Cassazione Civile, Ordinanza n. 24363/2021 del 09/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale emesso all'esito del procedimento di revisione del classamento di unità immobiliari site in microzone comunali, con rideterminazione della classe e della rendita catastale. I contribuenti avevano ottenuto l'accoglimento del ricorso in primo grado; l'Agenzia aveva proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo inesistente la notifica dell'atto di appello perché eseguita da un operatore di posta privata. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione e falsa applicazione della disciplina delle notificazioni, sostenendo che la notifica non dovesse essere qualificata come inesistente e che comunque la CTR avesse errato nel dichiarare inammissibile l'appello; 2) violazione degli artt. 156 e 291 c.p.c., sostenendo che la costituzione degli appellati avesse comunque raggiunto lo scopo dell'atto notificato. I contribuenti hanno resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la notificazione di un atto giudiziario eseguita da operatore di posta privata, nel periodo intercorrente tra la direttiva 2008/6/CE e il regime introdotto dalla legge n. 124/2017, è nulla e non inesistente; tuttavia la sanatoria per raggiungimento dello scopo non vale ai fini della tempestività dell'impugnazione se manca la prova certa della data di consegna all'operatore privato. Nel caso concreto dagli atti risultavano solo un elenco di raccomandate e il tracking Nexive, ma non l'avviso di ricevimento né attestazioni idonee a provare la data di recapito ai contribuenti. Mancando la prova che l'appello fosse pervenuto nel termine, la Corte ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità per tardività, pur correggendo la motivazione della CTR quanto alla qualificazione della notifica. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese per la recente evoluzione giurisprudenziale; è stata esclusa anche l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per la parte pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
norma richiamata per censurare violazione di legge e vizi processuali relativi alla decisione impugnata
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
artt. 1, 2, 3, 4 e 5 d.lgs. n. 261/1999
evocati dalla ricorrente per sostenere la disciplina della notificazione tramite operatori postali
d.lgs. n. 58/2011
richiamato quale modifica della disciplina postale applicabile alle notificazioni
art. 16 d.lgs. n. 546/1992
richiamato quale disciplina delle notificazioni nel processo tributario
art. 1, commi 57 e 58, L. n. 124/2017
richiamata quale norma che introduce il nuovo regime delle notificazioni tramite operatori privati
art. 149 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione degli atti processuali
art. 156 c.p.c.
richiamato per sostenere la sanatoria per raggiungimento dello scopo della notificazione
art. 291 c.p.c.
richiamato in relazione alla rinnovazione della notifica nulla
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non applicato perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
direttiva 2008/6/CE
richiamata come quadro europeo che consente la notificazione di atti giudiziari da parte degli operatori postali, salvo giustificazione ostativa dello Stato
Massime di principio
- Nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della direttiva 2008/6/CE e l'attuazione del nuovo regime nazionale, la notificazione di un atto giudiziario eseguita da un operatore di posta privata privo di titolo abilitativo è nulla e non inesistente.
- La nullità della notificazione può essere sanata per raggiungimento dello scopo se il destinatario si costituisce, ma tale sanatoria non elimina il problema della tempestività dell'impugnazione quando manchi la prova certa della data di consegna dell'atto all'operatore postale.
- Ai fini della verifica della tempestività di un atto di impugnazione notificato tramite operatore privato, la parte notificante deve fornire prova della data di ricezione da parte del destinatario; in difetto, l'impugnazione va dichiarata inammissibile per tardività.
- In sede di ricorso per cassazione denunciando un error in procedendo, la Corte può accedere direttamente agli atti per verificare la sussistenza della prova della notificazione e della sua tempestività.
- Se il giudice di merito perviene al dispositivo corretto, la decisione va confermata anche ove la motivazione sia giuridicamente non corretta, purché la statuizione finale risulti comunque conforme a diritto.
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