Cassazione Penale, Sentenza n. 48454/2023 del 05/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della libertà che aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo per equivalente del saldo attivo del conto corrente intestato alla SID S.a.s., contestando la valutazione del giudice secondo cui le somme erano nella disponibilità di Pesenti Marco (socio) e rilevando carenze motivazionali e violazione di legge nella ricostruzione della disponibilità del conto e nel mancato esame puntuale dei profili difensivi; il ricorso in Cassazione era proposto ex art. 173 disp. att. c.p.p., chiedendo annullamento per violazione di legge e per mancanza o apparente motivazione (art. 325 e art. 606 c.p.p.)
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché i motivi dedotti attengono a una diversa valutazione di elementi di fatto (critica della motivazione) non sindacabile in sede di legittimità salvo ipotesi di vizio grave della motivazione. Il giudice di merito aveva adeguatamente argomentato la disponibilità del conto in capo a Pesenti Marco richiamando la delega all'operatività e l'amministrazione di fatto in relazione a società collegate; tali valutazioni sono rientranti nella cognizione di merito e non configurano violazione di legge. Conseguentemente viene condannata la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disposizioni di attuazione c.p.p.
norma richiamata per la formulazione e il riassunto del motivo di cassazione; utilizzata per indicare che il motivo in Cassazione è stato sintetizzato secondo le disposizioni in materia di attuazione
art. 325 cod. proc. pen.
richiamato come norma relativa all'annullamento di provvedimenti per vizio di motivazione o violazione di legge; il ricorso invocava tale articolo ma la Corte ha ritenuto che non sussistessero i requisiti per sindacare la valutazione di fatto
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606 c.p.p. (lett. b) e comma terzo)
articolo che definisce i motivi di ricorso in Cassazione e le cause di inammissibilità; la Corte ha applicato il principio che il ricorso contro provvedimenti di sequestro è ammissibile solo per violazione di legge o per vizi gravissimi della motivazione, e ha ritenuto il ricorso non deducibile nelle forme previste
art. 616 cod. proc. pen.
norma che disciplina le spese e sanzioni in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende
Giurisprudenza citata (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008)
Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692 - 01
principio secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge o per vizi della motivazione tanto gravi da rendere incomprensibile il percorso logico-argomentativo; richiamata per delimitare l'ambito di sindacabilità in sede di legittimità
Massime di principio
- In materia di sequestro preventivo le decisioni di merito sulla valutazione delle prove e sulla ricostruzione dei fatti (es. disponibilità di somme su conto intestato a società) sono in linea di massima insindacabili in Cassazione, salvo esistenza di una violazione di legge o di una motivazione talmente carente da risultare incomprensibile
- Un ricorso per cassazione che si limiti a proporre una diversa lettura degli elementi di fatto o a criticare la valutazione probatoria è spesso dichiarato inammissibile: la Cassazione controlla il rispetto della legge e la presenza di una motivazione minima, non rivaluta i fatti
- Per contestare la motivazione di un provvedimento di sequestro in sede di legittimità è necessario dimostrare vizi gravi, ossia l'assenza totale di argomentazione o l'incoerenza/logica manifestamente insufficiente, non una semplice apparenza di motivazione
- Quando l'ordinanza di merito indica elementi concreti (es. deleghe, amministrazione di fatto, collegamenti societari) per ritenere la disponibilità di fondi, tali argomentazioni costituiscono valutazioni di fatto difficilmente censurabili in Cassazione
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende); chi propone ricorso in Cassazione deve valutare la fondatezza giuridica e il rischio di sanzioni economiche
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