Sentenza n. 1395/2026 - Napoli, Sezione 9
per l’ottemperanza della sentenza n. 346/2024 pronunciata in data 05.04.2024 dalla sezione lavoro del Tribunale di Benevento, notificata in copia conforme ex art. 475 c.p.c. come novellato dal D. L.vo n. 150/2022 il 22.01.2025, divenuta cosa giudicata come da relativa certificazione di non proposta impugnazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Benevento che aveva riconosciuto il diritto all'immissione in ruolo nella classe concorsuale A046, con retrodatazione giuridica ed economica al 1° settembre 2015
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Benevento, Sezione lavoro, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto a essere destinataria di un contratto a tempo indeterminato nella classe concorsuale A046, con immissione in ruolo e retrodatazione del rapporto agli effetti giuridici ed economici dal 1° settembre 2015. Ha dedotto l'infruttuosa notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, il pagamento delle spettanze dovute, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e l'applicazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di stile senza fornire prova dell'adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza, poiché il titolo azionato era una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, notificata all'amministrazione, ed era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'adempimento, ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, provvedendo al pagamento delle spettanze entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario competente, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Ha inoltre applicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento, o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 900,00 oltre accessori e contributo unificato, se versato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La norma consente di proporre l'ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il ricorso per ottemperanza è stato ritenuto tempestivo nel rispetto del termine previsto dalla disposizione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, su richiesta di parte, una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione ed è stato valorizzato quale presupposto dell'azione.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Le disposizioni sui termini del rito camerale sono state ritenute rispettate.
art. 115 c.p.a.
È richiamato in relazione alla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.
artt. 479 c.p.c. e 475 c.p.c., come novellati
La sentenza del giudice ordinario è stata notificata in copia conforme quale titolo esecutivo, senza necessità di apposizione della formula esecutiva secondo la disciplina richiamata dal giudice.
artt. 55 e 56 d.P.R. n. 115/2002
Sono richiamati per la determinazione e il rimborso del compenso e delle spese del commissario ad acta.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione e la mancata osservanza comporta decadenza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione, nei confronti di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga all'amministrazione uno specifico obbligo di conformazione.
- Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto al titolo giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale entro un termine assegnato e imporre il compimento di tutti gli atti amministrativi e contabili necessari, comprese eventuali variazioni di bilancio.
- In caso di persistente inerzia, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, anche individuandolo in un organo dell'amministrazione inadempiente, con facoltà di delega interna a un funzionario dotato di adeguata competenza.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere commisurata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
- L'incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio di ausiliario del giudice e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
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