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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40984/2021 del 21/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dalla costruzione di un fabbricato su un fondo confinante con quello di altri comproprietari. Questi ultimi hanno chiesto la demolizione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi, assumendo la violazione delle distanze previste dalla disciplina urbanistica locale vigente al tempo del rilascio del titolo edilizio. Il tribunale ha accolto la domanda, con condanna anche al risarcimento del danno, e la corte d'appello ha confermato la decisione, ritenendo: irrilevante la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'usufruttuario; tacitamente rinunciate le richieste istruttorie quando la parte aveva chiesto la precisazione delle conclusioni; applicabile il principio di prevenzione e non legittima la costruzione sul confine, con conseguente illegittimità del manufatto. In cassazione il soccombente ha dedotto cinque motivi: 1) carenza di legittimazione attiva degli attori per asserita abusività del loro fabbricato e mancata prova della regolarità urbanistica; 2) violazione dell'art. 102 c.p.c. per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'usufruttuario, ritenuto litisconsorte necessario; 3) omessa pronuncia sulle istanze istruttorie e violazione del diritto di difesa, contestando la qualificazione come rinuncia implicita alla prova testimoniale; 4) violazione degli artt. 871, 872 e 873 c.c. per difetto dei presupposti dell'azione sulle distanze, anche in relazione all'epoca di costruzione del fabbricato avversario e alla disciplina urbanistica applicabile; 5) produzione ex art. 372 c.p.c. del nuovo piano strutturale comunale sopravvenuto, che avrebbe riclassificato l'area in zona edificabile con regole compatibili con la costruzione sul confine, rendendo non attuale l'ordine di demolizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quinto motivo di ricorso, ritenendo ammissibile la produzione del nuovo strumento urbanistico come ius superveniens e rilevante ai fini della verifica della persistente illegittimità del manufatto al momento della decisione. Ha dichiarato assorbito il quarto motivo, che investiva nel merito la disciplina delle distanze e il principio di prevenzione. Ha invece rigettato il primo, il secondo e il terzo motivo: il primo perché la questione sulla regolarità urbanistica del fabbricato degli attori era nuova e implicava accertamenti in fatto non proponibili per la prima volta in cassazione; il secondo perché, nelle azioni di riduzione in pristino per violazione delle distanze, la legittimazione passiva spetta al nudo proprietario e l'usufruttuario non è litisconsorte necessario; il terzo perché la richiesta di precisazione delle conclusioni, seguita dalla rimessione della causa in decisione, vale come rinuncia tacita alla prova testimoniale non reiterata nelle conclusioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, che dovrà verificare l'applicabilità del nuovo strumento urbanistico e la conseguente attualità o meno dell'ordine di demolizione, oltre a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    La carenza di interesse o di legittimazione non può essere introdotta in cassazione come questione nuova fondata su accertamenti di fatto non trattati nei gradi di merito.

  • art. 102 c.p.c.

    Non sussiste litisconsorzio necessario tra nudo proprietario e usufruttuario nell'azione di riduzione in pristino per violazione delle distanze legali; la domanda va proposta nei confronti del nudo proprietario.

  • art. 105 c.p.c., comma 2

    L'usufruttuario può eventualmente intervenire in giudizio in via adesiva per sostenere le ragioni del nudo proprietario.

  • art. 107 c.p.c.

    L'ordine di intervento del terzo è potere discrezionale del giudice e non è censurabile nei limiti indicati dalla Corte.

  • art. 372 c.p.c.

    È ammissibile la produzione in cassazione dello strumento urbanistico sopravvenuto, trattandosi di ius superveniens rilevante ai fini della decisione.

  • art. 871 c.c.

    Le norme locali sulle distanze integrano la disciplina codicistica e devono essere applicate dal giudice.

  • art. 872 c.c.

    La violazione delle norme sulle distanze può giustificare la tutela ripristinatoria e, se del caso, il risarcimento del danno.

  • art. 873 c.c.

    Le distanze tra costruzioni sono regolate anche dalle prescrizioni urbanistiche locali, che incidono sul potere edificatorio.

  • art. 878 c.c.

    Un muro edificato successivamente non può essere considerato utile ai fini del computo delle distanze se realizzato dopo la costruzione che si assume illegittima.

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o eccezioni nuove che non risultino affrontate nei gradi di merito, anche quando si invochi un rilievo officioso della questione.
  • Nell'azione di riduzione in pristino per violazione delle distanze legali, la legittimazione passiva spetta al nudo proprietario del manufatto; l'usufruttuario non è litisconsorte necessario ma può intervenire volontariamente in adesione.
  • La richiesta di precisazione delle conclusioni, incompatibile con la prosecuzione della fase istruttoria, può integrare rinuncia tacita alle prove testimoniali non poi reiterate nelle conclusioni.
  • Le prescrizioni urbanistiche e regolamentari in materia di distanze integrano la disciplina codicistica e, se sopravvenute, possono incidere sull'attualità dell'ordine di demolizione, dovendosi verificare la conformità del manufatto alla normativa vigente al momento della decisione, salvo diritti quesiti e giudicato.
  • Il principio di prevenzione opera solo quando la disciplina locale consenta la scelta tra costruire sul confine o a distanza; se il regolamento impone distanze inderogabili dai confini, la costruzione successiva deve adeguarsi alla distanza prescritta.
  • La tutela ripristinatoria per violazione delle distanze può coesistere con il risarcimento dei danni subiti medio tempore, ove la costruzione sia stata illegittima per un periodo e poi resa conforme dalla normativa sopravvenuta.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioniCompravendita immobiliare
RamiDiritti realiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioBuona fede e correttezza

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