Sentenza n. 15812/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento implicito di rigetto, ex art 25 L.n. 21/1990 e s.m.i., con cui Roma Capitale ha negato l'accesso ai documenti chiesti con istanza delle ricorrenti in data 13 aprile 2026; nonchè per l'accertamento del diritto delle ricorrenti a prendere visione e ad estrarre copia dei documenti, indicati nella richiesta di accesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di accesso, considerata l’inequivocabile dichiarazione delle ricorrenti e l’avvenuta ostensione dei documenti. Ha posto le spese a carico di Roma Capitale, in ragione della tardiva ostensione, liquidandole in 500 euro per ciascuna società, oltre agli accessori di legge, con pagamento al difensore dichiaratosi anticipatario.
Atto impugnato: diniego tacito di accesso ai documenti richiesti con istanza del 13 aprile 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (società richiedenti accesso)
Prevale il privato
La controversia
Le due società hanno proposto ricorso ai sensi dell’art. 116, comma 1, c.p.a. contro il diniego tacito di Roma Capitale sulla richiesta di accesso del 13 aprile 2026, chiedendo l’annullamento del diniego e l’accertamento del diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti. Dopo la proposizione del ricorso, Roma Capitale ha depositato in giudizio la documentazione richiesta. Le ricorrenti hanno quindi domandato dichiararsi cessata la materia del contendere, precisando che l’accesso era stato soddisfatto tardivamente e soltanto a seguito della formalizzazione del ricorso, e hanno chiesto la rifusione delle spese.
Norme richiamate
art. 116, comma 1, c.p.a.
Con il ricorso ex art 116, 1° comma, c.p.a. le società ricorrenti impugnano il provvedimento implicito di rigetto, ex art. 25 L. 241/1990 s.m.i., con cui Roma Capitale ha negato loro l'accesso ai documenti chiesti con istanza del 13 aprile 2026.
La disposizione individua il rito utilizzato per impugnare il diniego di accesso ai documenti; la sentenza non svolge ulteriori considerazioni interpretative sul rito.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Alla luce dell’inequivocabile dichiarazione del procuratore di parte ricorrente, al Collegio non resta che dichiarare cessata la materia del contendere sulla richiesta di accesso.
Quando, nel corso del giudizio, l’accesso richiesto è stato conseguito e la parte ricorrente dichiara inequivocabilmente di non avere più interesse alla decisione, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
Massime di principio
- Se l’amministrazione ostende nel corso del giudizio i documenti oggetto della domanda di accesso e il ricorrente dichiara inequivocabilmente di avere conseguito la documentazione, il giudice dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di accesso.
- La tardiva ostensione della documentazione richiesta, intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso, giustifica la condanna dell’amministrazione alla rifusione delle spese di lite.
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