; in linea generale, il recupero va quindi indirizzato verso chi ha ricevuto la somma, salvo ratifica o approfittamento del cessionario.
  • Le garanzie accessorie al credito, comprese quelle previste per i rimborsi IVA, seguono normalmente il credito ceduto e si trasferiscono al cessionario anche se la polizza era stata originariamente predisposta con riferimento alla cedente.
  • Prima di contestare la responsabilità del cessionario occorre ricostruire con precisione la sequenza temporale di cessione, notifica o accettazione, erogazione del rimborso e destinatario del pagamento.
  • La solidarietà tra cedente e cessionario non può essere affermata in modo astratto quando manca un effettivo arricchimento o ricevimento della somma da parte del cessionario.

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