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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17773/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva venduto con atto pubblico due fabbricati siti in Bergamo, oltre a un'area catastalmente censita come terreno e a una piccola porzione di terreno. L'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la cessione avesse ad oggetto un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, aveva emesso un avviso di accertamento IRPEF tassando la plusvalenza ai sensi dell'art. 67 TUIR. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che l'oggetto della vendita fossero edifici già esistenti e in buono stato, non terreni edificabili. In Cassazione ha dedotto due motivi: il primo per violazione dell'art. 67 TUIR, contestando la qualificazione del bene come terreno edificabile e sostenendo che la plusvalenza non fosse imponibile; il secondo per violazione dell'art. 12 l. 212/2000 e dell'art. 112 c.p.c., lamentando l'omessa pronuncia dei giudici di merito sulla mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha affermato che un'area già edificata non rientra nella nozione di terreno edificabile solo perché conserva potenzialità edificatorie; inoltre, nel caso concreto, il bene era stato in parte acquistato per successione e in parte per acquisto oneroso risalente al 1989, sicché la plusvalenza realizzata con la vendita del 2009 non era tassabile. Ha ritenuto infondato il motivo sul contraddittorio endoprocedimentale perché, trattandosi di tributo non armonizzato, non sussiste un obbligo generalizzato di previo contraddittorio in assenza di specifica previsione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito annullando l'avviso di accertamento. Ha compensato le spese dei gradi di merito e condannato l'Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 67 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    comma 1, lett. a) e lett. b)

    La plusvalenza è tassabile per la cessione onerosa di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti; non lo è per la cessione di terreni già edificati, anche se conservino potenzialità edificatorie. Nel caso concreto, la plusvalenza non era imponibile neppure per la parte di cui alla lett. b) prima parte, essendo il bene stato acquistato in parte per successione e in parte anni prima della cessione.

  • art. 12 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Il contraddittorio endoprocedimentale non è obbligatorio in via generale per i tributi non armonizzati, salvo specifica previsione di legge.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia del giudice di merito su una censura di parte non impone necessariamente la cassazione con rinvio se la questione sottostante è infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 384 c.p.c.

    In applicazione dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, la Corte può decidere nel merito quando, a fronte di un'omessa pronuncia, la questione giuridica sia infondata e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato come base del principio di ragionevole durata del processo a fondamento della decisione nel merito senza rinvio.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposizione delle plusvalenze, la nozione di terreno edificabile va riferita a un'area non ancora edificata: la mera potenzialità edificatoria residua di un bene già costruito non basta a trasformarlo in terreno edificabile.
  • La plusvalenza derivante dalla cessione onerosa di un immobile già edificato non è tassabile come plusvalenza da terreno edificabile solo perché l'alienante o l'acquirente si siano attivati per demolizione e ricostruzione o abbiano ottenuto titoli edilizi connessi all'intervento.
  • Quando il giudice di merito omette di esaminare un motivo di gravame, la Cassazione può decidere nel merito senza rinvio se la questione giuridica è comunque infondata e non servono ulteriori accertamenti di fatto.
  • Per i tributi non armonizzati non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale: esso opera solo se espressamente previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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