Cassazione Civile, Ordinanza n. 27924/2022 del 23/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione recuperava IVA indebitamente detratta, ritenendo fittizie, sotto il profilo soggettivo, fatture emesse nell'anno 2013 per operazioni riferite a un fornitore poi riconducibile a soggetti diversi nel tempo. La contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto in primo grado e la conferma in appello, dove la CTR aveva ritenuto preliminarmente violato il contraddittorio endoprocedimentale, valorizzando il fatto che la società avesse comunque dedotto in giudizio la propria buona fede e la mancata consapevolezza della frode. L'Agenzia ricorreva per cassazione con quattro motivi: con i primi due denunciava, da un lato, ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR attribuito rilievo a ragioni che la contribuente non avrebbe specificamente dedotto in sede amministrativa a tutela del contraddittorio, e, dall'altro, violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, sostenendo che il p.v.c. era stato consegnato e l'avviso era stato emesso ben oltre il termine dilatorio di 60 giorni; i terzi due motivi riguardavano vizi motivazionali e la violazione di norme IVA e sull'onere della prova, ma sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente ai primi due motivi, ritenendo che, in presenza di un processo verbale di constatazione/conclusione delle verifiche, il contraddittorio endoprocedimentale fosse già garantito dal termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, L. 212/2000 e che, nel caso concreto, l'avviso di accertamento fosse stato notificato oltre tale termine. Ha inoltre ritenuto inconferente il richiamo alla giurisprudenza sul contraddittorio generalizzato per i tributi armonizzati e ha stigmatizzato l'avere la CTR individuato d'ufficio fatti non allegati dalla parte, con violazione dell'art. 112 c.p.c. I restanti due motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Campania per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
È la base formale dei motivi di ricorso per cassazione, dedotti per violazione di legge e nullità della sentenza.
art. 112 c.p.c.
La Corte ribadisce il divieto di pronunciare su questioni o fatti non devoluti dalle parti; la CTR ha individuato d'ufficio elementi fattuali a sostegno della non pretestuosità dell'eccezione, eccedendo il petitum.
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
Nelle ipotesi di accesso, ispezione e verifica documentate da p.v.c., assicura il contraddittorio preventivo mediante il termine dilatorio di 60 giorni tra consegna del verbale e avviso di accertamento; se il termine è rispettato, non occorre un ulteriore invito a comparire.
art. 5-ter D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218
La Corte precisa che la norma non trova applicazione retroattiva e non incide sul caso se è stato già rilasciato il processo verbale conclusivo delle operazioni di controllo.
art. 19 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Norma evocata nel quarto motivo, poi assorbito; il testo non consente di ricostruirne specificamente l'applicazione nel caso.
art. 21 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Norma evocata nel quarto motivo, poi assorbito; il testo non consente di ricostruirne specificamente l'applicazione nel caso.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel quarto motivo assorbito, in tema di riparto dell'onere della prova.
art. 2727 c.c.
Richiamato nel quarto motivo assorbito, in tema di presunzioni semplici.
Sez. U, n. 24823 del 09/12/2015
"in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi armonizzati, mentre, per quelli non armonizzati, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito"
Il principio viene ritenuto non decisivo nel caso concreto, perché riguarda l'obbligo generalizzato di contraddittorio in ambiti diversi da quelli disciplinati dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.
Sez. 5, n. 701 del 15/01/2019
Richiamata per affermare che, nelle ipotesi di cui all'art. 12, comma 7, il contraddittorio è garantito dal termine dilatorio e non richiede prova di resistenza.
Sez. 5, n. 9076 del 01/04/2021
Richiamata per affermare che, quando è stato rilasciato il p.v.c., l'art. 12, comma 7, opera e l'art. 5-ter D.Lgs. 218/1997 non si applica retroattivamente.
Massime di principio
- Quando l'avviso di accertamento segue un processo verbale di constatazione regolarmente portato a conoscenza del contribuente, il contraddittorio endoprocedimentale è tutelato dal termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.
- In tale ipotesi, la legittimità dell'atto non dipende dalla prova che il contribuente avrebbe potuto fornire ulteriori difese in concreto, né dall'applicazione del regime elaborato per il contraddittorio generalizzato nei tributi armonizzati.
- Il giudice non può fondare la decisione su fatti o allegazioni non dedotti dalle parti, pena violazione dell'art. 112 c.p.c.
- La disciplina introdotta dall'art. 5-ter D.Lgs. 218/1997 non opera retroattivamente e non sostituisce, nei casi già coperti da p.v.c., la garanzia procedimentale prevista dall'art. 12, comma 7.
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